Cassazione Civile, Ordinanza n. 18889/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, rideterminando i redditi ai fini IRES e IRAP per costi ritenuti non inerenti o non documentati. La controversia era stata prima rigettata in primo grado e poi accolta in appello dalla Commissione tributaria regionale. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Nelle more del giudizio, la società aveva chiesto l'interruzione per intervenuto fallimento e poi la riassunzione; successivamente, prima dell'adunanza camerale, aveva depositato domanda di definizione agevolata della lite fiscale ai sensi della L. n. 197 del 2022, con prova dei versamenti dovuti, chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della società alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e, verificata la produzione della domanda e della documentazione di pagamento nei termini previsti dall'art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. Non vi è stata decisione sui motivi del ricorso dell'Agenzia, assorbiti dall'estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione
costituisce il fondamento normativo della definizione agevolata della lite fiscale pendente, che consente l'estinzione del processo se il contribuente vi aderisce secondo le condizioni di legge.
art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; in tal caso, il processo è dichiarato estinto
la Corte ritiene che la produzione della domanda di definizione e della prova del pagamento, entro il termine previsto, imponga la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
eventuale diniego della definizione agevolata ... impugnabile ...; il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione
viene richiamata la disciplina del diniego della definizione e dei rimedi impugnatori/revocatori, senza incidenza sul dispositivo di estinzione adottato in concreto.
art. 1, comma 202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri
la Corte richiama la regola dell'efficacia estensiva della definizione agevolata perfezionata dal coobbligato.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34
la Corte menziona la modifica legislativa intervenuta sulla disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in cassazione, l'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, corredata dal deposito della domanda e della prova del versamento nei termini, determina l'estinzione del giudizio.
- La verifica giudiziale, in presenza dell'istanza di definizione agevolata, è limitata all'accertamento della rituale produzione della domanda e del pagamento dovuto; se tali presupposti risultano documentati, la Corte deve dichiarare l'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.
- Il diniego dell'amministrazione alla definizione agevolata segue un autonomo regime impugnatorio e può dar luogo a revocazione del provvedimento di estinzione, ma ciò non impedisce la declaratoria estintiva quando la definizione risulti perfezionata secondo la legge.
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