Regolamento (UE) 2024/2499
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2499 della Commissione, del 26 settembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contributi finanziari ai costi di attuazione sostenuti dagli Stati membri per l’istituzione della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina un contributo finanziario dell’Unione, erogato dal FEAGA, per sostenere gli Stati membri nell’istituzione della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola. Il sostegno assume la forma di somme forfettarie uniche, con massimale per Stato membro fissato nell’allegato e con un budget complessivo di 50 milioni di EUR per il 2024. Sono previsti criteri di ammissibilità dei costi, una procedura di presentazione e valutazione delle proposte nazionali, relazioni intermedie e finali, un prefinanziamento al 100 % e meccanismi di riduzione o recupero in caso di irregolarità o inadempimenti.
Stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 per la concessione agli Stati membri di contributi finanziari forfettari del FEAGA destinati ai costi di istituzione della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (RISA).
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea per il finanziamento, nell’ambito del FEAGA e in gestione diretta, dei costi sostenuti per istituire e rendere operativa la RISA, in seguito alla trasformazione della precedente rete d’informazione contabile agricola. Copre le attività necessarie alla raccolta, controllo, trattamento, trasmissione e interoperabilità dei dati agricoli, nonché la formazione, il potenziamento delle capacità amministrative e le azioni di coinvolgimento degli agricoltori. Restano esclusi i costi già finanziati da altre azioni dell’Unione e l’aiuto è subordinato al rispetto delle condizioni di ammissibilità e agli esiti delle relazioni di attuazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2499: contributi finanziari per l’istituzione della RISA
Il regolamento detta le modalità applicative dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1217/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2674, per sostenere gli Stati membri nell’istituzione della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (RISA). La Commissione muove dall’esigenza di semplificare la gestione finanziaria, rendere omogenea la transizione verso il nuovo sistema di raccolta dati e consentire agli Stati membri di avviare per tempo gli adeguamenti tecnici e organizzativi.
Contesto e finalità
Il provvedimento si fonda sulla previsione che il FEAGA contribuisca ai costi di attuazione sostenuti dagli Stati membri per creare il sistema di raccolta delle variabili necessarie alla RISA, in particolare quelle ambientali e sociali, nonché per formazione e interoperabilità tra sistemi. La Commissione opta per contributi forfettari unici perché l’istituzione operativa della rete consente di stimare ex ante i costi e perché i beneficiari sono enti pubblici, con rischio ritenuto contenuto di irregolarità o frodi.
Dotazione finanziaria e riparto per Stato membro
Per il 2024 il budget complessivo disponibile è pari a 50 milioni di EUR, imputati alle spese in regime di gestione diretta del FEAGA ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116. Gli importi massimi attribuibili a ciascuno Stato membro sono fissati nell’allegato al regolamento; per l’Italia il massimale è pari a 5 034 307 EUR.
Natura del contributo e costi coperti
Il sostegno assume la forma di contributo forfettario unico e copre i costi ammissibili associati all’istituzione della RISA. Le attività finanziabili sono articolate in cinque categorie:
- sviluppo del sistema informatizzato di raccolta, controllo, trattamento e trasmissione dei dati, che deve essere operativo entro il 31 dicembre 2027;
- sviluppo della capacità di utilizzare fonti di dati e collegare serie di dati, compresi i costi di cooperazione tra organi di collegamento;
- sviluppo di metodologie e approcci innovativi, comprese soluzioni digitali, per adattare i sistemi nazionali e fornire feedback e servizi di riferimento agli agricoltori;
- assunzione e formazione di esperti, soprattutto presso gli organi di collegamento, inclusi viaggi e soggiorni;
- azioni per incentivare la partecipazione degli agricoltori e sensibilizzarli sui vantaggi della rete.
Il contributo dell’Unione non può superare il 95 % dei costi ammissibili stimati dallo Stato membro. Sono ammissibili costi diretti e indiretti; questi ultimi sono riconosciuti mediante tasso forfettario massimo del 7 % dei costi diretti ammissibili, esclusi i costi di subappalto. I costi salariali del personale delle amministrazioni nazionali sono ammissibili solo se riferiti ad attività che l’autorità pubblica non svolgerebbe senza l’istituzione della RISA. Restano esclusi i costi finanziati nell’ambito di altre azioni dell’Unione.
Presentazione delle proposte nazionali e valutazione della Commissione
Ogni Stato membro deve presentare una proposta alla Commissione con l’importo del contributo forfettario richiesto e con una ripartizione dettagliata dei costi per categoria di attività. La proposta deve essere elaborata con il modello fornito dalla Commissione e trasmessa entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento e, comunque, non oltre il 4 novembre 2024 se tale data è anteriore.
La stima dei costi può includere solo spese:
- sostenute tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027;
- necessarie per le attività ammissibili;
- coerenti con le prassi abituali dello Stato membro;
- conformi alla normativa nazionale applicabile in materia fiscale, di lavoro e di sicurezza sociale;
- conformi al principio di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economia ed efficienza.
La Commissione valuta la proposta rispetto alle attività presentate, elimina i costi non ammissibili e può adeguare il contributo se lo ritiene opportuno.
