Regolamento (UE) 2022/1171
Regolamento delegato (UE) 2022/1171 della Commissione del 22 marzo 2022 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di elevata purezza recuperati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato inserisce nel quadro dei prodotti fertilizzanti dell’UE una nuova categoria di materiali costituenti, i materiali di elevata purezza recuperati (CMC 15). Definisce in modo puntuale le fonti di recupero ammesse, i requisiti di purezza minima, i limiti per contaminanti e patogeni, gli obblighi di registrazione REACH, nonché specifiche regole di etichettatura e di valutazione della conformità. L’obiettivo è favorire il recupero di rifiuti con elevata efficienza agronomica, mantenendo elevati standard di tutela della salute umana, animale e dell’ambiente.
Modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per introdurre la nuova categoria di materiali costituenti CMC 15 relativa ai materiali di elevata purezza recuperati, con specifiche condizioni di sicurezza, etichettatura e valutazione della conformità.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009, in particolare quando contengono o sono costituiti da materiali di elevata purezza recuperati: sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio e ossido di calcio, o miscele di tali materiali. Riguarda fabbricanti, organismi notificati e operatori che immettono sul mercato tali prodotti; incide anche sui materiali recuperati da rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e interagisce con il regolamento REACH e con la disciplina sugli inquinanti organici persistenti. Si applica dal 16 luglio 2022.
Regolamento delegato (UE) 2022/1171: materiali di elevata purezza recuperati nei prodotti fertilizzanti dell’UE
Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2019/1009 per integrare nel sistema dei prodotti fertilizzanti dell’UE una nuova categoria di materiali costituenti derivati dal recupero di rifiuti, denominata CMC 15. La scelta risponde alla necessità di valorizzare alcuni materiali di elevata purezza già noti per l’impiego agronomico, assicurando al contempo livelli elevati di sicurezza per salute, ambiente e mercato.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il potere conferitole dall’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009 di adeguare l’allegato II ai progressi tecnici. La motivazione centrale è consentire l’inclusione di materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, quando presentano domanda di mercato, destinazione specifica e assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
I considerando evidenziano che il JRC ha individuato sei tipologie di materiali di elevata purezza recuperabili e utilizzabili come materiali costituenti: sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio e ossido di calcio. Tali materiali erano già disciplinati dal regolamento (CE) n. 2003/2003 e presentano una domanda di mercato e un uso agronomico consolidato.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda i prodotti fertilizzanti dell’UE immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009 quando contengono o sono costituiti da materiali di elevata purezza recuperati. Incide sui fabbricanti, sui sistemi di controllo della qualità, sugli organismi notificati e, indirettamente, sugli utilizzatori finali attraverso regole di composizione ed etichettatura.
Sono esclusi dalla nuova CMC 15 i materiali che non raggiungono la soglia di purezza del 95 % della materia secca, nonché i materiali recuperati al di fuori dei flussi e dei processi espressamente ammessi. Inoltre, i materiali di elevata purezza sono espressamente esclusi dalle categorie di materiali costituenti 1 e 11, poiché qualificati come rifiuti recuperati ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
Nuova categoria CMC 15 e materiali ammessi
L’allegato II viene modificato con l’inserimento della CMC 15. La nuova categoria consente l’impiego, nei prodotti fertilizzanti dell’UE, di materiali di elevata purezza recuperati o di loro miscele, a condizione che raggiungano almeno il 95 % di purezza della materia secca.
I materiali devono derivare da due grandi famiglie di processi:
- processi di produzione che utilizzano come materiali in entrata sostanze e miscele diverse dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati rientranti nel regolamento (CE) n. 1069/2009;
- processi di depurazione dei gas o di controllo delle emissioni volti a rimuovere nutrienti dagli off-gas, anche quando tali off-gas derivino da specifiche matrici o impianti indicati nel testo, quali rifiuti organici raccolti in modo differenziato, acque reflue urbane e domestiche, fanghi non pericolosi, rifiuti e combustibili destinati a coincenerimento, materiali di categoria 2 o 3 e relativi derivati, stallatico o strutture di stabulazione del bestiame.
Il regolamento precisa che, per alcuni flussi di ingresso, non devono essere presenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati rientranti nel regolamento n. 1069/2009.
