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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30579/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato il licenziamento disciplinare intimato per indebita percezione di numerosi buoni pasto e assenze ingiustificate. La ricorrente deduceva: (i) vizi di competenza e delega nell'adozione della sanzione (contestando l'applicabilità e l'operatività del D.P.C.M. n.84/2015 e la legittimazione del Direttore Generale a irrogare le sanzioni più gravi), e la distinzione tra sanzioni di minor e maggior gravità ai sensi dell'art.55‑bis d.lgs.165/2001; (ii) profili di qualificazione della sua condotta relativi all'orario di servizio e alla natura dei buoni pasto (sostenendo che i buoni siano di natura assistenziale e che la sua presunta "presenza in servizio" fosse compatibile con lavoro da domicilio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante l'eccezione sulla procura speciale e ha confermato che: (i) il D.P.C.M. n.84/2015 attribuisce la competenza per i provvedimenti disciplinari più gravi alla Direzione Generale del Personale e della Formazione e tale competenza si interpreta riferita all'organo di vertice della Direzione; (ii) l'efficacia del D.P.C.M. non era condizionata, in via generale, all'adozione dei decreti attuativi; (iii) la nullità del provvedimento disciplinare per vizi di delega richiede la dimostrazione che organi esterni abbiano avuto una partecipazione decisiva o sostitutiva nella decisione; (iv) i fatti (dichiarazioni false sulla presenza in servizio, consistente indebita percezione dei buoni pasto e condanna penale) erano sufficientemente provati e, per la qualità del ruolo ricoperto dalla ricorrente, la sanzione risolutiva del rapporto era proporzionata. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8‑bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Riferimento procedurale: il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi della norma; nessuna incidenza sul merito.

  • art. 55‑bis del d.lgs. n. 165/2001

    Richiamata nella questione sulla distinzione tra organi competenti per sanzioni di diversa gravità; la Corte ha osservato che l'articolo non impedisce che la competenza per sanzioni gravi sia attribuita alla Direzione Generale anche per il personale degli uffici giudiziari.

  • D.P.C.M. n. 84 del 2015 (art. 5 e art. 16)

    La Corte interpreta l'art.5 come attribuente alla Direzione Generale del Personale e della Formazione la competenza per i procedimenti disciplinari più gravi; l'esistenza di obblighi di decreti attuativi non rende inapplicabile il D.P.C.M. in via generale e non impedisce l'operatività delle sue disposizioni fondamentali.

  • D.M. 18 dicembre 2001

    Normativa previgente che era stata richiamata dalla ricorrente per individuare il titolare del potere disciplinare; la Corte ha ritenuto irrilevante il richiamo alla luce della riorganizzazione introdotta dal D.P.C.M. 2015.

  • art. 2109 cod. civ.

    Richiamato nell'ambito del secondo motivo relativo all'orario e alla qualifica del lavoro dirigente; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mira a una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 66/2003

    Evocato nella prospettazione sull'orario di lavoro e sui buoni pasto; la Corte non ha ritenuto che tali norme escludessero la responsabilità disciplinare quando vi sono attestazioni false finalizzate all'indebita percezione di benefici.

  • Accordo per la concessione dei buoni pasto del 17 gennaio 1999

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura non retributiva dei buoni pasto; la Corte ha tuttavia ritenuto che l'abuso e la falsificazione della presenza integri condotte rilevanti disciplinarmente e penalmente, indipendentemente dalla qualifica tecnico‑giuridica del buono.

  • art. 360 c.1 n.3 cod. proc. civ.

    Norma di rimessione alla Cassazione utilizzata dalla ricorrente per denunciari violazioni di legge; la Corte ha esaminato e rigettato le censure fondate su questa previsione.

  • art. 83 cod. proc. civ. e L. 27 maggio 1997 n. 141 (procura)

    Richiamati in relazione al vizio della procura speciale; la Corte ha ritenuto che la procura su foglio separato materialmente congiunto sia assimilabile alla procura in calce e che la mancanza della data non ne determini la nullità nel caso concreto.

  • CCNL 2006‑2009 art. 9, c.9, p.2 lett. b)

    Norma contrattuale richiamata per individuare la sanzione applicabile; la Corte ha ritenuto congrua l'applicazione della sanzione risolutiva individuata dal contratto collettivo per i fatti addebitati.

  • art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002 e L. 24.12.2012 n. 228

    Riferimento formale per l'applicazione delle condizioni che consentono il raddoppio del contributo unificato; la Corte ha dato atto della ricorrenza delle condizioni per il raddoppio, se dovuto.

  • art. 2119 cod. civ.

    Richiamato marginalmente: la ricorrente non ha censurato adeguatamente il giudizio di proporzionalità della sanzione sul piano giuridico, essendo la contestazione in realtà una diversa ricostruzione dei fatti.

  • Giurisprudenza della Cassazione citata (es. sent. 20.12.2018 n. 33020; sent. n. 18706/2019 e altre)

    I precedenti sono utilizzati per ribadire principi su delega di atti istruttori vs atti decisori, sul regime di nullità per vizi di delega e sull'individuazione della competenza disciplinare nell'ambito della riorganizzazione ministeriale.

Massime di principio

  • La delega di atti istruttori nel procedimento disciplinare è ammissibile, ma la nullità della sanzione per vizi di delega si verifica solo se è dimostrabile che soggetti esterni hanno avuto una partecipazione decisiva o sostitutiva nella decisione finale.
  • Un D.P.C.M. che riorganizza competenze di vertice può attribuire la competenza per le sanzioni disciplinari più gravi alla Direzione Generale competente anche per il personale degli uffici periferici; l'assenza di tutti i decreti attuativi non rende automaticamente inefficace la norma primaria.
  • Per contrastare un licenziamento disciplinare fondato su attestazioni false e appropriazione indebita di benefit (es. buoni pasto) occorre una ricostruzione fattuale solida: indagini tecniche, dichiarazioni dei colleghi e, se presenti, una pronuncia penale rilevante rafforzano la legittimità della sanzione.
  • Le censure che in realtà mirano a rivalutare i fatti (ricostruzione alternativa della condotta) sono in gran parte inammissibili davanti alla Cassazione; il sindacato di legittimità è limitato, salvo vizio di diritto o travisamento dei fatti indicato nei limiti dell'art. 360 c.1 n.5/3 applicabile.
  • La natura tecnica o assistenziale di un benefit (come i buoni pasto) non esclude che l'uso fraudolento dello stesso integri illecito disciplinare e, eventualmente, reato: la qualificazione dell'evento rileva in base all'elemento soggettivo e al contesto probatorio.
  • La prova della grave violazione del vincolo fiduciario richiede valutazione del numero e della reiterazione delle condotte, del ruolo e della professionalità del dipendente; per i dirigenti la soglia di responsabilità può essere più alta e giustificare sanzioni più severe.

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