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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/456

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/456 della Commissione del 21 marzo 2022 che approva la sostanza di base chitosano in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il chitosano come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione scientifica dell’EFSA e della relazione di esame della Commissione. Contestualmente modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la nuova voce relativa al chitosano tra le sostanze attive approvate. L’approvazione è subordinata a precise condizioni di purezza, qualità alimentare e modalità d’impiego richiamate nella relazione di esame SANTE/10594/2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Approva il chitosano come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiorna l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Riguarda la sostanza di base chitosano, identificata dal numero CAS 9012-76-4 e dal numero CE 618-480-0, per gli impieghi fitosanitari esaminati nella relazione di esame SANTE/10594/2021. Restano fermi le condizioni specifiche d’uso indicate negli allegati e nelle conclusioni della relazione di esame. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con data di approvazione fissata al 11 aprile 2022 per la voce in allegato.

Approvazione della sostanza di base chitosano

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/456 della Commissione approva il chitosano come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La Commissione fonda la decisione sulla domanda presentata dal richiedente, sull’assistenza scientifica dell’EFSA e sulla propria relazione di esame SANTE/10594/2021.

Contesto e valutazione scientifica

La procedura origina da una domanda di estensione d’uso del chitosano cloridrato presentata da KitoZyme; a seguito di integrazioni documentali, la Commissione ha coinvolto l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. L’EFSA ha trasmesso una relazione tecnica con i risultati della consultazione degli Stati membri e con i pareri sulle osservazioni ricevute. Sulla base di tale materiale, la Commissione ha ritenuto opportuno ricondurre l’ambito della domanda alla sostanza attiva chitosano e ha concluso che essa soddisfa i criteri previsti dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, anche perché risulta conforme alla definizione di "prodotto alimentare" dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e, pur non essendo usata prevalentemente per fini fitosanitari, può essere utile in prodotti costituiti dalla sostanza e acqua.

Condizioni di approvazione

L’approvazione non è incondizionata: la Commissione richiama l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6, lettere a), b), d) e j), per stabilire condizioni specifiche alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali. Nell’allegato I sono fissati i requisiti di identità e purezza: chitosano con numero CAS 9012-76-4 e numero CE 618-480-0, purezza almeno pari all’85 %, metalli pesanti fino a un massimo di 20 mg/kg e conformità alle specifiche dell’"estratto di chitosano dai funghi" previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’uso deve avvenire secondo le condizioni specifiche contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. Nell’allegato II viene inserita, nella parte C, la voce n. 24 relativa al chitosano, con data di approvazione 11 aprile 2022 e con le medesime specifiche tecniche e condizioni d’impiego indicate nell’allegato I.

Entrata in vigore e effetto giuridico

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Approvazione del chitosano come sostanza di base

L’articolo 1 approva la sostanza chitosano come sostanza di base, alle condizioni stabilite nell’allegato I. L’approvazione deriva dalla verifica della conformità ai requisiti dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Condizioni tecniche e identificazione della sostanza

Nell’allegato I il chitosano è identificato con CAS 9012-76-4 e CE 618-480-0. È richiesto un contenuto minimo di chitosano pari a ≥ 85 %, con metalli pesanti non superiori a 20 mg/kg e qualità alimentare conforme alle specifiche dell’"estratto di chitosano dai funghi" del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’uso deve rispettare le condizioni specifiche della relazione di esame SANTE/10594/2021, in particolare le appendici I e II.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 dispone l’aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte C, mediante l’inserimento della voce n. 24 relativa al chitosano, con data di approvazione 11 aprile 2022 e con le stesse specifiche tecniche previste nell’allegato I.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisicurezza alimentareregolamentazione delle sostanze attive

Testo integrale

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