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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16237/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, riconosciuta la continuazione con fatti già giudicati e applicata la riduzione per il rito, le aveva applicato la pena di mesi undici di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato un vizio preliminare di legittimazione processuale: il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputata, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione e munito di specifico mandato, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. nel testo vigente. Da ciò la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dall'imputata in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista munito di specifico mandato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la decisione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    indicato come reato oggetto della condanna impugnata, senza approfondimenti sul merito della fattispecie

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo

    il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione processuale, mancando la firma di un difensore cassazionista munito di mandato

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità può essere adottata senza formalità di procedura, de plano e con trattazione camerale non partecipata

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata quale fonte della novella che ha introdotto il regime di sottoscrizione del ricorso per cassazione e la trattazione camerale non partecipata per l'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e munito di specifico mandato difensivo.
  • La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato integra un difetto di legittimazione processuale che impone la declaratoria di inammissibilità, senza esame delle doglianze di merito.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da un vizio formale assoluto e immediatamente rilevabile, la Corte può provvedere de plano senza formalità di procedura.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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