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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/487

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/487 della Commissione del 21 marzo 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Raschera» (DOP)]

Normativa europea32022R0487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva la modifica non minore del disciplinare della DOP "Raschera" ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La decisione segue l’esame della domanda presentata dall’Italia e la pubblicazione della proposta di modifica, avvenuta in quanto la variazione è qualificata come non minore. Le opposizioni presentate da un soggetto residente in Italia sono dichiarate inammissibili, perché provenienti da un soggetto escluso dalla procedura di opposizione a livello unionale. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Raschera".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla DOP "Raschera", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, e concerne l’approvazione di una modifica del relativo disciplinare presentata dall’Italia. Gli effetti sono diretti in tutti gli Stati membri, con applicazione dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano fuori dal procedimento di opposizione le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, residenti o stabilite nello Stato membro che ha presentato la domanda, poiché hanno già potuto partecipare alla procedura nazionale.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Raschera"

Il regolamento attua il procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per l’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione già registrata. La Commissione conclude l’esame della domanda presentata dall’Italia e approva la modifica del disciplinare della DOP "Raschera", qualificata come modifica non minore.

Contesto normativo e procedimento

La DOP "Raschera" risulta registrata in forza del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, successivamente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1086/2013. La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell’atto e, nei considerando, ricostruisce l’iter procedurale seguito per la modifica del disciplinare.

Natura della modifica e pubblicazione della domanda

Poiché la variazione è considerata "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). La pubblicazione costituisce il passaggio necessario per consentire l’eventuale fase oppositiva prevista dal sistema di tutela delle DOP e IGP.

Opposizioni e loro inammissibilità

La Commissione segnala di aver ricevuto una lettera di opposizione il 19 febbraio 2021 e una seconda lettera con elementi aggiuntivi l’8 novembre 2021, entrambe provenienti da una persona fisica residente in Italia. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, i soggetti aventi un interesse legittimo residenti o stabiliti nello Stato membro che ha presentato la domanda sono esclusi dalla procedura di opposizione, avendo già potuto partecipare alla procedura nazionale ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3. Per tale ragione, le opposizioni sono dichiarate inammissibili.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 approva formalmente la modifica del disciplinare pubblicata per il nome "Raschera" (DOP). L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore, fissandola al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e ribadisce la diretta applicabilità dell’atto in tutti gli Stati membri.

Effetti pratici

Per gli operatori del settore, l’effetto principale è l’aggiornamento del disciplinare della DOP "Raschera" secondo il testo approvato dalla Commissione. Il regolamento non contiene sanzioni né ulteriori obblighi procedurali autonomi, ma consolida il quadro regolatorio applicabile alla denominazione protetta nell’ordinamento unionale.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Raschera" (DOP).

Esame della domanda e qualificazione della modifica

La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, e quindi soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Inammissibilità delle opposizioni presentate

Le lettere di opposizione ricevute il 19 febbraio 2021 e l’8 novembre 2021 da una persona fisica residente in Italia sono ritenute inammissibili, perché l’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 esclude dalla procedura di opposizione i soggetti residenti o stabiliti nello Stato membro che ha presentato la domanda.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine protetteindicazioni geografichediritto alimentarequalità dei prodotti agricoli

Testo integrale

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