Regolamento (UE) 2024/2507
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2507 della Commissione, del 26 settembre 2024, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l’elenco delle specie di piante non esentate dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale il quadro europeo di contenimento e prevenzione di Xylella fastidiosa, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 alla luce dell’esperienza applicativa e delle nuove evidenze scientifiche. Vengono ridefiniti i vettori, ampliati o precisati gli obblighi di indagine, le misure di eradicazione/controllo, le condizioni di spostamento delle piante e gli elenchi delle specie ospiti e specificate. Parallelamente, vengono aggiornate le specie soggette all’obbligo di codice di tracciabilità nei passaporti delle piante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770, con applicazione differita per alcune nuove specie di lavanda e rosmarino.
Modifica e rettifica le misure fitosanitarie UE contro Xylella fastidiosa e aggiorna l’elenco delle piante soggette all’obbligo di codice di tracciabilità nei passaporti delle piante.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione e incide, da un lato, sulle autorità competenti, sugli operatori professionali e sui produttori/speditori di piante interessate dalle misure contro Xylella fastidiosa e, dall’altro, sui paesi terzi nei casi in cui richiedano l’introduzione nell’Unione di piante soggette a certificazione fitosanitaria. Riguarda le piante ospiti e le piante specificate sensibili a diverse sottospecie di Xylella fastidiosa, i vettori dell’organismo nocivo, le aree delimitate, le zone infette e le zone cuscinetto, nonché i controlli ufficiali e la documentazione fitosanitaria. Alcune modifiche si applicano dal 1° luglio 2025; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. È esclusa l’applicazione alle sementi nelle disposizioni che riguardano le piante da impianto, espressamente menzionate come escluse.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 su Xylella fastidiosa
Il regolamento interviene sul regime unionale di prevenzione e contenimento di Xylella fastidiosa, aggiornandolo alla luce dell’esperienza applicativa maturata dal 2020, di nuove evidenze scientifiche e dell’evoluzione della banca dati EFSA sulle piante ospiti. L’obiettivo è rafforzare, chiarire e razionalizzare le misure fitosanitarie, mantenendo un livello elevato di protezione ma riducendo alcuni oneri amministrativi e adattando le prescrizioni ai diversi contesti territoriali e produttivi.
Ambito e finalità delle modifiche
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, che disciplina le misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.). Interviene inoltre sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770, che contiene l’elenco delle piante da impianto non esentate dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante. La base giuridica è il regolamento (UE) 2016/2031 e, in particolare, gli articoli relativi alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
Definizioni e indagini ufficiali
Viene introdotta una definizione espressa di "vettore", riferita agli insetti dell’infraordine Cicadomorpha notoriamente capaci di trasmettere l’organismo nocivo o ad altri insetti sospettati di farlo. Gli Stati membri devono svolgere indagini annuali sulle piante ospiti e, in caso di sospetta infezione, su qualsiasi altra specie vegetale; le indagini possono comprendere anche i vettori.
Le indagini devono basarsi su campionamento e prove, anche sui vettori quando applicabile, e il piano di indagine deve consentire di rilevare un basso tasso di presenza dell’organismo nocivo con sufficiente livello di confidenza, in linea con le linee guida EFSA su indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio. Se la presenza di Xylella fastidiosa viene confermata in un vettore in un’area in cui la presenza dell’organismo non è nota, lo Stato membro deve effettuare senza indugio indagini in un raggio di almeno 400 metri dal luogo del ritrovamento, campionando piante ospiti e, se del caso, qualsiasi altra specie vegetale.
Nei territori in cui le condizioni ecoclimatiche non consentono l’insediamento all’aperto dell’organismo, le indagini devono svolgersi solo in luoghi non all’aperto in cui le piante ospiti sono coltivate e possono costituire un rischio di diffusione.
Aree delimitate, indagini annuali e criteri di rischio
Il regolamento chiarisce che l’area delimitata deve essere istituita solo quando la presenza dell’organismo nocivo sia ufficialmente confermata nelle piante. Nelle ipotesi in cui si applichi una deroga alla delimitazione, è ridotto a un anno l’obbligo di indagine annuale previsto dal regolamento 2020/1201.
L’indagine deve consistere nel prelievo di campioni da sottoporre ad analisi molecolari elencate nell’allegato IV, con uno schema di campionamento idoneo a rilevare una prevalenza dell’1% con almeno il 90% di confidenza. In più punti il regolamento elimina l’obbligo di predeterminare in modo rigido livello di confidenza e prevalenza attesa, lasciando agli Stati membri e ai paesi terzi margini di adeguamento al contesto, purché coerenti con le linee guida EFSA.
