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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15111/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore, avv. Leopoldo Perone, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 15/06/2023. Il motivo unico deduce violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (disciplina della retrodatazione dell'efficacia della misura cautelare in caso di contestazione a catena), sostenendo che il requisito dell'anteriorità dei fatti deve valutarsi rispetto alla data di emissione della prima ordinanza (15/06/2023) e che nessuna delle condotte di partecipazione al sodalizio contestate nella seconda ordinanza sarebbe successiva a tale data. Di conseguenza, il ricorrente deduceva che doveva essere applicata la retrodatazione dei termini della custodia cautelare.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che la retrodatazione ex art. 297, comma 3, non è applicabile nel caso in cui il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la partecipazione al sodalizio si sia protratta oltre l'emissione della prima ordinanza. Pur rilevando un errore nella motivazione del Tribunale (che aveva valutato l'anteriorità riferendosi alle date di commissione delle condotte anziché alla data della prima ordinanza), la Corte ha considerato l'errore meramente formale e correggibile ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., poiché il Tribunale aveva comunque documentato intercettazioni e altri elementi che attestavano la permanenza della partecipazione di Furiano nel sodalizio fino al periodo indicato nella contestazione (fino al 13 settembre 2024). Pertanto la retrodatazione non è stata applicata e il rigetto è stato confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    i fatti di cui al successivo provvedimento coercitivo siano stati «commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza»

    La norma consente la retrodatazione dell'efficacia della misura cautelare nei casi di contestazione a catena solo se i fatti della seconda ordinanza erano già commessi prima dell'emissione della prima ordinanza; tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando il secondo provvedimento riguarda un reato associativo e la partecipazione si è protratta oltre la prima ordinanza, il presupposto dell'anteriorità viene meno e la retrodatazione non opera.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (associazione di tipo mafioso); utilizzata dalla procura come contestazione nei confronti del ricorrente per giustificare la custodia cautelare.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura procedurale (rimessione in termini/termini procedurali), ma non decisiva nel risultato.

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai mezzi di impugnazione; non ha modificato l'esito del ricorso.

  • art. 619, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di correggere la motivazione quando l'errore non ha inciso sul dispositivo: la Corte ha ritenuto che l'errata riferibilità del criterio era un vizio non decisivo e quindi sanabile.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

  • Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato) e altra giurisprudenza di legittimità richiamata (Bencivenga, De Simone, Canzonieri, Giugliano)

    Giurisprudenza consolidata che stabilisce che, ai fini della retrodatazione ex art. 297, comma 3, non è sufficiente prendere a riferimento la data di commissione di fattispecie diverse quando il secondo provvedimento riguarda un reato associativo e la partecipazione si sia protratta oltre l'emissione della prima ordinanza: in tal caso la retrodatazione non opera.

Massime di principio

  • La retrodatazione dell'efficacia della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. richiede che i fatti oggetto del successivo provvedimento siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza; la prova temporale è determinante.
  • Nei reati associativi (in particolare di tipo mafioso) la retrodatazione non si applica se la partecipazione al sodalizio si è protratta anche dopo l'emissione della prima ordinanza: la persistenza dell'affiliazione interrompe il presupposto dell'anteriorità.
  • Nella valutazione va data specifica attenzione alla data di emissione della prima ordinanza e agli elementi probatori (intercettazioni, comportamenti, comunicazioni) che dimostrino cessazione o continuità della partecipazione: l'onere probatorio è della difesa se vuole ottenere la retrodatazione.
  • Errori di motivazione formale relativi al criterio di valutazione possono essere rettificati dal giudice superiore se non hanno inciso sul dispositivo (art. 619 c.p.p.); quindi non sempre determinano l'annullamento del provvedimento.
  • La difesa, in casi simili, dovrebbe cercare prove di dissociazione o di cessazione dell'attività associativa antecedente alla prima ordinanza per rendere efficace la censura sulla retrodatazione.
  • In caso di rigetto del ricorso è probabile la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

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