Regolamento (UE) 2025/292
Regolamento delegato (UE) 2025/292 della Commissione, del 26 settembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono un modello di documento per gli accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza di paesi terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce un modello standard di accordo di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità di vigilanza di paesi terzi, in attuazione dell’articolo 107 del regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività. Il modello mira a uniformare lo scambio di informazioni, l’assistenza reciproca e l’uso consentito dei dati, includendo regole su riservatezza, rifiuto dell’assistenza e trattamento dei dati personali. In presenza di trasferimenti di dati personali, richiede il pieno rispetto del GDPR e, se usati, accordi amministrativi idonei come garanzia adeguata. Il testo è vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modello standard per gli accordi di cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri e autorità di vigilanza di paesi terzi ai fini dello scambio di informazioni e dell’attuazione del regolamento MiCA nei paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, concludono o aggiornano accordi di cooperazione con autorità di vigilanza di paesi terzi in materia di mercati delle cripto-attività. Il regolamento fornisce un modello di documento da utilizzare, ove possibile, per tali accordi e disciplina anche il collegamento con eventuali trasferimenti di dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. È direttamente applicabile negli Stati membri; non disciplina direttamente gli operatori di mercato, ma le autorità pubbliche coinvolte nella cooperazione transfrontaliera.
Modello di documento per gli accordi di cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri e autorità di vigilanza di paesi terzi
Il regolamento delegato (UE) 2025/292 integra il regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCA) predisponendo un modello standard di accordo di cooperazione da usare, ove possibile, nei rapporti tra autorità competenti degli Stati membri e autorità di vigilanza di paesi terzi. La finalità è rendere omogenee le intese in materia di scambio di informazioni e di assistenza reciproca per l’applicazione delle norme sui mercati delle cripto-attività anche al di fuori dell’Unione.
Base giuridica e contesto normativo
L’intervento si fonda sull’articolo 107, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, che richiede la cooperazione con autorità di paesi terzi. Nei considerando si evidenzia che gli accordi di cooperazione devono essere utilizzati, ove possibile, quando si concludono nuovi accordi o si aggiornano quelli esistenti. Il testo ricorda inoltre che ogni trasferimento di dati personali deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e che possono costituire garanzie adeguate gli accordi amministrativi di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR, purché prevedano diritti effettivi e azionabili per gli interessati.
Ambito soggettivo e funzionale
Il modello è destinato alle autorità competenti degli Stati membri e alle autorità di vigilanza di paesi terzi. Non impone obblighi diretti agli operatori del mercato, ma disciplina la cornice istituzionale della cooperazione amministrativa e dell’enforcement cross-border in materia di cripto-attività. L’accordo di cooperazione, secondo il modello, non è concepito per creare obblighi giuridicamente vincolanti tra le autorità né per prevalere sul diritto nazionale.
Struttura minima del modello di accordo
L’allegato del regolamento contiene le sezioni essenziali che l’accordo dovrebbe includere:
- introduzione, con indicazione della base giuridica di ciascuna autorità firmataria;
- definizioni dei termini rilevanti;
- tipologia di assistenza;
- ipotesi di rifiuto dell’assistenza;
- procedura di invio e trattamento delle richieste;
- usi consentiti delle informazioni;
- trattamento dei dati personali;
- riservatezza e segreto d’ufficio;
- designazione di referenti;
- clausola di revisione periodica;
- altre disposizioni eventuali.
Tipi di assistenza previsti
Il modello richiama l’assistenza prevista dall’articolo 94 del regolamento (UE) 2023/1114 e la declina in diverse forme operative. Tra queste figurano:
- acquisizione di informazioni contenute nella documentazione dell’autorità interpellata;
- ottenimento di dichiarazioni o informazioni da qualsiasi persona;
- acquisizione di documenti da persone o entità, anche tramite ispezioni in loco;
- ottenimento di registrazioni relative al traffico di dati, nei limiti del diritto nazionale e, se del caso, con l’assistenza dell’autorità giudiziaria competente;
- congelamento o sequestro di beni;
- cessazione temporanea di pratiche o condotte ritenute contrarie alla disciplina sui mercati delle cripto-attività.
