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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18889/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, rideterminando i redditi ai fini IRES e IRAP per costi ritenuti non inerenti o non documentati. La controversia era stata prima rigettata in primo grado e poi accolta in appello dalla Commissione tributaria regionale. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Nelle more del giudizio, la società aveva chiesto l'interruzione per intervenuto fallimento e poi la riassunzione; successivamente, prima dell'adunanza camerale, aveva depositato domanda di definizione agevolata della lite fiscale ai sensi della L. n. 197 del 2022, con prova dei versamenti dovuti, chiedendo l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione della società alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e, verificata la produzione della domanda e della documentazione di pagamento nei termini previsti dall'art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. Non vi è stata decisione sui motivi del ricorso dell'Agenzia, assorbiti dall'estinzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 186 e ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197

    definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione

    costituisce il fondamento normativo della definizione agevolata della lite fiscale pendente, che consente l'estinzione del processo se il contribuente vi aderisce secondo le condizioni di legge.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; in tal caso, il processo è dichiarato estinto

    la Corte ritiene che la produzione della domanda di definizione e della prova del pagamento, entro il termine previsto, imponga la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 1, commi 200 e 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    eventuale diniego della definizione agevolata ... impugnabile ...; il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione

    viene richiamata la disciplina del diniego della definizione e dei rimedi impugnatori/revocatori, senza incidenza sul dispositivo di estinzione adottato in concreto.

  • art. 1, comma 202, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri

    la Corte richiama la regola dell'efficacia estensiva della definizione agevolata perfezionata dal coobbligato.

  • art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34

    la Corte menziona la modifica legislativa intervenuta sulla disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti in cassazione, l'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, corredata dal deposito della domanda e della prova del versamento nei termini, determina l'estinzione del giudizio.
  • La verifica giudiziale, in presenza dell'istanza di definizione agevolata, è limitata all'accertamento della rituale produzione della domanda e del pagamento dovuto; se tali presupposti risultano documentati, la Corte deve dichiarare l'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Il diniego dell'amministrazione alla definizione agevolata segue un autonomo regime impugnatorio e può dar luogo a revocazione del provvedimento di estinzione, ma ciò non impedisce la declaratoria estintiva quando la definizione risulti perfezionata secondo la legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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