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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2975

Regolamento delegato (UE) 2024/2975 della Commissione, del 25 settembre 2024, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2021/1698 e (UE) 2021/2306 per quanto riguarda l'importazione nell'Unione di prodotti biologici e in conversione ad alto rischio

Normativa europea32024R2975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul sistema di controllo delle importazioni di prodotti biologici e in conversione ad alto rischio, modificando due regolamenti delegati già esistenti. L’obiettivo è rendere più flessibile e coerente la frequenza dei controlli di identità, dei controlli fisici e dei campionamenti, consentendo percentuali inferiori al 100% stabilite caso per caso nell’atto di esecuzione relativo ai prodotti ad alto rischio. La modifica riguarda sia i controlli svolti nei paesi terzi sia quelli effettuati alle frontiere e nei punti di immissione in libera pratica nell’Unione.

Modifica le norme UE sui controlli e sul campionamento delle partite di prodotti biologici e in conversione ad alto rischio importati nell’Unione, allineando i regolamenti delegati (UE) 2021/1698 e (UE) 2021/2306.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione qualificati come ad alto rischio, provenienti da paesi terzi. Coinvolge le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti nei paesi terzi, nonché le autorità competenti degli Stati membri che effettuano controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di immissione in libera pratica. La disciplina opera in collegamento con l’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 e si applica dalla data in cui tale atto di esecuzione diventa applicabile.

Modifica dei controlli sulle importazioni di prodotti biologici e in conversione ad alto rischio

Il regolamento delegato (UE) 2024/2975 interviene sul sistema di vigilanza applicabile all’importazione nell’Unione di prodotti biologici e in conversione qualificati come ad alto rischio. La finalità, emergente dai considerando, è quella di adattare l’intensità dei controlli alle situazioni di rischio effettivo, mantenendo l’integrità del regime biologico ma evitando un ricorso automatico e generalizzato a controlli e campionamenti al 100%.

Contesto normativo

La modifica riguarda due atti delegati adottati in attuazione del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici:

  • il regolamento delegato (UE) 2021/1698, relativo ai controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori nei paesi terzi e alle verifiche delle partite destinate all’importazione;
  • il regolamento delegato (UE) 2021/2306, relativo ai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di immissione in libera pratica.

I considerando evidenziano che l’esperienza acquisita con i controlli e con le notifiche nel sistema OFIS, incluse quelle relative a contaminazioni con prodotti e sostanze non autorizzati in biologico, dimostra che la conformità può essere garantita anche con percentuali di partite sottoposte a controlli inferiori al 100%. Viene inoltre valorizzata l’esigenza di ridurre i costi di controllo per operatori e autorità, nonché di evitare un impatto ingiustificato sui volumi e sui valori degli scambi con i paesi terzi interessati.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda:

  • le partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione classificate come ad alto rischio;
  • le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti nei paesi terzi;
  • le autorità competenti degli Stati membri che effettuano controlli ufficiali alle frontiere e nei punti di immissione in libera pratica.

Il rinvio centrale è all’elenco dei prodotti ad alto rischio e dei paesi terzi di origine che sarà contenuto in un atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848. Tale atto dovrà indicare anche la percentuale di partite da sottoporre ai vari controlli.

Nuova disciplina dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698

La nuova formulazione dell’articolo 8 stabilisce che i prodotti ad alto rischio e i relativi paesi terzi di origine siano elencati in un atto di esecuzione, adottato sulla base di selezioni effettuate a seguito di non conformità gravi, critiche o ripetute che compromettano l’integrità dei prodotti o della produzione biologica o in conversione.

Per tali prodotti l’atto di esecuzione dovrà precisare:

  • le percentuali di partite da sottoporre a controlli di identità;
  • le percentuali di partite da sottoporre a controlli fisici;
  • le percentuali di partite da sottoporre a campionamento.

È espressamente previsto che queste percentuali possano essere inferiori al 100% e possano differire, per lo stesso prodotto, tra controlli effettuati nei paesi terzi e controlli effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri.

Modifica dei controlli fisici e del campionamento nei paesi terzi

L’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2021/1698 è sostituito per chiarire che, per le partite di prodotti ad alto rischio di cui all’articolo 8, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo competente deve effettuare controlli fisici e prelevare almeno un campione rappresentativo in conformità alla percentuale applicabile fissata nell’atto di esecuzione.

La nuova formulazione elimina l’idea di un obbligo uniforme e automatico riferito a tutte le partite, sostituendolo con un meccanismo parametrato alle percentuali stabilite a livello di elenco/atto di esecuzione.

Allineamento dei controlli ufficiali alle frontiere e nei punti di immissione in libera pratica

L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 viene modificato in modo coerente. Per le partite di prodotti ad alto rischio di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, l’autorità competente deve:

  • controllare la documentazione prevista dall’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento 2021/1698;
  • svolgere controlli di identità;
  • svolgere controlli fisici;
  • prelevare almeno un campione rappresentativo, secondo la percentuale applicabile stabilita nell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento 2021/1698.

L’intervento assicura quindi uniformità tra la fase di controllo nei paesi terzi e la fase di controllo ufficiale all’ingresso nell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione, però, decorre solo dalla data in cui diventa applicabile l’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848.

In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Elenco dei paesi terzi e dei prodotti ad alto rischio

L’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2021/1698 è riscritto per prevedere che i prodotti ad alto rischio e i paesi terzi di origine siano inclusi in un atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848. L’elenco deve indicare anche le percentuali di partite da sottoporre a controlli di identità, controlli fisici e campionamento. Tali percentuali possono essere inferiori al 100% e possono differire per lo stesso prodotto a seconda che i controlli siano svolti dalle autorità/organismi di controllo dei paesi terzi oppure dalle autorità competenti degli Stati membri.

Controlli fisici e campionamento nei paesi terzi

L’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2021/1698 è modificato per stabilire che, per le partite di prodotti ad alto rischio di cui all’articolo 8, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo competente deve eseguire controlli fisici e prelevare almeno un campione rappresentativo secondo la percentuale applicabile fissata nell’atto di esecuzione richiamato dall’articolo 8.

Controlli ufficiali alle frontiere e nei punti di immissione in libera pratica

L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 è modificato per allineare i controlli ufficiali sui prodotti ad alto rischio all’impostazione del regolamento delegato (UE) 2021/1698. L’autorità competente deve controllare la documentazione prevista dall’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento 2021/1698, svolgere i controlli di identità e i controlli fisici e prelevare almeno un campione rappresentativo conformemente alla percentuale applicabile stabilita nell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento 2021/1698.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita alla data in cui diventa applicabile l’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicacontrolli ufficialiimportazionisicurezza alimentarecommercio internazionale

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