L.R. Abruzzo 10/2023
Disciplina del sistema turistico regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo governance turistica, programmazione, osservatorio, distretti, DMC e PMC, accoglienza e promozione, strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta, professioni turistiche, agenzie di viaggio e misure di sostegno alle imprese. Prevede SCIA, elenchi regionali, CIR, sanzioni e un regime transitorio per strutture già esistenti e classificazioni in corso.
Disciplina del sistema turistico regionale abruzzese
Disciplina del sistema turistico regionale abruzzese
La legge regola l’organizzazione del turismo nella Regione Abruzzo, definendo funzioni pubbliche, strumenti di governance, regole per le strutture ricettive, professioni turistiche, agenzie di viaggio e interventi di sostegno economico. L’assetto è pensato per operare sul solo territorio regionale.
Finalità e funzioni regionali
La Regione interviene per programmare, indirizzare e coordinare il sistema turistico, promuovere l’immagine dell’Abruzzo, valorizzare risorse naturali, culturali e paesaggistiche, favorire l’accessibilità per le persone con disabilità, sostenere innovazione, qualificazione professionale e turismo sostenibile. La Regione esercita funzioni di programmazione, promozione, coordinamento, formazione, realizzazione di progetti speciali e raccordo con ENIT, enti locali, parchi, università e altri soggetti pubblici e privati.
Governance turistica regionale
Il modello di governance è fondato su processi di aggregazione tra soggetti pubblici e privati. La Giunta regionale individua lo strumento più idoneo per una gestione accentrata della governance, anche tramite società in house o agenzia regionale. La Regione può affidare incarichi specifici a PMC per attività di rilievo regionale e a DMC per attività di rilievo territoriale e di destinazione.
Turismo accessibile
La Regione si impegna, nei limiti delle risorse disponibili, a garantire la fruizione dei servizi turistici alle persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva al medesimo livello di qualità degli altri utenti. Le strutture ricettive devono fornire informazioni sull’accessibilità secondo il disciplinare regionale, senza aggravio di prezzo. È considerato discriminatorio impedire la fruizione completa e autonoma dell’offerta turistica per ragioni connesse alla disabilità.
Ruolo di Comuni, Enti Parco e organismi territoriali
Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative relative a strutture ricettive, agenzie di viaggio e accoglienza/informazione turistica comunale. Le funzioni sovracomunali sono esercitate dai Comuni associati o dagli Enti Parco. I Comuni vigilano e applicano le sanzioni nelle materie di competenza. Gli organismi già istituiti dalla normativa previgente possono svolgere attività di valorizzazione, promozione, accoglienza e informazione nei limiti delle risorse assegnate.
Osservatorio regionale sul turismo
È istituito l’Osservatorio regionale sul turismo, senza nuovi oneri, per conoscere l’evoluzione della domanda turistica e fornire informazioni a enti e operatori. Pubblica annualmente un rapporto sul turismo in Abruzzo; composizione e modalità operative sono definite dalla Giunta.
Pianificazione e programmazione
Il Consiglio regionale approva ogni tre anni il Piano strategico regionale del Turismo. La Giunta, annualmente, attua le linee del Piano con il Programma annuale di sviluppo e promozione turistica, definendo obiettivi, priorità, risorse, modalità di affidamento e verifica, limiti di spesa, criteri di finanziamento e priorità per rete IAT, osservatorio e digitalizzazione.
Distretti turistici, DMC, PMC e ambiti territoriali
La legge individua ambiti territoriali turisticamente rilevanti: Mare, Collina, Montagna, Parchi nazionali e regionali e, dal 2024, “Terme e Benessere”. Le DMC operano su scala di destinazione e organizzano informazione, accoglienza, promozione e assistenza; la PMC opera su scala regionale, con natura di società consortile a responsabilità limitata senza fine di lucro, per sviluppo e coordinamento delle linee di prodotto regionali. I distretti turistici non hanno soggettività giuridica, possono dotarsi di un fondo patrimoniale comune e collaborano con gli altri organismi di governance.
Riconoscimento e elenchi regionali
La Regione istituisce elenchi ricognitivi dei soggetti del sistema di governance turistica e prevede verifiche periodiche dei requisiti. Sono previsti anche il Registro regionale dei Cammini, l’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte, gli elenchi delle guide e degli accompagnatori turistici e l’elenco dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio. La Giunta approva un disciplinare attuativo generale, entro 180 giorni, per criteri, riconoscimenti, standard e funzionamento del sistema.
Cammini, sentieri e itinerari turistico-culturali
La Regione promuove cammini, sentieri, sentieri attrezzati e itinerari turistico-culturali e religiosi. I cammini devono avere rilievo europeo o nazionale, essere percorribili a piedi o con mobilità dolce e attraversare una o più regioni; i sentieri sono definiti in coerenza con la disciplina forestale e della REASTA. È istituito il Registro regionale dei Cammini, con disciplina dei requisiti infrastrutturali e dei criteri di iscrizione.
Accoglienza e informazione turistica
Il sistema informativo turistico di destinazione è composto da uffici e punti di informazione e accoglienza turistica (IAT), con standard qualitativi e riconoscimento regionale definiti dal disciplinare. Gli IAT possono svolgere, oltre all’informazione, vendita e prenotazione di servizi, biglietteria, merchandising e vendita di prodotti tipici, secondo le norme vigenti. Gli uffici già riconosciuti continuano a far parte del sistema previo adeguamento al disciplinare.
Comuni turistici e Pro loco
La Giunta definisce criteri e procedure per individuare i Comuni turistici, rilevanti anche ai fini dell’imposta di soggiorno. Le Pro loco e i loro consorzi sono riconosciuti quali soggetti di promozione e valorizzazione locale; possono ottenere nulla osta per punti informativi, presentare progetti per contributi regionali e devono armonizzare le proprie attività con quelle di Regione, PMC, DMC ed enti locali.
Strutture ricettive alberghiere
Sono disciplinati alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel e alberghi diffusi. La legge distingue aperture annuali e stagionali e rinvia al disciplinare per caratteristiche tecniche, numero minimo di unità, dipendenze, destinazione urbanistica e criteri di classificazione. L’albergo è una struttura a gestione unitaria con almeno sette unità abitative; il condhotel può integrare camere e appartamenti residenziali entro il limite del 40% della superficie complessiva. L’albergo diffuso è localizzato in borghi e centri storici o rurali di comuni fino a 5.000 abitanti.
Denominazioni e tipologie aggiuntive delle strutture alberghiere
Sono ammesse denominazioni alternative e aggiuntive, come Hotel, Grand Hotel, Palace Hotel, Resort, Motel, Villaggio albergo, family hotel, bike hotel, boutique hotel, albergo-centro benessere, centro congressuale, albergo storico e albergo termale, secondo le condizioni previste dalla legge e dal disciplinare.
Dipendenze alberghiere
Le dipendenze alberghiere sono strutture pertinenziali dell’albergo, ubicate entro 200 metri dalla casa madre, con numero di camere o appartamenti anche inferiore a sette. La classificazione tiene conto dei requisiti della casa madre e delle dipendenze secondo il disciplinare.
Strutture residenziali universitarie
Le residenze universitarie in possesso dei requisiti ministeriali sono equiparate alle strutture ricettive alberghiere ai fini della SCIA al SUAP. La Giunta approva la modulistica unificata e standardizzata regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’articolo.
Strutture all’aria aperta e turismo itinerante
Sono disciplinati campeggi, villaggi turistici, aree di sosta e marina resort. La legge regola periodi di apertura, caratteristiche tecniche, requisiti di classificazione e modalità di esercizio. Nei campeggi e villaggi è ammessa, entro limiti percentuali, la presenza di unità abitative fisse, strutture mobili e pre-ingressi, con specifiche regole edilizie e di gestione. I marina resort sono strutture turistico-ricettive all’aperto per nautica, classificate da una a quattro vele, con validità quinquennale della classificazione.
Strutture extralberghiere e locazioni turistiche
La legge disciplina case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici, rifugi montani, bivacchi fissi e stazzi, nonché affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residence, residenze di campagna, locazioni turistiche e alloggi agrituristici. Per molte tipologie è prevista la gestione imprenditoriale o non imprenditoriale, con limiti di camere e posti letto, e con requisiti tecnici e igienico-sanitari demandati al disciplinare o ad altre leggi settoriali.
Regole comuni per le strutture ricettive
Per l’avvio delle strutture ricettive è prevista la SCIA al SUAP, salvo locazioni turistiche e bivacchi. La SCIA deve contenere dati anagrafici, classificazione, capienza, prezzi, planimetrie, titoli edilizi, ristorazione, periodo di apertura e polizza di responsabilità civile. Le variazioni rilevanti devono essere comunicate o presentate con nuova SCIA secondo la natura della modifica. La classificazione è obbligatoria, ha durata quinquennale, è soggetta a controlli e deve essere esposta mediante targa visibile; è previsto il CIR per tutte le strutture.