Misure di eradicazione, rimozione delle piante e deroghe
L’articolo 7 del regolamento 2020/1201 viene riformulato per chiarire che le piante specificate non immediatamente campionate e sottoposte ad analisi molecolare, se risultate negative alle prove, non devono essere rimosse. È inoltre prevista una deroga che consente agli Stati membri di non sottoporre subito a campionamento e prove le piante specificate non risultate infette nell’area delimitata negli ultimi due anni, purché tali piante siano comunque oggetto delle indagini annuali dell’articolo 10.
La deroga alla rimozione è estesa anche a singole piante di valore storico o ad alberi di particolare valore sociale, culturale o ambientale, o protetti da specifiche norme nazionali o dell’Unione, se l’abbattimento avrebbe un impatto inaccettabile e ricorrono tutte le condizioni previste.
Misure contro i vettori e trattamento del legno
L’articolo 8 è sostituito integralmente. Nella zona infetta devono essere applicati trattamenti fitosanitari adeguati contro i vettori in tutti gli stadi di sviluppo, in particolare prima della rimozione delle piante e durante la rimozione, nel periodo di volo dei vettori. I trattamenti possono essere chimici, biologici o meccanici, a seconda delle condizioni locali.
La norma distingue ora tra aree agricole e aree diverse da quelle agricole. Nelle aree agricole, nella zona infetta e nella zona cuscinetto vanno adottate pratiche agricole di controllo dei vettori; nelle aree non agricole, almeno nelle zone infette, devono essere adottate misure di controllo equivalenti. Anche per la rimozione di piante di cui all’articolo 13 è imposto il trattamento fitosanitario contro i vettori, in particolare durante la stagione di volo, e attorno alle piante da rimuovere.
Quanto al legno delle piante rimosse, il regolamento ribadisce che, se l’autorità competente decide di non distruggerlo, deve verificare che sia privo di rami e foglie, per prevenire il rischio di diffusione dell’organismo nocivo.
Zona infetta in Portogallo e contenimento
Sulla base delle indagini effettuate, viene aggiunta all’allegato III una nuova parte D che descrive la zona infetta in Portogallo, nella regione di Porto, includendo specifiche frazioni dei comuni di Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Santa Maria da Feira e l’intero comune di Vila Nova de Gaia. La scelta riflette la conferma che in tali aree l’eradicazione non è più possibile.
Per le zone infette sottoposte a contenimento, il regolamento riduce da 5 km a 2 km l’area nella quale devono essere effettuate le indagini annuali nella zona infetta adiacente alla zona cuscinetto. Inoltre, al di fuori dell’area di maggiore restrizione prevista dall’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), è consentito impiantare o innestare piante della stessa specie di quelle risultate indenni in base alle indagini svolte almeno negli ultimi due anni.
Condizioni di impianto, reimpianto e spostamento delle piante specificate
L’articolo 18 viene riscritto per chiarire le condizioni di impianto, innesto e reimpianto nelle zone infette. In particolare:
- le piante specificate possono essere piantate o innestate nelle zone infette elencate nell’allegato III ma al di fuori dell’area più restrittiva, preferibilmente se appartenenti a varietà resistenti o tolleranti, oppure alla stessa specie di piante risultate indenni sulla base di indagini almeno biennali;
- le piante della stessa specie di quelle risultate indenni possono essere ripiantate nelle zone infette stabilite a fini di eradicazione;
- alcune piante specificate diverse da quelle di cui alla lettera b) possono essere impiantate a fini scientifici, purché al di fuori delle aree più sensibili.
L’articolo 19 riduce da tre anni a un anno il periodo minimo di permanenza in un sito autorizzato richiesto per lo spostamento delle piante specificate, purché siano state coltivate per l’intero ciclo produttivo in un sito autorizzato o vi siano presenti da almeno un anno.
L’articolo 23 viene coordinato con l’articolo 18: per gli spostamenti di piante coltivate in un sito appartenente a un operatore registrato, se si tratta di una zona infetta il sito deve rispettare anche le prescrizioni dell’articolo 18.
