Cassazione Penale, Ordinanza n. 08948/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/11/2024. Le censure dedotte riguardavano la pretesa contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione: al rapporto tra la persona offesa e il soggetto che era solito cederle sostanza stupefacente; all'incoerenza delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa; e all'arma utilizzata dal ricorrente. La Corte ha rilevato che tali doglianze erano solo formalmente dirette a contestare vizi motivazionali, ma in realtà miravano a una diversa valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con gli elementi di fatto e con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso che prospettano vizi di motivazione non possono tradursi in una rivalutazione del merito, né essere generici o privi di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze di merito.
- La censura di vizio motivazionale deve contenere uno specifico confronto con la sentenza impugnata e indicare puntualmente le ragioni dell'asserita illogicità; in difetto, il motivo è generico e non consentito in sede di legittimità.
- La Corte di cassazione non è giudice del fatto e non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito quando il ricorso si limita a contestare l'apprezzamento delle prove.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti fissati dalla legge.
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