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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37455/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la ricostruzione e il nuovo deposito della sentenza originaria (precedentemente annullata dalla Corte di Cassazione per mancanza della sottoscrizione del Presidente), deducendo: nullità per errata procedura di "surrogazione" dell'atto e per assenza dell'originale; omessa notifica dell'avviso di deposito all'imputato; apparente o assente motivazione e erronea applicazione delle norme sostanziali (art. 589 c.p. e artt. 186 e 189 C.d.S.) nonché mancata comparazione e valutazione delle prove.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la surrogazione dell'originale perduto mediante copia estratta dal registro informatico è legittima ai sensi dell'art. 112 c.p.p. e la rinnovazione dell'atto disposto dopo l'annullamento della precedente sentenza era conforme alle regole (art. 185 e art. 548 c.p.p.). La notifica all'avvocato è stata considerata adeguata dopo l'accertata irreperibilità dell'imputato (art. 161 c.p.p., comma 4). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si riduce a una richiesta di riconsiderazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. pen.

    Consente la surrogazione/ricostituzione degli atti mancanti mediante copie ritenute idonee dal giudice; la Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione da copia informatica e non sanzionabile con nullità se svolta secondo le forme idonee.

  • art. 113 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma procedurale collegata alla validità degli atti, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura riferita a violazioni rilevanti ex art.113.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Stabilisce la rinnovazione dell'atto nullo da parte dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione; la Corte ha confermato che l'annullamento senza rinvio comporta la necessità di redigere nuovamente la sentenza da parte degli stessi giudici.

  • art. 546, comma 3 cod. proc. pen.

    Riguarda la nullità derivante dalla mancata sottoscrizione del giudice; la giurisprudenza e la Corte l'hanno qualificata come nullità relativa sanabile con rinnovazione dell'atto.

  • art. 548 cod. proc. pen.

    Regola la ripresa della fase post-dibattimentale e il nuovo deposito della sentenza; la Corte ha richiamato questa norma per giustificare il nuovo deposito dopo la rinnovazione.

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore quando l'imputato è irreperibile; la Corte ha ritenuto legittima la notifica effettuata al difensore dopo il tentativo di notifica personale all'imputato.

  • art. 589 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata dal ricorrente per contestare la ricostituzione del fatto-reato; la Corte di legittimità non ha valutato nuovamente l'applicazione della norma perché la censura si risolveva in critica della valutazione probatoria.

  • artt. 186 e 189 Codice della Strada

    Norme del C.d.S. riferite ai reati contestati (guida), richiamate dal ricorrente per errore di applicazione: la Corte le ha menzionate ma ha escluso la riapertura della valutazione probatoria in cassazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: nella vicenda di merito è stata applicata dal giudice di primo grado e confermata nel procedimento di rinnovazione/valutazione.

Massime di principio

  • La mancanza dell'originale di una sentenza può essere sanata mediante surrogazione con copia ritenuta attendibile (anche estratta dal registro informatico) ai sensi dell'art.112 c.p.p., senza che ciò comporti automaticamente nullità.
  • La mancata sottoscrizione del Presidente costituisce, di regola, una nullità relativa che può essere sanata con la rinnovazione dell'atto da parte dei medesimi giudici (art.185 c.p.p.); l'impugnazione per tale vizio deve essere tempestiva per non essere irrimediabilmente preclusa.
  • La Corte di Cassazione non può svolgere una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che si riducono a criticare la valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La notifica all'avvocato è valida quando sia accertata l'irreperibilità dell'imputato; però deve risultare che siano stati compiuti tentativi di notifica personale, altrimenti sussiste il rischio di vizio procedurale (art.161 c.p.p., comma 4).
  • Difetti formali del documento (es. mancanza di firma) attinenti alla formazione del documento, se relativi alla forma e non al contenuto sostanziale del decisum, sono spesso rimediabili con la procedura di rinnovazione senza travolgere il materiale probatorio del giudizio.

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