Cassazione Penale, Sentenza n. 16504/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di rapina con pistola aggravata e per la partecipazione al clan Parisi/Palermiti. I ricorrenti hanno contestato: a) l'utilizzabilità e l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (sostenendo che sono di relato, con fonte ignota, contraddittorie e prive di riscontri), e quindi l'assenza di gravi indizi per la rapina; b) la qualificazione della condotta come rapina (anziché come disarmo difensivo o al massimo furto) e la manifesta illogicità della motivazione; c) l'assenza di esigenze cautelari attuali e concrete (fatto risalente a dieci anni prima, precedenti datati, detenzione attuale per altra causa, e mancanza di adeguata motivazione sul rifiuto di misure meno afflittive come i domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente esaminato e trascritto le dichiarazioni dei collaboratori, individuandone le fonti di conoscenza (diretti coinvolti), la ricchezza di particolari e i riscontri investigativi (intercettazioni, verifiche di polizia giudiziaria) nonché la reciproca conformità delle dichiarazioni. Sulla base di tali elementi il Tribunale ha correttamente qualificato la condotta come rapina, ritenendo presente il dolo specifico (profitto anche non patrimoniale, es. umiliazione della vittima) e la materialità della sottrazione e occultamento dell'arma. Quanto alle esigenze cautelari attuali, la Corte ha ritenuto motivata la valutazione del rischio di reiterazione, richiamando precedenti e contestazioni successive, e ha ritenuto adeguata la misura carceraria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; inoltre è stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Consente la trattazione in camera di consiglio alla presenza delle parti su rituale richiesta; richiamato per il procedimento tenutosi in sede di riesame.
art. 192 cod. proc. pen.
Regola la chiamata in reità; qui richiamato in relazione al trattamento probatorio delle dichiarazioni dei chiamanti e ai criteri di valutazione della loro attendibilità.
art. 273 cod. proc. pen.
Indica la nozione di gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha verificato che il giudice della cautela ha adeguatamente motivato la sussistenza di tali indizi.
art. 274 cod. proc. pen.
Attiene alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione), richiamato nella valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Tratta dell'adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente il rifiuto di misure meno afflittive.
art. 624 cod. pen.
Norma che configura il reato di rapina; la Corte ha confermato l'applicazione della fattispecie al fatto concretamente ricostruito.
art. 625 cod. pen.
Comma relativo alle circostanze aggravanti della rapina (menzione delle aggravanti come l'uso di armi e l'azione in più persone), utilizzato per la contestazione delle aggravanti.
art. 628 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; richiamata rispetto alla partecipazione di più soggetti nella rapina.
art. 416-bis cod. pen.
Configurazione del delitto di associazione di tipo mafioso; utilizzata per contestare la partecipazione al sodalizio Parisi/Palermiti.
art. 74 d.p.r. 309/90
Norma del testo unico stupefacenti, citata in relazione a pronunce recenti a carico dell'indagato che influenzano la valutazione del profilo cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede gli adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario in caso di decisione che confermi la detenzione; richiamata per la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto.
Massime di principio
- La Corte di legittimità sindaca la motivazione dei giudici di merito sui gravissimi indizi solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di norme: non è consentita in cassazione una riconsiderazione estensiva dei fatti quando il giudice del riesame abbia argomentato in modo coerente.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono automaticamente inutilizzabili se 'de relato': è necessario valutare se ogni dichiarante indichi la fonte della propria conoscenza, fornisca dettagli precisi e riconoscibili e se vi siano riscontri oggettivi (intercettazioni, verifiche della polizia giudiziaria, riscontri reciproci) a supporto.
- Più dichiarazioni convergenti e dotate di attendibilità intrinseca possono, anche se non perfettamente sovrapponibili, costituire idoneo fondamento dei gravi indizi, purché manchino elementi che facciano sospettare accordi fraudolenti o suggestioni reciproche.
- L'età del fatto non esclude automaticamente la sussistenza di esigenze cautelari: il giudice deve valutare la concretezza e l'attualità del rischio di reiterazione alla luce di precedenti, comportamenti successivi e altre risultanze processuali.
- Nel reato di rapina il 'profitto' può consistere anche in utilità non strettamente economiche (es. umiliazione, soddisfazione personale) se sussiste l'impossessamento con violenza o minaccia della cosa altrui; quindi la qualificazione giuridica deve tenere conto sia dell'elemento materiale sia della dimensione volitiva.
- Per contestare l'adeguatezza della misura cautelare è necessario che la difesa produca argomentazioni specifiche e circostanziate: affermazioni apodittiche sull'idoneità di misure meno afflittive sono generalmente insufficienti a superare una motivata decisione del giudice del riesame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16432/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16433/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16436/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16437/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16438/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16442/2026 del 07/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →