Sentenza del 08/01/2021 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Riscossione- Procedimento- Omessa notifica dell'atto presupposto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela giurisprudenza ha ritenuto che l'omissione della notifica dell'atto presupposto integri un vizio che determina la nullità dell'atto consequenziale di riscossione (es. cartella di pagamento/ruolo). Il principio è stato confermato richiamando l'art. 6 della L. 212/2000 e la Cass. Civ. n. 13106/2020: la mancata previa comunicazione/notifica rende illegittimo l'atto esecutivo e legittima l'accoglimento del ricorso del contribuente
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'omessa notifica dell'atto presupposto (es. avviso di accertamento o altro atto che costituisce il titolo per la successiva riscossione) ha determinato un vizio procedurale nella formazione della pretesa tributaria, ostacolando l'efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario
Norme richiamate
Art. 6 L. 212/2000
garantisce il diritto di difesa del contribuente attraverso l'obbligo di rispettare la sequenza procedurale e le notifiche degli atti presupposti; l'omissione di tali notifiche lede il diritto di difesa e costituisce vizio che porta alla nullità dell'atto consequenziale
Cass. Civ. 13106/2020
Cassazione civile, sent. n. 13106/2020
la Corte ha affermato che la mancata notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto di riscossione successivo, confermando il principio della necessaria sequenza procedurale e della tutela del diritto di difesa
Massime di principio
- Prima di eseguire o opporsi a un atto di riscossione, verificare la completa catena documentale: accertamento/avviso/atto presupposto e relative notifiche devono risultare valide
- Se manca la prova della notifica dell'atto presupposto, il contribuente può eccepire la nullità dell'atto consequenziale; l'onere di dimostrare la regolare notifica grava sull'amministrazione
- L'omissione della notifica è un vizio procedurale che in linea di principio determina la nullità dell'atto di riscossione, con conseguente annullamento degli effetti esecutivi
- In caso di omissione accertata, l'amministrazione può eventualmente ripetere validamente la procedura notificando correttamente l'atto presupposto, ma l'atto già invalido non produce effetti
- Nelle impugnazioni, documentare e chiedere esibizione degli avvisi/notifiche; proporre ricorso tempestivo e, se necessario, chiedere misure cautelari per sospendere l'esecuzione
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