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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13227/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una lavoratrice e due consorzi di bonifica. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda della lavoratrice, ritenendo che i contratti a progetto fossero conformi al modello legale e che non fosse stata provata la subordinazione; aveva inoltre respinto una domanda economica collegata a un contratto a termine. In appello, invece, la Corte territoriale ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 22 gennaio 2007, ha ordinato la riammissione in servizio presso il consorzio odierno ricorrente, ha condannato entrambi i consorzi al pagamento solidale di differenze retributive e di un’indennità pari a tre mensilità, oltre spese. Il ricorso per cassazione è affidato a un solo motivo: il consorzio ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la riammissione in servizio disposta dalla Corte d’appello avrebbe invaso poteri amministrativi discrezionali della Regione, in violazione anche dell’art. 4 della legge n. 2248 del 1865, All. E, perché avrebbe modificato il contenuto del provvedimento amministrativo che disciplinava il passaggio del personale tra i consorzi. La lavoratrice resiste con controricorso; l’altro consorzio è rimasto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il dedotto difetto di giurisdizione fosse prospettato per la prima volta solo nel giudizio di legittimità, mentre nei gradi di merito la causa era stata decisa nel merito e quindi, quanto alla giurisdizione, si era formato un giudicato implicito. La pronuncia di primo grado, infatti, aveva comunque presupposto e vagliato positivamente la giurisdizione prima di esaminare il merito, e la questione non era stata ritualmente devoluta in appello. La Corte richiama il principio secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio solo finché non si sia formato il giudicato implicito sulla giurisdizione; ciò vale anche alla luce della più recente disciplina dell’art. 37 c.p.c. e, in particolare, del processo del lavoro. La conseguenza è la condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Il motivo era formalmente incardinato sul vizio di giurisdizione, ma la Corte ha escluso che potesse essere esaminato perché la questione era ormai coperta da giudicato implicito.

  • art. 37 c.p.c.

    Il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado solo se non si è formato un giudicato implicito; altrimenti il controllo non è più possibile nei gradi successivi.

  • art. 4 della legge n. 2248 del 1865, All. E

    La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere che il giudice ordinario si sarebbe sostituito all’autorità amministrativa; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene preclusa dal giudicato implicito sulla giurisdizione.

  • art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003

    È citato nel riepilogo della decisione di primo grado, che aveva ritenuto i contratti a progetto conformi al modello legale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro richiamato per determinare l’ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Il difetto di giurisdizione, pur essendo in astratto rilevabile d’ufficio, non può essere esaminato in cassazione se nei precedenti gradi il giudice ha deciso il merito e la questione non è stata devoluta come motivo di impugnazione, perché si forma un giudicato implicito sulla giurisdizione.
  • Nel processo del lavoro, la verifica della giurisdizione non può essere esercitata sine die quando il sistema processuale abbia già ricondotto il riparto di giurisdizione al rapporto sostanziale dedotto e la controversia sia stata trattata e definita nel merito.
  • La statuizione implicita sulla giurisdizione contenuta in una decisione di merito non impugnata sul punto preclude la deduzione successiva del difetto di giurisdizione in sede di legittimità.
  • La censura secondo cui il giudice avrebbe invaso poteri amministrativi non è scrutinabile quando il relativo tema sia precluso dal passaggio in giudicato implicito della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di lavoro dirigenziale e giustificatezza del recessoGiurisdizioneRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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