Cassazione Civile, Ordinanza n. 09653/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 notificato al legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica, per il recupero di redditi d'impresa e valore della produzione ritenuti imponibili a seguito del controllo fiscale dell'ente e del pvc redatto in esito all'attività istruttoria. Dopo un primo grado con accoglimento solo parziale dei ricorsi riuniti e un appello respinto dalla CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità egli chiedeva però dichiararsi l'estinzione del processo, deducendo di aver perso interesse alla coltivazione della lite in ragione della domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 186-205, l. n. 197 del 2022 presentata dai coobbligati solidali; documentava inoltre il pagamento della prima rata da parte di uno di essi. La Corte, con ordinanza interlocutoria, ha chiesto all'Agenzia se insistesse nella decisione; l'amministrazione non ha coltivato ulteriormente l'interesse alla definizione del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha ritenuto applicabile la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 1, commi 198 e 202, l. n. 197 del 2022, osservando che la definizione perfezionata dal coobbligato solidale giova anche agli altri coobbligati, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso del contribuente. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
richiamato per individuare la responsabilità personale di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta; il testo lo menziona come base della coobbligazione solidale dei soggetti interessati
art. 1, commi 186-205, l. n. 197 del 2022
ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte valorizza in particolare la disciplina del comma 198 sull'estinzione del processo e del comma 202 sull'effetto estensivo in favore degli altri coobbligati
art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022
"il processo è dichiarato estinto"
la presentazione dell'istanza/pagamento secondo la procedura di definizione agevolata comporta l'estinzione del processo pendente in ogni stato e grado
art. 1, comma 202, l. n. 197 del 2022
la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova agli altri coobbligati, anche se la controversia non sia più pendente per taluni di essi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio si estingue, poiché il presupposto è la definizione sfavorevole dell'impugnazione per infondatezza, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, la definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati solidali può spiegare effetti favorevoli anche nei confronti degli altri coobbligati, determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Quando ricorrono i presupposti normativi della definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo, senza affrontare il merito dei motivi di ricorso.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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