Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1050

Regolamento (UE) 2016/1050 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32016R1050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime dei contingenti tariffari autonomi già istituito dal regolamento (UE) n. 1388/2013. Introduce nove nuovi contingenti a dazio zero, modifica quattro contingenti esistenti, sopprime un contingente e aggiorna una nota finale sul controllo doganale della destinazione particolare. Le modifiche producono effetti dal 1o luglio 2016, in ragione dell’esigenza di assicurare continuità di approvvigionamento e adeguamento alle esigenze del mercato.

Modifica del regolamento (UE) n. 1388/2013 sui contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, con apertura di nuovi contingenti, adattamento di contingenti esistenti e soppressione di un contingente.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati negli allegati I e II, classificati secondo i codici NC/TARIC indicati, destinati a beneficiare di contingenti tariffari autonomi a dazio ridotto o nullo. Riguarda operatori economici importatori e, per alcuni prodotti, l’uso industriale specifico o la destinazione particolare prevista nelle descrizioni. Si applica dal 1o luglio 2016, con entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano rilevanti le condizioni di controllo doganale della destinazione particolare di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 per la sospensione dei dazi richiamata nella nota finale.

Modifica del regolamento (UE) n. 1388/2013 sui contingenti tariffari autonomi

Il regolamento interviene sul regime dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, istituito dal regolamento (UE) n. 1388/2013. La finalità dichiarata è assicurare un approvvigionamento sufficiente e regolare di prodotti non adeguatamente fabbricati nell’Unione, evitando perturbazioni del mercato e garantendo, per i prodotti interessati, l’importazione ad aliquota ridotta o nulla.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano tre esigenze principali: aprire nuovi contingenti a dazio zero per altri nove prodotti con decorrenza dal 1o luglio 2016; adattare alcuni contingenti già esistenti, con una modifica descrittiva e con aumenti di volume per taluni prodotti; e sopprimere un contingente non più ritenuto nell’interesse dell’Unione. Per ragioni di tempestività, il regolamento è adottato con urgenza.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente le importazioni nell’Unione dei prodotti elencati negli allegati I e II, identificati tramite codici NC e TARIC e descrizioni merceologiche puntuali. Le misure si applicano agli operatori economici che importano tali merci e, per alcuni articoli, sono subordinate a specifiche destinazioni o usi industriali indicati nelle descrizioni. L’applicazione decorre dal 1o luglio 2016; l’entrata in vigore, invece, coincide con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Nuovi contingenti tariffari aperti

L’articolo 1 inserisce nell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 nove nuove voci, con dazio contingente pari a 0%. I nuovi contingenti riguardano, tra gli altri:

  • 1-(1-clorociclopropil)etanone, volume 400 tonnellate;
  • 2-cloro-1-(1-clorociclopropil)etanone, volume 1 200 tonnellate;
  • flubendiammide, volume 100 tonnellate;
  • decan-5-olide, volume 2 430 kg;
  • dodecan-5-olide, volume 2 080 kg;
  • colorante C.I. Pigment Red 4 e preparazioni contenenti almeno il 60% in peso del colorante, volume 75 tonnellate;
  • modulo audio integrato destinato alla fabbricazione di veicoli del capitolo 87, volume 500 000 pezzi;
  • fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio di lega di alluminio per motociclette, volume 500 000 pezzi;
  • pistoni per ammortizzatori di sterzo di acciaio sinterizzato per motociclette, volume 1 000 000 pezzi.

Per quasi tutte queste voci il periodo contingentale è dal 1.7 al 31.12; per il contingente 09.2699 il periodo è espressamente indicato come 1.7.2016-31.12.2016.

Modifiche ai contingenti già esistenti

Quattro contingenti sono sostituiti dalle nuove righe dell’allegato II:

  • 09.2637, relativo ai tutoli di mais a granelli zuccherini destinati all’industria alimentare e a successive lavorazioni diverse dal semplice ricondizionamento; volume 550 tonnellate; dazio 0%;
  • 09.2703, relativo agli ossidi e idrossidi di vanadio destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe; volume 20 000 tonnellate; dazio 0%;
  • 09.2683, relativo all’acetilacetonato di calcio destinato alla fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse; volume 150 tonnellate; dazio 0%;
  • 09.2659, relativo alla terra di diatomee calcinata con un flusso di soda; volume 35 000 tonnellate; dazio 0%.

Il regolamento precisa che, in alcuni casi, le modifiche servono a rendere più chiara la designazione del prodotto; in altri, ad aumentare il volume contingentale nell’interesse degli operatori economici e dell’Unione.

Soppressione di un contingente

La riga corrispondente al contingente con numero d’ordine 09.2689 è soppressa con efficacia dal 1o luglio 2016. La motivazione indicata nei considerando è che non è più nell’interesse dell’Unione mantenere quel contingente.

Controllo doganale e disciplina di riferimento

La nota finale 1 dell’allegato è sostituita per chiarire che la sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione. La modifica richiama quindi espressamente la disciplina doganale generale applicabile alla specifica destinazione delle merci.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La sua applicazione decorre dal 1o luglio 2016, data indicata per garantire l’immediata operatività dei nuovi contingenti e delle modifiche apportate.

Disposizioni principali

Apertura di nuovi contingenti tariffari autonomi

Sono inserite nell’allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 nove nuove righe corrispondenti ai numeri d’ordine 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 e 09.2695. I contingenti prevedono dazio contingente pari allo 0% per i prodotti descritti negli allegati, con periodi contingentali in gran parte dal 1.7 al 31.12 o dal 1.7.2016 al 31.12.2016 per il contingente 09.2699.

Modifica di contingenti esistenti

Le righe relative ai numeri d’ordine 09.2637, 09.2703, 09.2683 e 09.2659 sono sostituite dalle nuove righe dell’allegato II. Le modifiche incidono su descrizione merceologica, codici NC/TARIC, volume contingentale e, nei casi previsti, sulle condizioni di destinazione o uso esclusivo.

Soppressione di un contingente

La riga relativa al numero d’ordine 09.2689 è soppressa con effetto dal 1o luglio 2016, poiché non è ritenuto nell’interesse dell’Unione mantenere quel contingente.

Aggiornamento della nota finale sul controllo doganale

La nota finale 1 è sostituita per precisare che la sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, Codice doganale dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o luglio 2016. È espressamente adottato con urgenza per consentire l’applicazione delle misure tariffarie dalla stessa data.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganaledazi doganaliindustriaagricoltura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.