Siti autorizzati e controlli ufficiali
Per i siti autorizzati, l’articolo 24 richiede espressamente che il sito sia dotato di protezione fisica contro Xylella fastidiosa e i suoi vettori. Inoltre, deve essere sottoposto ogni anno, nel periodo più adatto, ad almeno due ispezioni da parte dell’autorità competente, di cui l’ultima deve includere campionamento e prove, effettuati il più possibile a ridosso dello spostamento.
L’articolo 32, rettificato, chiarisce che i controlli ufficiali devono essere svolti almeno presso i luoghi, compresi strade, porti e aeroporti, in cui le piante specificate sono spostate da zone infette verso zone cuscinetto o altre parti del territorio dell’Unione.
Elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate
Gli allegati I e II del regolamento 2020/1201 sono aggiornati per tenere conto della banca dati EFSA sulle piante ospiti e delle nuove evidenze scientifiche. Sono aggiunte varie specie, tra cui Castanea sativa, Clinopodium nepeta, Cornus sanguinea, Grevillea rosmarinifolia, Lonicera periclymenum, Mentha suaveolens, Pyracantha coccinea, Senecio inaequidens, Acer granatense, Chenopodium album, Fraxinus angustifolia, Liquidambar styraciflua e Quercus ilex, e viene sostituita la voce generica "Rhamnus L." con "Rhamnus alaternus L.".
Salvia apiana viene soppressa dall’elenco delle piante specificate sensibili a Xylella fastidiosa subsp. multiplex, perché inserita erroneamente. Inoltre, vengono aggiunte nuove analisi molecolari all’allegato IV, in particolare le PCR in tempo reale basate su Dupas et al. 2019 e Hodgetts et al. 2021.
Codice di tracciabilità nei passaporti delle piante e certificati fitosanitari
Il regolamento modifica anche il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770, ampliando l’elenco delle piante da impianto non esentate dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante. L’elenco viene aggiornato per includere le specie di Lavandula e Salvia rosmarinus individuate come particolarmente rilevanti nel quadro di Xylella fastidiosa.
Nei passaporti delle piante, quando le piante sono spostate all’interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infetta, deve comparire l’indicazione "Zona cuscinetto – XYLEFA" accanto al codice di tracciabilità. Nei certificati fitosanitari dei paesi terzi viene semplificata la rubrica relativa al luogo di origine, eliminando l’indicazione della specifica parte del certificato in cui inserire i dati.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, punto 15, punto 17, lettera b), punto 18, lettera c), e l’articolo 3 si applicano soltanto a decorrere dal 1° luglio 2025, per consentire agli operatori professionali e alle autorità competenti un adeguamento graduale alle nuove prescrizioni.
Disposizioni principali
Definizione di vettore e rafforzamento delle indagini
Introduce la definizione di "vettore" come insetto dell’infraordine Cicadomorpha noto o sospettato di trasmettere Xylella fastidiosa. Impone indagini annuali su piante ospiti e, in caso di sospetta infezione, su qualsiasi altra specie vegetale; le indagini possono riguardare anche i vettori. Se la presenza dell’organismo non è nota e viene confermata in un vettore, lo Stato membro deve effettuare senza indugio indagini in un raggio di almeno 400 m e campionare anche le altre specie vegetali sospette.
Aree ecoclimatiche e criteri statistici delle indagini
Chiarisce che, nei territori in cui Xylella fastidiosa non può stabilirsi all’aperto per ragioni ecoclimatiche, le indagini devono essere svolte solo nei luoghi non all’aperto rilevanti. Elimina l’obbligo di indicare in modo rigido livello di confidenza e prevalenza attesa in alcuni articoli del regolamento 2020/1201, rimettendo tali parametri agli Stati membri e ai paesi terzi nel rispetto delle linee guida EFSA.
Area delimitata e indagini annuali nelle zone colpite
Precisa che l’area delimitata va stabilita solo quando la presenza dell’organismo nocivo sia ufficialmente confermata nelle piante. Riduce a un anno l’indagine annuale richiesta in alcuni casi di deroga all’istituzione dell’area delimitata; l’indagine deve consistere in campionamento e analisi molecolari dell’allegato IV, con capacità di rilevare l’1% di piante infette con almeno il 90% di confidenza.
Misure di eradicazione e non rimozione di piante negative
Riformula le regole sulle piante specificate non immediatamente campionate e analizzate: se risultano negative alle prove, non devono essere rimosse. Introduce una deroga che consente agli Stati membri di non sottoporre subito a campionamento/prova le piante specificate non risultate infette nell’area delimitata negli ultimi due anni, purché siano incluse nelle indagini annuali dell’articolo 10. Estende inoltre la deroga alla mancata rimozione a singole piante di valore storico o con particolare valore sociale, culturale o ambientale, o protette da norme nazionali o UE.
