Sentenza n. 15170/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - del provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Londra - comunicato il 6/8/2025 ( pratica n. -OMISSIS- - di diniego del Visto come nomade Digitale, emesso previa istanza dell’11/7/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto nazionale per nomade digitale richiesto l’11 luglio 2025, comunicato dal Consolato Generale d’Italia a Londra il 6 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della condotta istruttoria del Consolato di Londra, che, pur avendo ricevuto documentazione attestante per l’anno fiscale 2024/2025 un reddito superiore alla soglia prevista, avrebbe richiesto integrazioni e esteso l’accertamento ai redditi degli ultimi cinque anni, senza base normativa. Ha contestato inoltre la rilevanza attribuita alla liquidità presente sul conto corrente e ha lamentato che le ulteriori ragioni esposte dalla sede diplomatica fossero una motivazione postuma del diniego. La ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che la richiesta d’integrazione documentale, prevista dall’art. 6, lett. b), l. 241/1990 per il soccorso istruttorio, fosse stata utilizzata per aggravare il procedimento senza legittime esigenze istruttorie. Né l’art. 27, comma 1, lett. q-bis, d.lgs. 286/1998 né il D.I. 29 febbraio 2024 impongono di verificare i redditi dei cinque anni precedenti; la sede consolare non aveva contestato l’attendibilità del reddito netto documentato per il 2024/2025, superiore alla soglia richiesta, e la liquidità sul conto corrente era inconferente. In assenza di una disposizione generale, la natura nazionale del visto non autorizzava prassi consolari più restrittive. Il TAR ha inoltre qualificato come motivazione postuma le ulteriori argomentazioni contenute nella relazione della sede diplomatica. In sede di riedizione del potere, il Consolato non potrà reiterare il diniego sulla base delle attuali risultanze istruttorie. Spese a carico del MAECI, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, lett. b), l. 241/1990
la richiesta d’integrazione documentale all’istante – che ex art. 6, lett. b) L 241/1990 è esclusivamente preordinata al cd.soccorso istruttorio – ha determinato, invece, un evidente aggravamento del relativo procedimento amministrativo non imposto da legittime esigenze istruttorie.
La richiesta di integrazione documentale è preordinata al soccorso istruttorio e non può essere impiegata per aggravare il procedimento in assenza di legittime esigenze istruttorie.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
In tal modo, è stato disatteso il principio generale sancito dall’art. 1, comma 2 della stessa L 241/1990.
L’amministrazione non può aggravare il procedimento senza esigenze istruttorie legittime.
art. 27, comma 1, lett. q-bis), d.lgs. 286/1998
Invero, né l’art. 27, comma 1, lett. q-bis D.lgs. 286/1998, tanto meno il D.I. 29/2/2024 prescrivono che l’accertamento del requisito economico consenta di estendere gli accertamenti istruttori agli ultimi cinque anni di reddito dei richiedenti il visto per cd. nomadi digitali.
La disposizione non prescrive né autorizza, secondo la decisione, l’estensione dell’accertamento del requisito economico ai redditi dei cinque anni precedenti.
D.I. 29 febbraio 2024
Invero, né l’art. 27, comma 1, lett. q-bis D.lgs. 286/1998, tanto meno il D.I. 29/2/2024 prescrivono che l’accertamento del requisito economico consenta di estendere gli accertamenti istruttori agli ultimi cinque anni di reddito dei richiedenti il visto per cd. nomadi digitali.
Il decreto interministeriale non prescrive l’estensione dell’istruttoria sui requisiti economici ai redditi dei cinque anni precedenti.
Massime di principio
- Nell’istruttoria per il rilascio del visto nazionale per nomade digitale, la richiesta di integrazione documentale non può essere utilizzata per estendere l’accertamento del requisito economico ai redditi degli ultimi cinque anni, in assenza di una specifica previsione normativa o di legittime esigenze istruttorie.
- La natura nazionale del visto non consente alla rappresentanza consolare, in assenza di una disposizione generale, di introdurre prassi più restrittive rispetto alla disciplina vigente.
- Le ragioni del diniego introdotte soltanto in una successiva relazione dell’amministrazione costituiscono motivazione postuma e non possono integrare la motivazione del provvedimento impugnato.
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