Cassazione Penale, Sentenza n. 37455/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la ricostruzione e il nuovo deposito della sentenza originaria (precedentemente annullata dalla Corte di Cassazione per mancanza della sottoscrizione del Presidente), deducendo: nullità per errata procedura di "surrogazione" dell'atto e per assenza dell'originale; omessa notifica dell'avviso di deposito all'imputato; apparente o assente motivazione e erronea applicazione delle norme sostanziali (art. 589 c.p. e artt. 186 e 189 C.d.S.) nonché mancata comparazione e valutazione delle prove.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la surrogazione dell'originale perduto mediante copia estratta dal registro informatico è legittima ai sensi dell'art. 112 c.p.p. e la rinnovazione dell'atto disposto dopo l'annullamento della precedente sentenza era conforme alle regole (art. 185 e art. 548 c.p.p.). La notifica all'avvocato è stata considerata adeguata dopo l'accertata irreperibilità dell'imputato (art. 161 c.p.p., comma 4). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si riduce a una richiesta di riconsiderazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. pen.
Consente la surrogazione/ricostituzione degli atti mancanti mediante copie ritenute idonee dal giudice; la Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione da copia informatica e non sanzionabile con nullità se svolta secondo le forme idonee.
art. 113 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma procedurale collegata alla validità degli atti, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura riferita a violazioni rilevanti ex art.113.
art. 185 cod. proc. pen.
Stabilisce la rinnovazione dell'atto nullo da parte dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione; la Corte ha confermato che l'annullamento senza rinvio comporta la necessità di redigere nuovamente la sentenza da parte degli stessi giudici.
art. 546, comma 3 cod. proc. pen.
Riguarda la nullità derivante dalla mancata sottoscrizione del giudice; la giurisprudenza e la Corte l'hanno qualificata come nullità relativa sanabile con rinnovazione dell'atto.
art. 548 cod. proc. pen.
Regola la ripresa della fase post-dibattimentale e il nuovo deposito della sentenza; la Corte ha richiamato questa norma per giustificare il nuovo deposito dopo la rinnovazione.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore quando l'imputato è irreperibile; la Corte ha ritenuto legittima la notifica effettuata al difensore dopo il tentativo di notifica personale all'imputato.
art. 589 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata dal ricorrente per contestare la ricostituzione del fatto-reato; la Corte di legittimità non ha valutato nuovamente l'applicazione della norma perché la censura si risolveva in critica della valutazione probatoria.
artt. 186 e 189 Codice della Strada
Norme del C.d.S. riferite ai reati contestati (guida), richiamate dal ricorrente per errore di applicazione: la Corte le ha menzionate ma ha escluso la riapertura della valutazione probatoria in cassazione.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: nella vicenda di merito è stata applicata dal giudice di primo grado e confermata nel procedimento di rinnovazione/valutazione.
Massime di principio
- La mancanza dell'originale di una sentenza può essere sanata mediante surrogazione con copia ritenuta attendibile (anche estratta dal registro informatico) ai sensi dell'art.112 c.p.p., senza che ciò comporti automaticamente nullità.
- La mancata sottoscrizione del Presidente costituisce, di regola, una nullità relativa che può essere sanata con la rinnovazione dell'atto da parte dei medesimi giudici (art.185 c.p.p.); l'impugnazione per tale vizio deve essere tempestiva per non essere irrimediabilmente preclusa.
- La Corte di Cassazione non può svolgere una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che si riducono a criticare la valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
- La notifica all'avvocato è valida quando sia accertata l'irreperibilità dell'imputato; però deve risultare che siano stati compiuti tentativi di notifica personale, altrimenti sussiste il rischio di vizio procedurale (art.161 c.p.p., comma 4).
- Difetti formali del documento (es. mancanza di firma) attinenti alla formazione del documento, se relativi alla forma e non al contenuto sostanziale del decisum, sono spesso rimediabili con la procedura di rinnovazione senza travolgere il materiale probatorio del giudizio.
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