Regole sul rifiuto della cooperazione
Il modello individua in modo tassativo i casi in cui la richiesta di assistenza può essere respinta. Il rifiuto è possibile, tra l’altro, se:
- la richiesta non è conforme all’accordo;
- l’adempimento imporrebbe una condotta contraria al diritto nazionale;
- la comunicazione delle informazioni pregiudicherebbe la sicurezza del paese destinatario, in particolare nella lotta al terrorismo o alla criminalità grave;
- la richiesta nuocerebbe a indagini in corso o ad attività di contrasto;
- esiste già un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone nello Stato destinatario;
- è già intervenuta una sentenza definitiva per gli stessi fatti e contro le stesse persone, salvo che l’autorità richiedente dimostri che misure o sanzioni richieste non siano della stessa natura né duplicative.
Il modello precisa inoltre che l’assistenza non può essere negata solo perché la condotta oggetto dell’indagine non costituisce violazione delle norme sui mercati delle cripto-attività del paese dell’autorità interpellata.
Uso consentito delle informazioni
Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di assistenza, vale a dire per l’esecuzione dei compiti dell’autorità richiedente finalizzati al rispetto e all’applicazione delle norme sui mercati delle cripto-attività. Se l’autorità richiedente intende usare tali informazioni per scopi diversi, deve ottenere il previo consenso dell’autorità interpellata.
Protezione dei dati personali e riservatezza
Il regolamento ribadisce che il trattamento dei dati personali deve essere svolto nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Quanto alla riservatezza, il modello prevede che le informazioni scambiate su aspetti commerciali, operativi, economici o personali siano considerate riservate e soggette al segreto d’ufficio, salvo eccezioni espressamente indicate. Il segreto d’ufficio si estende a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro opera per le autorità firmatarie, e la divulgazione a terzi è consentita solo nei limiti del diritto dell’Unione, del diritto nazionale o di norme equivalenti del paese terzo, oppure con il previo consenso dell’autorità che ha fornito le informazioni.
Entrata in vigore e valore giuridico
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, costituendo quindi uno strumento uniforme per la costruzione degli accordi di cooperazione con i paesi terzi nel settore delle cripto-attività.
Disposizioni principali
Modello di accordo di cooperazione
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene il modello di documento che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare, ove possibile, per gli accordi di cooperazione previsti dall’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi
L’articolo 2 prevede che, se le autorità competenti si avvalgono di un accordo amministrativo ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 per trasferire dati personali alle autorità di vigilanza di paesi terzi, tale accordo amministrativo deve essere allegato all’accordo di cooperazione concluso ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto minimo del modello di accordo
L’allegato definisce le sezioni essenziali del modello: introduzione con base giuridica e chiarimento che l’accordo non crea obblighi giuridicamente vincolanti né prevale sul diritto nazionale; definizioni; tipologie di assistenza; rifiuto dell’assistenza; invio e trattamento delle richieste; usi consentiti delle informazioni; trattamento dei dati personali; riservatezza; individuazione di referenti; clausola di revisione e altre disposizioni.
Tipi di assistenza e poteri istruttori
Il modello contempla, in coerenza con l’articolo 94 del regolamento (UE) 2023/1114, assistenza per ottenere informazioni dalla documentazione detenuta dall’autorità interpellata, dichiarazioni o informazioni da persone, documenti da persone o entità anche tramite ispezioni in loco, registrazioni del traffico dati ove consentito dal diritto nazionale, nonché misure di congelamento o sequestro di beni e la cessazione temporanea di pratiche o condotte contrarie alle norme sui mercati delle cripto-attività.
Rifiuto dell’assistenza
Il modello elenca i casi in cui la cooperazione può essere negata: richiesta non conforme al modello, violazione del diritto nazionale, rischi per la sicurezza, pregiudizio a indagini o attività di contrasto, pendenza di un procedimento per gli stessi fatti e persone, oppure giudicato definitivo nello Stato destinatario, salvo assenza di duplicazione di misure o sanzioni. È inoltre escluso il rifiuto per il solo fatto che la condotta non costituisce violazione nel paese dell’autorità interpellata.
Uso delle informazioni, riservatezza e dati personali
Le informazioni ottenute possono essere usate solo per le finalità indicate nella richiesta di assistenza, salvo previo consenso dell’autorità interpellata per usi diversi. Il trattamento dei dati personali deve rispettare pienamente il regolamento (UE) 2016/679. Le informazioni scambiate sono in linea generale riservate e soggette al segreto d’ufficio; la divulgazione a terzi richiede, di regola, il previo consenso dell’autorità che le ha fornite o una base giuridica adeguata.
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