Regolamento (UE) 2024/2607
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2607 della Commissione, del 27 settembre 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ροδόσταγμα Αγρού / Rodostagma Agrou / Agros Rosewater (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone l’iscrizione nel registro UE della denominazione «Ροδόσταγμα Αγρού / Rodostagma Agrou / Agros Rosewater» come IGP. L’iscrizione avviene perché la domanda, presentata da Cipro e pubblicata a fini di opposizione, non ha ricevuto dichiarazioni di opposizione. Il testo è un atto di esecuzione puntuale, adottato dalla Commissione sulla base del regime transitorio che continua ad applicarsi alle domande pubblicate prima del 13 maggio 2024.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Ροδόσταγμα Αγρού / Rodostagma Agrou / Agros Rosewater» per un prodotto cipriota.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, del nome «Ροδόσταγμα Αγρού / Rodostagma Agrou / Agros Rosewater» come indicazione geografica protetta (IGP). Riguarda quindi i prodotti agricoli e alimentari per i quali sia stata presentata e pubblicata una domanda di registrazione ai fini dell’opposizione prima del 13 maggio 2024, in base al regime transitorio dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nel caso concreto, la domanda era stata presentata da Cipro e non è pervenuta alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Iscrizione di «Ροδόσταγμα Αγρού / Rodostagma Agrou / Agros Rosewater» nel registro delle IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2607 della Commissione dispone la registrazione del nome «Ροδόσταγμα Αγρού / Rodostagma Agrou / Agros Rosewater» come indicazione geografica protetta. Si tratta di un atto puntuale di esecuzione adottato nell’ambito del sistema UE di tutela delle indicazioni geografiche per prodotti agricoli e alimentari.
Contesto normativo e regime applicabile
La Commissione fonda il provvedimento sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando viene chiarito che, nonostante l’abrogazione di tale regolamento ad opera del regolamento (UE) 2024/1143, continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024, in forza dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143.
Domanda di registrazione e assenza di opposizioni
Il nome oggetto di registrazione era stato presentato da Cipro. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini della procedura di opposizione prevista dall’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione ha ritenuto sussistenti le condizioni per la registrazione.
Dispositivo
L’articolo 1 registra formalmente il nome «Ροδόσταγμα Αγρού / Rodostagma Agrou / Agros Rosewater» come IGP. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ne afferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Effetti pratici
Per gli operatori, l’atto comporta la tutela unionale del nome registrato secondo il regime delle indicazioni geografiche protette. La portata concreta dell’intervento è limitata alla registrazione del singolo nome, senza ulteriori regole procedurali o sostanziali di dettaglio nel testo dell’atto.
Disposizioni principali
Base giuridica e regime transitorio
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 52, paragrafo 2. Il considerando 1 richiama l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012 ma ne conserva l’applicazione per le domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate per l’opposizione prima del 13 maggio 2024.
Domanda di registrazione e assenza di opposizioni
Il considerando 2 indica che la domanda di registrazione del nome «Ροδόσταγμα Αγρού / Rodostagma Agrou / Agros Rosewater» come denominazione di origine protetta, presentata da Cipro, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 3 precisa che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Registrazione del nome
L’articolo 1 dispone la registrazione del nome «Ροδόσταγμα Αγρού / Rodostagma Agrou / Agros Rosewater» (IGP) nel registro UE delle DOP e delle IGP.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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