Ordinanza n. 1389/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell’Ordinanza sindacale n. 5 del 19.02.2026, R.G. n. 6, prot. 0000970, notificata in data 05.03.2026, avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente di messa in sicurezza, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, immobile sito in Buonalbergo, vico San Giovanni Bosco, foglio 11, particella 387”; b) della diffida prot. 780 del 10.02.2026; c) della nota prot. 928 del 17.02.2026; d) della nota prot. 1440 del 17.03.2026; e) di ogni e qualsiasi altro atto, antecedente, conseguente o comunque connesso a quelli che precedono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente di messa in sicurezza di un immobile per la tutela della pubblica e privata incolumità e della sicurezza stradale, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale di messa in sicurezza dell'immobile sito in Buonalbergo, oltre alla diffida e alle successive note comunali. Dal testo dell'ordinanza cautelare non emergono nel dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; risulta soltanto che le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito. Il ricorrente ha lamentato un pregiudizio ritenuto dal giudice esclusivamente economico.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che le questioni dedotte richiedano un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e ha effettuato il bilanciamento degli interessi contrapposti, attribuendo prevalenza all'interesse pubblico alla rimozione della situazione di pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, come evidenziata dal Comune nell'ordinanza impugnata. Il pregiudizio allegato dal ricorrente è stato qualificato come esclusivamente economico e quindi pienamente ristorabile in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta all'esito della valutazione sommaria delle questioni, del bilanciamento degli interessi e della ristorabilità del pregiudizio.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni dedotte richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito, tale esigenza può concorrere al rigetto della domanda di sospensione, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla rimozione di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza stradale può prevalere sull'interesse privato alla sospensione dell'ordinanza che impone interventi di messa in sicurezza.
- La natura esclusivamente economica del pregiudizio allegato, ove ritenuto pienamente ristorabile mediante il risarcimento in caso di accoglimento del ricorso, esclude la sussistenza di un pregiudizio cautelare non adeguatamente riparabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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