Sentenza n. 509/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28 luglio 2025, avente ad oggetto “P.A.C. - Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata e relative opere a carattere pubblico (opere di urbanizzazione primaria e secondaria) - Compendio immobiliare "Ex-Fiera" - "PAC EX FIERA"”, in uno con tutti i relativi allegati; - dell'avviso di approvazione del predetto PAC prot. corr. 4/1/2022 del 17 agosto 2025; - dell'avviso di pubblicazione del succitato PAC inserito nel BUR n. 34 del 20 agosto 2025; - della delibera di Giunta comunale del Comune di Trieste n. 417 del 2 settembre 2024; - del presupposto parere favorevole della Commissione Paesaggio comunale; - dell'eventuale Convenzione urbanistica del PAC qualora già stipulata tra il Comune di Trieste e la controinteressata; - di ciascun altro atto, provvedimento o parere connesso per presupposizione o consequenzialità, tutti in uno con i relativi allegati, anche grafici; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 7 gennaio 2026: - degli atti e provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo del giudizio; - della determinazione n. 3747/2024 assunta dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale; - del verbale della Conferenza di servizi del 2 ottobre 2024 e del 15 aprile 2024; - dei pareri favorevoli della V e VI Circoscrizione del Comune di Trieste del 13 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione del Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata relativo al compendio immobiliare Ex Fiera, con i relativi atti presupposti e endoprocedimentali
Esito
Favorevole al resistente (comune e promotore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, che gestisce punti vendita al dettaglio con marchi della grande distribuzione, ha impugnato la deliberazione consiliare del 28 luglio 2025 di approvazione del PAC Ex Fiera e gli atti connessi. Con il ricorso introduttivo ha dedotto: violazione delle regole sulla durata e sulla scansione del procedimento; illegittimo ricorso alla procedura semplificata prevista dall'art. 4, comma 7, l.r. 12/2008, anche in considerazione della prevista realizzazione di una rotatoria tra via Rossetti e via Revoltella; illegittima esclusione del piano dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità; omessa verifica di assoggettabilità a VIA della struttura, qualificata come centro commerciale. Con motivi aggiunti ha contestato la deliberazione di Giunta n. 417/2024 che aveva escluso il PAC dalla VAS, anche per incompetenza; il difetto di istruttoria e motivazione dei pareri e degli atti endoprocedimentali, adottati su elaborati non definitivi; e ulteriori profili relativi ai termini e alla scansione procedimentale. A sostegno dell'interesse ha invocato la vicinanza commerciale dei propri esercizi e la prevista contrazione del fatturato, prospettando la coincidenza dei bacini di utenza e l'utilità di una riedizione del potere che ripristinasse la parità tra operatori. Non ha allegato pregiudizi edilizi o urbanistici ai propri immobili né specifiche ricadute su salute, lavoratori, ambiente o sicurezza.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione delle controparti e dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per carenza di interesse, senza esaminare nel merito i sette motivi di legittimità. Ha ritenuto che la vicinitas commerciale possa fondare, al più, la legittimazione, ma non dimostri automaticamente l'interesse concreto e attuale. La ricorrente non ha allegato un pregiudizio urbanistico-edilizio: gli esercizi non sono confinanti né fronteggiano l'area e non sono stati dedotti deprezzamenti immobiliari, diminuzioni di aria, luce o visuale, né aggravamenti del carico urbanistico o del traffico incidenti sui beni o sulla vivibilità della zona. La sola perdita di fatturato dovuta all'ingresso di un concorrente è un effetto ordinario della concorrenza e non costituisce interesse meritevole di tutela; inoltre, non sono state offerte allegazioni specifiche, assistite da un principio di prova, di lesioni a salute, lavoratori o ambiente. Il PAC disciplina l'assetto attuativo e le opere di urbanizzazione, ma non abilita da solo l'esercizio commerciale: la possibilità di insediamento discende dalla variante urbanistica e dagli strumenti di settore approvati nel 2020 e nel 2021, non impugnati, mentre l'esercizio richiede successivi procedimenti autorizzatori, non avviati o conclusi. L'annullamento del PAC non avrebbe quindi eliminato la destinazione commerciale né arrecato un beneficio concreto, ma avrebbe soltanto imposto la rinnovazione del procedimento attuativo; il vantaggio di ritardare l'insediamento del concorrente è un interesse di mero fatto e di carattere emulativo. Anche i motivi aggiunti non hanno aggiunto elementi idonei a dimostrare l'interesse. Spese a carico della ricorrente: € 2.500, oltre accessori, in favore del Comune di Trieste e € 2.500, oltre accessori, in favore della cooperativa; nulla disposto verso la Regione non costituita.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.l. 201/2011
In punto di meritevolezza dell’interesse fatto valere sul presupposto della vicinitas commerciale, alla luce dell’art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011 e dei principi eurounitari di concorrenza, il competitor può infatti far valere solo la lesione di interessi connessi alla salute, ai lavoratori, all’ambiente (anche urbano) e ai beni culturali “ciò è a dire degli unici interessi per i quali la pubblica autorità può limitare o escludere l’insediamento di esercizi commerciali. Ammettere il ricorso a tutela di interessi di tipo diverso, infatti, andrebbe a servire un interesse di mero fatto a limitare la concorrenza a salvaguardia di una propria posizione già acquisita.”
Il concorrente commerciale che impugna atti relativi all'insediamento di un altro esercizio può invocare, in base alla sola vicinitas commerciale, soltanto la lesione di interessi che giustificano legalmente limiti all'insediamento, quali salute, lavoratori, ambiente e beni culturali; non è tutelabile l'interesse a proteggere la propria posizione di mercato.
Massime di principio
- La vicinitas commerciale può fondare la legittimazione a impugnare atti relativi a un insediamento concorrente, ma non prova di per sé l'interesse al ricorso: il ricorrente deve allegare e dimostrare un pregiudizio specifico, concreto, attuale, personale e meritevole di tutela, non meramente eventuale.
- Il concorrente che agisce sulla sola base della vicinitas commerciale non può fondare l'interesse a ricorrere sul mero calo di fatturato o di occupazione dovuto all'ingresso di un competitor, né sul vantaggio di ritardarne l'insediamento; tali effetti attengono alla concorrenza e costituiscono interessi di mero fatto.
- Per sostenere l'interesse del competitor commerciale in relazione a salute, lavoratori o ambiente occorrono allegazioni specifiche, assistite almeno da un principio di prova; deduzioni generiche su traffico o disagi non bastano. In assenza di autonoma vicinitas edilizia, la sola vicinitas commerciale non consente di far valere censure urbanistico-edilizie.
- L'interesse al ricorso richiede che l'annullamento sia idoneo a procurare un'utilità concreta e non emulativa. Se la possibilità dell'insediamento commerciale deriva da una pianificazione generale non impugnata e l'atto attuativo contestato non abilita di per sé l'esercizio, il suo annullamento, che comporterebbe soltanto la rinnovazione del procedimento, non dimostra un'utilità concreta per il concorrente.
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