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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15725/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti contestavano la condanna per due capi: A) ricettazione di un vaglia postale, deducendo violazione di legge (art. 648 c.p.) poiché, a loro dire, il reato presupposto (falsificazione del titolo di credito) sarebbe stato depenalizzato (art. 485 c.p.), con conseguente impossibilità della ricettazione; B) tentata truffa ai danni di un ufficio postale, deducendo violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché non si sarebbe realizzata alcuna 'deminutio patrimonii' né i Magnotti avrebbero conseguito vantaggio economico. Dalla ricostruzione emersa: i Magnotti ottennero da una terza una fotografia del vaglia (che rimase materialmente presso la proprietaria), alterarono la foto e tentarono di incassare il titolo all'ufficio postale; non vi fu ricezione materiale del vaglia originale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso quanto al reato di ricettazione: ha annullato senza rinvio la condanna per ricettazione perché il fatto non sussiste, rilevando che non vi era un reato presupposto né la ricezione di un titolo materiale (si trattò di falsificazione di una fotografia) e pertanto opera la clausola di esclusione dell'art. 648 c.p.. Quanto al capo B (tentata truffa), il motivo difensivo è stato ritenuto manifestamente infondato sul piano sostanziale (il reato è stato contestato in forma tentata), ma la Corte ha comunque dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione: il fatto risale al 19/06/2017 e, calcolati i termini ordinari e le interruzioni, la prescrizione è maturata il 19/01/2025. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla ricettazione; la condanna per tentata truffa è estinta per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La ricettazione richiede l'esistenza di un reato presupposto (cosa proveniente da delitto). Qui la Corte ha ritenuto che, poiché non vi fu ricezione di un titolo materiale ma solo alterazione di una fotografia, manca il presupposto materiale della ricettazione e opera la clausola di esclusione prevista dall'incipit dell'art. 648.

  • art. 485 cod. pen.

    Norma sul falso in titolo di credito; nel ricorso la difesa ha evocato la depenalizzazione di talune fattispecie di falso come causa di mancato presupposto per la ricettazione. La Corte ha comunque deciso la non sussistenza della ricettazione per ragioni fattuali (assenza del titolo materiale), indipendentemente dalla questione della depenalizzazione.

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione. Il motivo relativo alla tentata truffa (mancata deminutio patrimonii) è stato considerato generico e manifestamente infondato rispetto alla qualificazione del fatto come tentativo.

  • artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio in assenza delle parti per mancata richiesta di trattazione orale nei termini; la Corte ha proceduto senza udienza orale.

  • art. 157 cod. pen.

    Fissa il termine ordinario di prescrizione per il reato di truffa (termine minimo di sei anni): la Corte ha usato questo termine come base per il calcolo della prescrizione della tentata truffa.

  • art. 161 cod. pen.

    Regola le interruzioni della prescrizione; la Corte ha considerato le interruzioni successive che hanno portato a estendere il termine a sette anni e sei mesi e ha calcolato la data di maturazione della prescrizione.

Massime di principio

  • La ricettazione presuppone l'esistenza materiale di una cosa o titolo proveniente da delitto; se l'elemento materiale non è mai esistito (es. solo una fotografia falsificata) manca la fattispecie di ricettazione.
  • La falsificazione di un'immagine o di una riproduzione non equivale necessariamente al ricevere o detenere un titolo materiale: la qualificazione giuridica della condotta dipende dalla concreta dinamica (chi ha materialmente il bene/titolo?).
  • Il tentativo di truffa è perseguibile anche se non si è realizzata una diminuzione patrimoniale effettiva, purché sussistano gli atti idonei diretti in modo non equivoco alla consumazione; tuttavia la prescrizione può estinguere il reato prima della definizione del giudizio.
  • In caso di impugnazione limitata a uno dei reati di più capi collegati (es. reato 'più grave'), l'apertura del rapporto processuale può estendersi anche ai reati satellite con conseguenze sul decorso della prescrizione: se la prescrizione matura per un capo mentre il processo resta 'aperto', quel capo può essere dichiarato estinto.
  • La Corte di Cassazione può esercitare poteri di ricognizione o riformulazione giuridica della fattispecie (travolgendo la qualificazione effettuata in grado di merito) quando la questione sia stata devoluta e attinente al motivo di ricorso.
  • In fase di impugnazione è fondamentale documentare in modo specifico e non generico le censure sugli elementi costitutivi del reato (es. prova della deminutio patrimonii o della materialità del titolo) per evitare il rigetto per genericità.

Testo integrale

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