Sentenza del 21/12/2017 n. 5583 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sottoscrizione atto - Delega - Indicazione nominativo funzionario - Impersonalità - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. La delega priva del nominativo del funzionario delegato è stata ritenuta nulla e, di conseguenza, l’atto sottoscritto sulla base di tale delega è illegittimo. Non è sufficiente che il sottoscrittore appartenga alla qualifica professionale indicata nella delega, poiché il potere deve essere conferito a un soggetto determinato o comunque determinabile in modo specifico.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della sottoscrizione dell’atto poiché la delega di firma o di funzioni era redatta in bianco: indicava soltanto la qualifica professionale del soggetto delegato, senza identificarlo nominativamente. Secondo il principio richiamato, una delega valida deve indicare le ragioni del conferimento, la durata e il nominativo del delegato; la sola indicazione impersonale della qualifica non consente di verificare chi abbia effettivamente ricevuto il potere di sottoscrivere.
Norme richiamate
Cassazione, Sezioni Unite, n. 22803/2015
La delega di firma o di funzioni in bianco, ovvero priva del nominativo del soggetto delegato, è nulla.
La delega può essere conferita anche tramite ordine di servizio, ma deve contenere le ragioni del conferimento, il termine di durata e l’identificazione nominativa del delegato. La mera indicazione della qualifica professionale non è sufficiente.
Massime di principio
- Una delega di firma o di funzioni deve individuare il delegato in modo nominativo e non può limitarsi a indicare una categoria o qualifica professionale.
- Per verificarne la validità, occorre controllare che la delega specifichi anche le ragioni del conferimento e la sua durata.
- Una delega generica o in bianco non consente di dimostrare che il funzionario sottoscrittore fosse effettivamente autorizzato e può determinare l’illegittimità dell’atto.
- In caso di contestazione, l’amministrazione deve poter produrre una delega valida, riferibile al funzionario che ha sottoscritto l’atto e vigente al momento della sottoscrizione.
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