Limiti di sicurezza, impurità e contaminanti
La nuova disciplina impone una serie di limiti quantitativi volti a prevenire rischi sanitari e ambientali. In particolare:
- il tenore di carbonio organico non può superare lo 0,5 % della materia secca del materiale;
- il contenuto di PAH16 non può superare 6 mg/kg di materia secca;
- il contenuto di PCDD/PCDF non può superare 20 ng di equivalenti di tossicità OMS/kg di materia secca.
A livello di prodotto fertilizzante dell’UE contenente tali materiali, sono inoltre fissati limiti massimi per i contaminanti:
- cromo totale: 400 mg/kg di materia secca;
- tallio: 2 mg/kg di materia secca.
I considerando chiariscono che questi limiti intendono prevenire accumuli nel suolo e che i valori relativi a PAH16 e PCDD/PCDF sono più rigorosi di quelli previsti dal regolamento (UE) 2019/1021, trattandosi di prodotti fertilizzanti. Per tali ultime sostanze, il limite è fissato a livello di materiale costituente; per altri contaminanti, a livello di prodotto finale.
Presunzione di conformità e controlli microbiologici
Il regolamento consente al fabbricante di presumere la conformità a talune prescrizioni senza effettuare prove, quando il rispetto risulta certo e incontestabile dalla natura del materiale o dal processo di recupero o fabbricazione. Si tratta di una presunzione espressamente posta sotto la responsabilità del fabbricante.
Per i materiali di elevata purezza recuperati da off-gas, e in assenza di specifiche già previste per la pertinente categoria funzionale di prodotto, si applicano limiti microbiologici per Salmonella spp., Escherichia coli o Enterococcaceae. Il regolamento definisce i piani di campionamento e i relativi limiti: Salmonella spp. deve essere assente in 25 g o 25 ml; Escherichia coli o Enterococcaceae non devono superare 1 000 in 1 g o 1 ml.
Tali prescrizioni non si applicano se i materiali biogenici in ingresso sono stati sottoposti a sterilizzazione sotto pressione oltre 133 °C per almeno 20 minuti e a una pressione assoluta di almeno 3 bar, oppure a pastorizzazione/igienizzazione a 70 °C per almeno un’ora. Le medesime prescrizioni non si applicano anche quando gli off-gas derivano da un processo di incenerimento ai sensi della direttiva 2010/75/UE.
Registrazione REACH e requisiti documentali
Come misura di sicurezza aggiuntiva, i materiali di elevata purezza devono essere registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo esenzioni specifiche. Il fascicolo di registrazione deve comprendere:
- le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento REACH;
- una relazione sulla sicurezza chimica ai sensi dell’articolo 14, che consideri l’impiego del materiale come prodotto fertilizzante.
L’impostazione è coerente con la logica del regolamento (UE) 2019/1009, che richiede la valutazione dei rischi anche per materiali a basso tonnellaggio quando entrano nella filiera dei fertilizzanti.
Vincoli di stoccaggio e validità temporale
Per evitare che materiali recuperati siano immagazzinati a lungo in condizioni non ottimali, il regolamento prevede una limitazione temporale: i materiali di elevata purezza conservati senza protezione da precipitazioni e luce solare diretta possono essere aggiunti a un prodotto fertilizzante dell’UE solo se fabbricati al massimo 36 mesi prima della firma della dichiarazione UE di conformità del prodotto.
Etichettatura: selenio e cloruro
L’allegato III viene modificato per imporre ulteriori informazioni in etichetta quando i prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti CMC 15 superano determinate soglie:
- selenio: indicazione obbligatoria se il tenore è superiore a 10 mg/kg di materia secca;
- cloruro: indicazione obbligatoria se il tenore è superiore a 30 g/kg di materia secca.
L’indicazione deve essere separata dalla dichiarazione sul nutriente e può essere espressa come intervallo di valori. È prevista un’eccezione specifica per i prodotti fabbricati mediante processi in cui sostanze o miscele contenenti cloruro sono state utilizzate con l’intenzione di produrre o includere sali di metalli alcalini o alcalino-terrosi, purché le informazioni su tali sali siano fornite conformemente all’allegato III.
Valutazione della conformità e ruolo dell’organismo notificato
L’allegato IV è adattato per assicurare che i prodotti contenenti CMC 15 siano sottoposti a un adeguato sistema di valutazione della conformità, in particolare il modulo D1, basato su garanzia di qualità del processo di produzione e sorveglianza da parte di un organismo notificato.
Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, il testo prevede obblighi specifici su:
- descrizione scritta e diagramma del processo di produzione o recupero;
- controllo visivo di ogni partita di materiali in entrata;
- rifiuto delle partite sospette o non conformi;
- campionamento dei materiali in uscita;
- assegnazione di un codice unico a ciascun lotto o porzione di produzione;
- conservazione di almeno un campione ogni 3 000 tonnellate o ogni due mesi, per almeno due anni;
- misure correttive e misure per impedire la commercializzazione di materiale non conforme;
- audit interni annuali e analisi dei campioni da parte dell’organismo notificato durante ciascun audit.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 16 luglio 2022, in coerenza con la data di applicazione delle nuove prescrizioni introdotte negli allegati II e III e delle procedure di valutazione della conformità dell’allegato IV.
In sintesi, il regolamento crea un quadro tecnico dettagliato per l’utilizzo di materiali recuperati ad elevata purezza nei fertilizzanti UE, combinando valorizzazione dei rifiuti, controlli stringenti su contaminanti e patogeni, etichettatura trasparente e sorveglianza rafforzata della conformità.
Disposizioni principali
Introduzione della CMC 15
Nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 viene aggiunta la categoria di materiali costituenti "CMC 15: materiali di elevata purezza recuperati".
Esclusione dalle CMC 1 e 11
Le CMC 1 e 11 sono modificate per escludere espressamente sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio e ossido di calcio recuperati dai rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
Requisiti di purezza e origini ammesse
I materiali di elevata purezza devono avere una purezza pari ad almeno il 95 % della materia secca. Sono ammessi solo se recuperati da specifici flussi e processi: produzione con materiali in entrata diversi dai sottoprodotti di origine animale, oppure depurazione dei gas/controllo delle emissioni per rimuovere nutrienti dagli off-gas, con un elenco dettagliato di possibili materiali e impianti in ingresso.
Limiti per impurità e contaminanti
Il CMC 15 fissa un tenore massimo di carbonio organico dello 0,5 % della materia secca, di PAH16 pari a 6 mg/kg di materia secca e di PCDD/PCDF pari a 20 ng di equivalenti di tossicità OMS/kg di materia secca. Inoltre, un prodotto fertilizzante dell’UE contenente tali materiali non può superare 400 mg/kg di cromo totale e 2 mg/kg di tallio, sempre sulla materia secca.
Presunzione di conformità e criteri microbiologici
Quando la conformità a talune prescrizioni deriva in modo certo e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero/fabbricazione, il fabbricante può presumere la conformità senza prove. Per i prodotti ottenuti da off-gas e, in assenza di specifiche nella PFC pertinente, si applicano limiti microbiologici per Salmonella spp., Escherichia coli o Enterococcaceae con piani di campionamento definiti.
Esenzioni da prove per sterilizzazione o pastorizzazione
Le prescrizioni microbiologiche non si applicano se i materiali biogenici in entrata sono stati sottoposti a sterilizzazione sotto pressione a oltre 133 °C per almeno 20 minuti e almeno 3 bar, oppure a pastorizzazione/igienizzazione a 70 °C per almeno un’ora. Non si applicano nemmeno se gli off-gas derivano da un processo di incenerimento ai sensi della direttiva 2010/75/UE.
Registrazione REACH
I materiali di elevata purezza devono essere registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, con fascicolo comprendente le informazioni degli allegati VI, VII e VIII e una relazione sulla sicurezza chimica che consideri l’uso come prodotto fertilizzante, salvo le esenzioni espresse previste dal REACH.
Vincolo temporale e dichiarazione UE di conformità
Se i materiali sono immagazzinati senza protezione da precipitazioni e luce solare diretta, possono essere impiegati solo se fabbricati non oltre 36 mesi prima della firma della dichiarazione UE di conformità del prodotto fertilizzante.
Modifiche all’etichettatura
Nell’allegato III si introduce l’obbligo di indicare il tenore di selenio se supera 10 mg/kg di materia secca e di cloruro se supera 30 g/kg di materia secca, salvo un’eccezione specifica per processi destinati a produrre o includere sali di metalli alcalini o alcalino-terrosi. Le indicazioni devono essere separate dalla dichiarazione sul nutriente.
Valutazione della conformità e organismo notificato
L’allegato IV è modificato per assoggettare i prodotti con CMC 15 al modulo D1, con sistema di qualità valutato e approvato da organismo notificato. Sono previsti controlli rafforzati su processo, campionamento, analisi dei materiali in uscita, audit interni, conservazione dei campioni e tracciabilità dei lotti.
Applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 luglio 2022.
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