Sistema informativo, prezzi e statistiche
La Regione utilizza il SITRA per la comunicazione telematica dei dati delle strutture, dei prezzi e dei flussi turistici. I titolari devono comunicare caratteristiche, prezzi, periodi di apertura e movimenti dei clienti con le modalità e scadenze previste, anche ai fini statistici, e trasmettere i dati all’ISTAT tramite il Dipartimento competente. I prezzi devono essere esposti al pubblico in forma chiara e plurilingue.
Sostegno regionale alle imprese turistiche
La Regione promuove azioni di sostegno per ammodernamento, qualificazione e realizzazione di nuove strutture alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta, nonché per il turismo balneare. Possono accedere agli aiuti imprese turistiche, enti no profit, imprese di stabilimenti balneari, cooperative di comunità, associazioni di categoria ed enti bilaterali. Gli interventi sono finanziati tramite un fondo di dotazione presso F.I.R.A., alimentato da rientri, recuperi, economie e altre risorse compatibili.
Tipologie di intervento finanziabile e vincolo di destinazione
Sono finanziabili nuova costruzione, riconversione, ristrutturazione, ampliamento e recupero di strutture esistenti, acquisto di macchinari e attrezzature, impianti per turismo e tempo libero, rifugi montani, impianti termali, servizi di supporto, progetti integrati e interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Le iniziative finanziate sono soggette a vincolo di destinazione d’uso per almeno dieci anni dalla conclusione dell’intervento; il mutamento anticipato comporta la restituzione del contributo.
Professioni turistiche: guida e accompagnatore
Sono disciplinate guida turistica e accompagnatore turistico. Per l’esercizio stabile è richiesta SCIA al SUAP e iscrizione negli appositi elenchi regionali; i requisiti possono derivare da esame di abilitazione, qualifica post-diploma o abilitazione conseguita in altra regione/provincia autonoma. È richiesta l’assenza di condanne incompatibili con l’esercizio professionale. L’esercizio è vietato negli ambienti naturali montani per le attività riservate a guide alpine, accompagnatori di media montagna e maestri di sci.
Elenchi, tessera e vigilanza delle professioni turistiche
Gli elenchi regionali hanno valore ricognitivo e informativo, sono pubblicati sul sito istituzionale e hanno validità quinquennale. Il Dipartimento rilascia una tessera personale di riconoscimento. La vigilanza e il controllo sono affidati ai Comuni; sono previste sanzioni per esercizio abusivo, mancata SCIA, violazioni dell’esclusività e uso improprio delle prestazioni professionali.
Agenzie di viaggio e turismo e direttore tecnico
La legge disciplina l’attività delle agenzie di viaggio, la vendita di pacchetti turistici e i servizi collegati, nonché l’accesso alla professione di direttore tecnico. L’apertura, il trasferimento e le modifiche operative sono soggetti a SCIA al SUAP; le agenzie operanti solo online possono esercitare senza locali commerciali. È prevista banca dati nazionale INFOTRAV, obblighi assicurativi, regole su denominazioni, orari, chiusure temporanee, sospensione dell’esercizio e sanzioni specifiche.
Associazioni senza scopo di lucro e attività turistiche riservate ai soci
Le associazioni del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali possono svolgere attività di viaggio solo per i propri associati, alle condizioni previste dalla legge. In caso di offerte occasionali di pacchetti turistici e servizi collegati, entro i limiti stabiliti, non si applica la disciplina ordinaria, ma restano obblighi informativi e assicurativi.
Vigilanza, sanzioni e chiusure
Per le strutture ricettive, la vigilanza spetta ai Comuni, che applicano sanzioni per prezzi non corretti, mancata esposizione, superamento della capienza, dichiarazioni false, uso improprio della classificazione, omessa comunicazione di sospensione o mancata indicazione del CIR. In caso di recidiva è prevista la chiusura dell’esercizio; la chiusura è anche disposta se manca il titolo abilitativo o la SCIA.
Regime transitorio, entrata in vigore e abrogazioni
La legge entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione. Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del disciplinare continuano ad operare nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari previgenti, mentre gli interventi di ristrutturazione successivi devono adeguarsi al disciplinare. Le strutture già esistenti conservano la classificazione fino alla scadenza del quinquennio. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell’Allegato A.
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