Cassazione Civile, Sentenza n. 41593/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'AGEA era stata condannata a pagare all'azienda agricola somme a titolo di contributi comunitari PAC (C 37.641,12). AGEA oppose il decreto ingiuntivo sollevando compensazione con un controcredito iscritto nel registro debitori (C 321.341,02) per prelievo supplementare relativo a produzione di latte oltre le quote. L'AGEA richiamava disposizioni nazionali e comunitarie che consentirebbero o imporrebbero la compensazione tra aiuti PAC e prelievi supplementari per il recupero dei pagamenti indebitamente erogati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'AGEA. Pur affermando la correttezza del principio secondo cui la cosiddetta compensazione impropria o atecnica tra aiuti PAC e prelievi supplementari è ammissibile nel sistema PAC, la Corte ha confermato che tale compensazione può operare solo se il controcredito opposto possiede il requisito della certezza (e, analogamente alla compensazione propria, della liquidità/esigibilita'). Nel caso concreto il giudice di merito aveva valutato il controcredito come contestato (anche pendente giudizio amministrativo) e quindi privo del requisito della certezza: decisione non sindacabile in cassazione. Inoltre la Corte ha chiarito che la norma sull'impignorabilità delle somme a titolo di aiuti PAC non ostacola il recupero da parte degli organismi pagatori nei confronti dei pagamenti indebiti. Pertanto l'eccezione di compensazione è stata ritenuta infondata e il ricorso è stato rigettato; le spese sono compensate.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 1782 del 2003
Quadro normativo comunitario sulla PAC che disciplina i contributi agli agricoltori; costituisce il contesto generale dei rapporti tra beneficiari e Unione europea.
art. 3, comma 5-duodecies, d.l. n. 182 del 2005 (convertito in legge n. 231 del 2005)
art. 3, comma 5-duodecies
Prevede impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie, ma esclude tale impignorabilità quando si tratti del recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti; quindi non impedisce il recupero né, per ciò stesso, la compensazione nei casi di pagamenti indebiti.
Regolamento CE n. 1663 del 1995
Regolamentava aspetti organizzativi degli organismi pagatori e la tenuta di registri; indica la previsione comunitaria del registro dei debiti/crediti rilevante per il sistema di recupero.
Regolamento CE n. 885 del 2006, art. 5-ter, modificato dal Reg. CE n. 1034 del 2008
Prevede che gli Stati membri possano compensare somme dovute a beneficiari con somme dovute a titolo restitutorio quando accertate secondo la legislazione nazionale; costituisce la base comunitaria per la compensazione tra aiuti e recuperi, ma richiede che il controcredito sia accertato secondo le regole nazionali.
Regolamento CE n. 1034 del 2008
Modifica il precedente regolamento introducendo e rafforzando il meccanismo di compensazione a livello comunitario; non annulla tuttavia la necessità che il controcredito sia certo e accertato secondo la normativa nazionale.
art. 1243 c.c.
Stabilisce che la compensazione può operare solo tra crediti reciproci che siano certi, liquidi ed esigibili; la Corte richiama questo requisito anche per la compensazione impropria.
legge n. 33 del 2009, art. 8-ter
Istituisce il Registro nazionale dei debiti e disciplina l'iscrizione e la verifica degli importi a carico dei beneficiari; l'iscrizione equivale a iscrizione a ruolo ai fini del recupero ma non esclude la possibilità di contestazione; l'iscrizione è elemento rilevante per valutare la certezza del controcredito.
d.lgs. n. 228 del 2001, art. 33
Citato dai ricorrenti nelle doglianze; attiene alla materia della disciplina degli aiuti agricoli e degli organismi pagatori, richiamato nel contesto delle norme nazionali di riferimento.
art. 1246 c.c.
Norma sull'impignorabilità di taluni crediti; la Corte osserva che non opera per impedire la compensazione impropria finalizzata al recupero da parte degli organismi pagatori.
Regolamento CE n. 595 del 2004, art. 17
Impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione del prelievo supplementare, indicando l'obbligo di misure efficaci di recupero che possono implicare strumenti quali la compensazione.
dPR n. 727 del 1974, art. 2 (richiamato)
Norma richiamata in correlazione con le previsioni nazionali sulla gestione delle somme e relativi vincoli; nella fattispecie è richiamata rispetto alla disciplina dell'impignorabilità e del recupero.
Massime di principio
- La compensazione impropria o atecnica tra contributi PAC e prelievi supplementari è compatibile con il sistema comunitario e può essere applicata dagli organismi pagatori, ma solo quando il controcredito sia certo e liquidabile secondo la normativa nazionale.
- L'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti rafforza la posizione dell'ente creditore e può equivalere a iscrizione a ruolo ai fini del recupero, ma non elimina la possibilità di contestazione da parte del debitore; in caso di contestazione grava sull'ente creditore la prova della certezza del controcredito.
- La norma che dichiara l'impignorabilità delle somme erogate a titolo di aiuti PAC non è un ostacolo assoluto al recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti; dunque l'impignorabilità non impedisce, di per sé, la compensazione per finalità di recupero.
- Spetta al giudice di merito valutare, con apprezzamenti di fatto vincolanti in cassazione, se il controcredito possiede i requisiti di certezza e liquidità; se li ritiene assenti può escludere la compensazione nel giudizio principale.
- La verifica della coesistenza dei rispettivi crediti ai fini della compensazione va effettuata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione; gli effetti della compensazione si producono dal momento in cui la decisione giudiziale la riconosce.
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