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Ordinanza

Ordinanza n. 20/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO N. 17 DEL 30/08/2023 mai notificata alla ricorrente e di tutti gli atti e provvedimenti precedenti e ad essa susseguenti, connessi e collegati, relativa alla dislocazione sul territorio di impianti fotovoltaici a terra

Giustizia amministrativa202300489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale relativa alla dislocazione sul territorio di impianti fotovoltaici a terra

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di San Lorenzo in Campo n. 17 del 30 agosto 2023, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, unitamente agli atti presupposti, consequenziali, connessi e collegati. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Il TAR ha rilevato, inoltre, la necessità che la ricorrente chiarisca se permanga l'interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto, da un lato, che la parte ricorrente dichiari al più presto possibile se permane l'interesse alla decisione; dall'altro, ha ordinato alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito al più presto possibile di una dettagliata relazione sulla vicenda oggetto del giudizio, nonché di ogni ulteriore atto o chiarimento documentato ritenuto utile. Gli incombenti sono stati disposti per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, richiamando anche l'art. 1 c.p.a. L'ordinanza deve essere eseguita dall'amministrazione e comunicata alle parti.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.a.

    esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio

    Il giudice richiama i principi generali del processo amministrativo quale fondamento delle esigenze di concentrazione e di effettività che giustificano l'intervento istruttorio.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    ordinare alla P.A. ... il deposito ... di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento ritenuto utile ai fini del giudizio

    La disposizione è utilizzata come base per ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e della documentazione utile alla decisione.

Massime di principio

  • Prima di definire il giudizio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata sui fatti controversi e di ogni documento o chiarimento utile alla decisione, in funzione di celerità, effettività e concentrazione del processo.
  • Quando emergano dubbi sulla permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo può imporre alla parte ricorrente di dichiarare espressamente se tale interesse persista, senza che ciò comporti di per sé la definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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