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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26305/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Due contribuenti avevano ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002, in quanto residenti in una delle province colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990. In sede di ottemperanza la Commissione tributaria regionale aveva rilevato il mancato integrale pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate, accogliendo il ricorso e nominando un commissario ad acta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, sostenendo che la CTR non avesse considerato i limiti quantitativi al rimborso imposti da tale disciplina. I contribuenti hanno resistito e, con memoria, hanno allegato che nelle more del giudizio l'Amministrazione aveva integralmente eseguito la sentenza, corrispondendo le somme riconosciute oltre interessi, chiedendo il rigetto del ricorso e la correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c.

La decisione

La Corte ha rilevato che il pagamento eseguito dall'Amministrazione in pendenza del giudizio di legittimità non integra acquiescenza tacita preclusiva dell'impugnazione, ma costituisce adempimento non spontaneo di un ordine giudiziale. Tuttavia ha ritenuto che, essendo stato comunque già eseguito integralmente il comando contenuto nella sentenza da ottemperare, non fosse necessario cassare con rinvio la decisione impugnata. Ha quindi rigettato il ricorso, precisando che era sufficiente correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di legittimità è stata formulata come violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina del rimborso e ai limiti quantitativi invocati dall'Amministrazione.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto sufficiente correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla e rinviare, poiché l'ente aveva già dato integrale esecuzione al giudicato.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    La disposizione è stata invocata dall'Agenzia per sostenere l'esistenza di limiti quantitativi al rimborso, ma la Corte non ha ritenuto necessario affrontare in cassazione il merito della questione, essendo intervenuto l'integrale pagamento.

  • art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. in L. n. 123 del 2017

    Richiamato come norma modificativa dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    È la base normativa del diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata per i soggetti residenti nelle province colpite dal sisma del dicembre 1990.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della qualità di amministrazione pubblica della parte soccombente, difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 11871 del 2023

    Citata come precedente conforme sulla possibilità di correggere la motivazione senza cassazione e rinvio quando il comando è già stato eseguito.

  • Cass. n. 18526 del 2005

    Richiamata per affermare che il pagamento effettuato dall'Amministrazione in sede di ottemperanza non equivale ad acquiescenza tacita alla sentenza.

Massime di principio

  • Il pagamento eseguito dall'Amministrazione in adempimento di una sentenza resa in sede di ottemperanza non configura acquiescenza tacita all'impugnazione, poiché costituisce esecuzione di un ordine giudiziale e può rispondere anche all'esigenza di evitare ulteriori spese ed azioni esecutive.
  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, la sentenza da ottemperare sia stata integralmente eseguita, non è necessario cassare con rinvio la decisione impugnata se la correzione della motivazione è sufficiente a rendere corretta la statuizione adottata.
  • In sede di giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione integrale del comando giudiziale incide sul piano sostanziale della controversia e può rendere superflua una pronuncia rescissoria, pur restando ammissibile l'impugnazione avverso la sentenza di ottemperanza.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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