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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08948/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/11/2024. Le censure dedotte riguardavano la pretesa contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione: al rapporto tra la persona offesa e il soggetto che era solito cederle sostanza stupefacente; all'incoerenza delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa; e all'arma utilizzata dal ricorrente. La Corte ha rilevato che tali doglianze erano solo formalmente dirette a contestare vizi motivazionali, ma in realtà miravano a una diversa valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con gli elementi di fatto e con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso che prospettano vizi di motivazione non possono tradursi in una rivalutazione del merito, né essere generici o privi di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze di merito.
  • La censura di vizio motivazionale deve contenere uno specifico confronto con la sentenza impugnata e indicare puntualmente le ragioni dell'asserita illogicità; in difetto, il motivo è generico e non consentito in sede di legittimità.
  • La Corte di cassazione non è giudice del fatto e non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito quando il ricorso si limita a contestare l'apprezzamento delle prove.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti fissati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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