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Sentenza

Sentenza n. 31/2026 - Aosta, Sezione 1

per l’annullamento “del provvedimento di Services des Eaux Valdôtaines - SEV S.r.l. del 20 giugno 2025 avente ad oggetto «Proposta di partenariato pubblico privato per la gestione del servizio di depurazione acque reflue urbane della Regione Valle d’Aosta (ATO unico regionale)», con il quale si comunica che la proposta di project financing di Iseco S.p.A. «è stata valutata non ammissibile»; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, tra i quali, ove occorrer possa: (i) della Disposizione a contrarre n. 122 del 23 giugno 2025, dell’Avviso di gara pubblicato da Services des Eaux Valdôtaines - SEV S.r.l. in Gazzetta Ufficiale dell’UE, n. 120 del 26 giugno 2025 recante «Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione degli impianti di depurazione e dei principali sistemi di collettamento fognario dell’ambito territoriale ottimale Valle d’Aosta» - CIG B76542D693 e dei relativi allegati; (ii) la nota di Services des Eaux Valdôtaines - SEV S.r.l. prot. n. 2519 del 2 aprile 2025 avente ad oggetto «procedura di esame della PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO per la gestione del servizio di depurazione acque reflue urbane della Regione Valle d’Aosta (ATO unico regionale) - Rif.ti articolo 174 e seguenti e articolo 193 e seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni»; (iii) la nota prot. 5708 del 15 luglio 2025 recante «Proposta di partenariato pubblico privato per la gestione del servizio di depurazione acque reflue urbane della Regione Valle d’Aosta (ATO unico regionale) - riscontro Vs nota del 26.06.2025»; (iv) il documento contente l’analisi della proposta di project financing ad iniziativa privata di Iseco S.p.A. compiuta dalla Commissione costituita con determinazione dell’Amministratore Unico n. 4 del 22 gennaio 2025, ancorché non conosciuta”.

Giustizia amministrativa202500032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissibilità di una proposta di project financing, unitamente agli atti connessi, inclusi la disposizione a contrarre e l'avviso della successiva procedura aperta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento del 20 giugno 2025 con cui Services des Eaux Valdôtaines - SEV S.r.l. ha dichiarato non ammissibile la proposta di partenariato pubblico-privato per la gestione del servizio di depurazione delle acque reflue urbane della Valle d'Aosta. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e conseguenti, tra cui la disposizione a contrarre, l'avviso della procedura aperta per l'affidamento della gestione tecnico-operativa e della manutenzione degli impianti di depurazione e dei sistemi di collettamento fognario, la nota relativa alla procedura di esame della proposta, il successivo riscontro dell'amministrazione e il documento recante l'analisi della proposta da parte della commissione. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché, con disposizione dirigenziale del 31 marzo 2026, il raggruppamento temporaneo di imprese da essa costituito è risultato aggiudicatario della procedura aperta oggetto degli atti impugnati. Il TAR ha quindi rilevato la sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure. Le spese di lite sono state compensate, come richiesto dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito

    Il giudice dichiara improcedibile il ricorso quando, durante il giudizio, viene meno l'interesse attuale delle parti alla decisione. Nel caso concreto, l'aggiudicazione della procedura aperta al raggruppamento riconducibile alla ricorrente ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse all'esame delle impugnazioni.

Massime di principio

  • La sopravvenuta aggiudicazione della procedura oggetto degli atti impugnati può determinare il venir meno dell'interesse attuale alla decisione quando il conseguimento del risultato perseguito dal ricorrente rende non più utile una pronuncia sul merito; in tal caso il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La dichiarazione della parte circa la sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente l'improcedibilità, ma può fondarla quando il giudice accerti che il fatto sopravvenuto elimina concretamente l'utilità della pronuncia richiesta.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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