Misure contro i vettori e trattamento del legno
Sostituisce integralmente l’articolo 8 sulle misure contro i vettori, imponendo trattamenti fitosanitari adeguati in tutti gli stadi di sviluppo, in particolare prima e durante la rimozione delle piante e nel periodo di volo dei vettori. Distingue tra aree agricole e altre aree, richiedendo nelle prime pratiche agricole di controllo nella zona infetta e cuscinetto e, nelle seconde, misure di controllo almeno nelle zone infette. Prevede inoltre che, se il legno non viene distrutto, l’autorità competente verifichi che sia privo di rami e foglie; analoga precisazione viene inserita per l’articolo 16.
Zona infetta in Portogallo e riduzione dell’area di indagine
Aggiunge all’allegato III nuove frazioni della regione di Porto come zona infetta sottoposta a contenimento, sulla base degli esiti delle indagini portoghesi. Riduce da 5 km a 2 km l’area nella quale svolgere le indagini annuali nella zona infetta adiacente alla zona cuscinetto, per concentrare meglio le risorse sulla prevenzione della diffusione.
Impianto, innesto e spostamento delle piante specificate
Rivede le condizioni per l’impianto e l’innesto in zone infette e per gli spostamenti delle piante specificate. In particolare, consente in alcuni casi l’impianto di piante della stessa specie di quelle risultate indenni in base a indagini almeno biennali, e ammette il ripianto in zone infette a fini di eradicazione. Riduce da tre anni a un anno il periodo di permanenza richiesto in un sito autorizzato per lo spostamento di piante specificate. Per i siti autorizzati, conferma la necessità di protezione fisica contro l’organismo nocivo e i suoi vettori e richiede almeno due ispezioni annuali, con l’ultima comprensiva di campionamento e prove a ridosso dello spostamento.
Aggiornamento degli elenchi di piante ospiti e specificate
Aggiorna gli allegati I e II del regolamento 2020/1201 includendo nuove specie ospiti e specificate (tra cui Acer granatense, Castanea sativa, Chenopodium album, Clinopodium nepeta, Cornus sanguinea, Fraxinus angustifolia, Grevillea rosmarinifolia, Liquidambar styraciflua, Lonicera periclymenum, Mentha suaveolens, Pyracantha coccinea, Senecio inaequidens, Rhamnus alaternus) e rimuovendo Salvia apiana dall’elenco delle piante specificate sensibili a Xylella fastidiosa subsp. multiplex.
Nuove specie soggette a prescrizioni rafforzate
Inserisce tra le piante da impianto, escluse le sementi, soggette alle prescrizioni più stringenti anche Lavandula angustifolia, Lavandula dentata, Lavandula x intermedia, Lavandula latifolia, Lavandula stoechas e Salvia rosmarinus, nonché Coffea, Nerium oleander, Olea europaea, Polygala myrtifolia e Prunus dulcis nelle pertinenti disposizioni degli articoli 25, 28 e 29 del regolamento 2020/1201.
Passaporti delle piante e certificati fitosanitari
Richiede che i passaporti delle piante spostate all’interno delle zone cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infetta rechino l’indicazione "Zona cuscinetto – XYLEFA" accanto al codice di tracciabilità. Per i certificati fitosanitari dei paesi terzi semplifica le istruzioni sulla menzione del luogo di origine, eliminando il riferimento alla specifica parte del certificato in cui inserire le informazioni.
Controlli ufficiali, comunicazioni e rettifiche
Rettifica l’articolo 32 del regolamento 2020/1201 chiarendo che i controlli ufficiali devono essere effettuati almeno presso i luoghi, inclusi strade, porti e aeroporti, in cui le piante specificate sono spostate da zone infette verso zone cuscinetto o altre parti dell’Unione. Sopprime inoltre l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione un piano relativo a determinate misure previsto all’articolo 35, paragrafi 2 e 3.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770
Aggiorna l’elenco delle piante da impianto non esentate dall’obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante, includendo le nuove specie di Lavandula e Salvia rosmarinus aggiunte dal presente regolamento. Per queste specifiche modifiche, l’applicazione decorre dal 1° luglio 2025.
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