Sentenza del 20/01/2021 n. 317 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso notificato ma non iscritto a ruolo - Effetti - Inammissibilità e condanna alle spese in favore della controparte costituitasi in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancato deposito ai sensi dell'art. 53, comma secondo, d.lgs. 546/92. A seguito della soccombenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controparte che si era costituita in giudizio a seguito della ricezione della notifica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso tributario era stato notificato alla controparte ma non era stato depositato/iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 53, comma secondo, del d.lgs. 546/92; per tale omissione il gravame è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92
La norma è stata interpretata nel senso che la sola notifica del ricorso non supplisce all'obbligo del deposito/iscrizione a ruolo: l'assenza del deposito previsto comporta l'inammissibilità del gravame.
Massime di principio
- La notifica del ricorso al resistente non sostituisce il deposito/iscrizione a ruolo previsto dall'art. 53 d.lgs. 546/92: è necessario adempiere a entrambi gli obblighi formali.
- La mancata iscrizione a ruolo comporta l'inammissibilità del ricorso e quindi la perdita della causa salvo diversi rimedi straordinari previsti dalla legge.
- La controparte che si è costituita in giudizio dopo aver ricevuto la notifica del ricorso può ottenere la condanna alle spese in caso di inammissibilità del gravame.
- Prima di notificare il ricorso è fondamentale verificare e documentare il corretto deposito/iscrizione a ruolo per evitare decadenze/formali che determinano la perdita del diritto di agire.
- In situazioni analoghe, se si ritiene sussistere un vizio di forma nel procedimento di deposito, valutare tempestivamente eventuali rimedi procedurali (es. istanze di perpetuatio termini solo se ammissibili) o la riproposizione del gravame nei termini e modi corretti.
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