Sentenza n. 2590/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3342/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di pagamento derivante dalla sentenza n. 3342/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3342/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle, per l'anno scolastico 2023/2024, la somma complessiva di euro 500,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione della pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire la sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'entità del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata dall'Amministrazione sulla base del titolo, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme applicabili, sicché i conteggi della creditrice non sono vincolanti. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che dovrà intervenire su istanza della creditrice e provvedere entro i successivi sessanta giorni alla determinazione definitiva del dovuto e agli atti necessari al pagamento. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo riconosciuto dal giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR può dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione e nominare un commissario ad acta.
art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede, per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, che devono essere verificati in concreto sulla base del titolo e della legge.
artt. 1283 e seguenti c.c.
Sono richiamati quali parametri per la verifica dell'esatta misura e decorrenza degli interessi sul credito da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati, unitamente all'art. 93 c.p.c., per la disciplina delle spese e della loro distrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice deve verificare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione il pagamento, potendo fissare un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito già accertato dal giudicato: l'importo dovuto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, mentre i conteggi della parte creditrice non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi.
- La determinazione degli interessi dovuti in sede di ottemperanza deve essere effettuata sulla base dei parametri stabiliti dal titolo e dalla legge, verificandone concretamente misura e decorrenza.
- Prima di promuovere il recupero coattivo di una condanna pecuniaria nei confronti di un'Amministrazione dello Stato deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pertinente; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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