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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16357/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha ritenuto responsabile per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva in relazione al fallimento di Erregis.a.s., sostenendo principalmente che il disinvestimento della polizza vita non poteva integrare la bancarotta distrattiva perché la polizza era intestata a lui personalmente e non alla società, quindi il relativo valore rientrava nei beni esclusi dalla massa fallimentare ai sensi dell'art. 146 l.fall.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura proposta fosse inedita e manifestamente infondata, atteso che dal capo di imputazione risultava che la polizza era intestata alla società e che la sentenza di primo grado aveva approfondito le questioni, comprese le condotte del ricorrente nei rapporti con la compagnia assicurativa finalizzate all'indebita liquidazione della polizza. Inoltre il ricorrente in appello aveva invocato più che l'impossibilità di far rientrare le somme nell'attivo, la necessità di provvedere al sostentamento proprio e della famiglia. Di conseguenza il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, con mantenimento della responsabilità penale accertata in prime cure.

Norme richiamate

  • art. 146 legge fallimentare

    Riferito dalla difesa per sostenere che la polizza sarebbe bene personale escluso dalla massa fallimentare; la Corte osserva invece che dagli atti risultava l'intestazione della polizza alla società, perciò la deduzione non è stata ritenuta fondata.

  • Sezioni Unite civili, n. 8271 del 31/03/2008 (richiamata)

    Precedente giurisprudenziale richiamato in relazione alla questione della imputabilità delle somme riscattate da polizze vita all'attivo fallimentare; nella fattispecie la Cassazione distingue tra la deduzione dell'impossibilità di far rientrare le somme nell'attivo e la giustificazione dell'appropriazione per esigenze di sostentamento, quest'ultima evocata dal ricorrente in appello ma non sufficiente a modificare l'esito.

Massime di principio

  • Se la polizza vita risulta intestata alla società, il suo valore può concorrere nella massa attiva del fallimento e eventuali riscatti o trasferimenti possono costituire fatti distrattivi o fraudolenti.
  • Se il soggetto sostiene che una determinata attività è bene personale escluso dalla massa fallimentare ai sensi dell'art. 146 l.fall., è necessario fornire prova chiara e documentale dell'intestazione e della caratterizzazione personale; l'onere della prova grava sul resistente che invoca l'esclusione.
  • Questioni nuove non tempestivamente sollevate nei gradi precedenti possono essere considerate inammissibili in Cassazione: la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile quando la censura è inedita o manifestamente infondata rispetto agli atti processuali.
  • La giustificazione dell'appropriazione di beni per necessita' di sostentamento è di difficile accoglimento se dagli atti emerge che il bene era riconducibile alla società e vi sono condotte finalizzate a ottenerne indebitamente la liquidazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il dispositivo può prevedere condanna alle spese processuali e somme a favore della cassa delle ammende.

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