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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21288/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia origina dall’opposizione esecutiva proposta da un contribuente contro un’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e contro due delle tredici cartelle di pagamento poste a base dell’intimazione. Il giudice di merito aveva accolto solo in parte l’opposizione, annullando una cartella ritenuta irregolarmente notificata perché consegnata a persona convivente del destinatario senza prova del successivo invio della raccomandata informativa. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 139 c.p.c., sostenendo che la relata di notifica faceva fede dell’invio della raccomandata informativa e che, comunque, la prova della spedizione risultava da altri documenti prodotti; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice non avesse considerato la pregressa e non impugnata intimazione di pagamento, che avrebbe reso irretrattabile il credito e impedito di dedurre vizi degli atti prodromici non opposti in precedenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, quando la notifica non sia eseguita a mani proprie del destinatario e nella relata sia attestato l’invio della raccomandata informativa senza indicazione nominativa del destinatario, la prova dell’effettivo invio non può desumersi dalla sola relata e deve essere fornita da chi intende avvalersi della ritualità della notifica mediante avviso di spedizione o altro mezzo idoneo. Nel caso concreto, i documenti prodotti dall’agente della riscossione non erano idonei, se provenienti dalla stessa parte che ne voleva giovare, a integrare la prova richiesta; invece, era utilizzabile l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, univocamente riferibile all’atto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione per il riesame del merito e delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la prova dell’invio della raccomandata informativa grava sulla parte che intende dimostrare la ritualità della notificazione, quando tale invio non risulti documentato in modo completo dalla relata.

  • art. 2700 c.c.

    la fede privilegiata della relata copre solo quanto l’ufficiale notificatore attesta nei limiti dell’attività svolta e dei fatti avvenuti in sua presenza; non esonera dalla prova dell’effettivo invio della raccomandata informativa quando manchi un’indicazione completa e univoca nella relata stessa.

  • art. 139 c.p.c.

    nelle notificazioni a persona diversa dal destinatario è necessario l’invio della raccomandata informativa; la sua prova va fornita con idoneo mezzo probatorio se non risulta documentalmente in modo sufficiente dalla relata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale del primo motivo, fondato su violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stato il parametro formale del secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 617 c.p.c.

    il giudizio di merito era stato qualificato come opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    l’intimazione di pagamento opposta era stata emessa quale atto prodromico all’esecuzione forzata.

Massime di principio

  • Quando la notificazione di una cartella o di un atto della riscossione non avviene a mani del destinatario, l’invio della raccomandata informativa è un segmento necessario della procedura notificatoria e deve essere provato da chi invoca la validità della notifica.
  • La relata di notifica ha efficacia privilegiata solo nei limiti di ciò che l’ufficiale notificatore ha direttamente compiuto o constatato; se essa non contiene elementi univoci e completi sull’invio della raccomandata informativa, la sola relata non basta a dimostrare il perfezionamento della notificazione.
  • Documenti formati dalla stessa parte che intende avvalersene non possono, di regola, valere da soli come prova piena a suo favore quando la controparte contesti la pretesa; occorre un riscontro probatorio esterno o comunque idoneo.
  • L’avviso di ricevimento della raccomandata informativa può costituire mezzo idoneo a provare l’effettivo invio, purché sia univocamente riferibile alla specifica raccomandata relativa alla notifica contestata.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveNotificazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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