Relazioni sull’attuazione e prova dell’istituzione operativa
Gli Stati membri devono inviare due relazioni di attuazione:
- una relazione intermedia entro il 31 marzo 2026;
- una relazione finale entro il 31 marzo 2028.
La Germania beneficia di una deroga e può trasmetterle fino a 15 settimane oltre i termini indicati. Le relazioni devono descrivere le attività effettivamente svolte nel periodo rilevante: dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 per la relazione intermedia, e dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 per quella finale. La relazione finale deve dimostrare che la RISA è stata istituita operativamente, indicando come le attività previste nella proposta, o eventuali attività alternative pertinenti, abbiano contribuito al risultato. Le relazioni devono essere predisposte con il modello della Commissione.
Pagamenti, prefinanziamento, controlli e recuperi
Dopo l’approvazione della proposta nazionale, allo Stato membro è versato un prefinanziamento pari al 100 % del contributo forfettario approvato. Il prefinanziamento è però definitivamente liquidato solo al pagamento finale, e solo se la Commissione è soddisfatta dell’istituzione operativa della RISA e approva la relazione finale.
La Commissione può ridurre il contributo finanziario, al momento del pagamento finale o successivamente, se lo Stato membro viola gli obblighi previsti dal regolamento, ad esempio in caso di:
- attuazione inadeguata;
- mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità;
- informazioni false;
- mancata comunicazione delle informazioni richieste;
- errori sostanziali;
- irregolarità;
- frodi.
La riduzione deve essere proporzionata alla gravità e alla durata dell’infrazione, applicando un tasso di riduzione individuale al contributo approvato. La Commissione conserva inoltre il potere di recuperare gli importi indebitamente versati. Il regolamento richiama anche le competenze di controllo della Commissione, dell’EPPO per gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata, dell’OLAF e della Corte dei conti, inclusi audit, controlli in loco e indagini.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Dotazione finanziaria complessiva e massimali nazionali
Per il 2024 è disponibile un importo totale di 50 milioni di EUR a valere sul FEAGA, nell’ambito delle spese in gestione diretta. Le somme sono assegnate agli Stati membri secondo l’allegato e non possono superare gli importi massimi ivi indicati.
Forma del contributo: somme forfettarie uniche
I contributi dell’Unione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009 sono concessi come contributi forfettari unici, destinati a coprire i costi ammissibili connessi all’istituzione della RISA.
Attività e costi ammissibili
Sono finanziabili, tra l’altro, lo sviluppo del sistema informatizzato di raccolta e trasmissione dei dati, l’uso e il collegamento delle fonti di dati e delle serie di dati, soluzioni innovative e digitali, l’assunzione e formazione di esperti e azioni per incentivare la partecipazione degli agricoltori. Il contributo non può superare il 95 % dei costi ammissibili stimati; sono ammissibili costi diretti e indiretti, con costi indiretti calcolati con tasso forfettario massimo del 7 % dei costi diretti ammissibili, esclusi i subappalti. I costi salariali del personale pubblico sono ammessi solo se riferiti ad attività svolte esclusivamente per l’istituzione della RISA; sono esclusi i costi già finanziati da altre azioni UE.
Procedura di proposta e valutazione
Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una proposta con il bilancio stimato e il dettaglio per categoria di attività, utilizzando il modello della Commissione. La proposta va presentata entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento e, in ogni caso, entro il 4 novembre 2024 se precedente. La Commissione valuta il bilancio, elimina i costi non ammissibili e può adeguare il contributo dell’Unione.
Periodo di ammissibilità della spesa
La stima dettagliata può includere solo costi sostenuti tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027, necessari per le attività previste, coerenti con le prassi nazionali e con la normativa nazionale in materia fiscale, lavoristica e di sicurezza sociale, nonché conformi al principio di sana gestione finanziaria.
Relazioni sull’attuazione
Gli Stati membri devono presentare una relazione intermedia entro il 31 marzo 2026 e una relazione finale entro il 31 marzo 2028; per la Germania è prevista una proroga di 15 settimane per ciascun termine. Le relazioni descrivono le attività effettivamente svolte dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 (intermedia) e fino al 31 dicembre 2027 (finale). La relazione finale deve dimostrare l’istituzione operativa della RISA.
Pagamenti, prefinanziamento e riduzioni
Dopo l’approvazione della proposta da parte della Commissione, è versato un prefinanziamento pari al 100 % del contributo forfettario approvato. Il prefinanziamento è liquidato al pagamento finale solo se la Commissione approva la relazione finale e ritiene operativa la RISA. La Commissione può ridurre il contributo, al momento del pagamento finale o successivamente, in caso di attuazione inadeguata, violazioni delle condizioni di ammissibilità, informazioni false, omissioni, errori sostanziali, irregolarità o frodi, con recupero delle somme indebitamente versate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 set 2024Regolamento (UE) 2024/2507
- Regolamento · 26 set 2024Regolamento (UE) 2025/19
- Regolamento · 26 set 2024Regolamento (UE) 2025/292
- Regolamento · 25 set 2024Regolamento (UE) 2024/2584
- Regolamento · 25 set 2024Regolamento (UE) 2024/2975
- Regolamento · 27 set 2024Regolamento (UE) 2024/2607
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →