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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 352 del 13/08/2020

Interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale – Modifica D.M. n. 30 del 1 febbraio 2018

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto modifica il D.M. n. 30 del 1 febbraio 2018, relativo al riparto del fondo per interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale. A seguito della richiesta della Conferenza delle Regioni e dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni, viene prorogato di 12 mesi il termine entro cui i soggetti beneficiari devono assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento dei lavori, evitando la revoca delle risorse. Il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2021.

Proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per interventi sulle ferrovie non interconnesse

Proroga del termine per gli interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse

Il decreto ministeriale n. 352 del 13 agosto 2020 modifica il D.M. n. 30 del 1 febbraio 2018, recante il riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato a interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale. L’intervento normativo è adottato anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica che ha inciso sui tempi di predisposizione delle procedure di affidamento.

Base normativa e contesto

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 4 del D.M. n. 30 del 1 febbraio 2018, che prevedeva la revoca delle risorse in caso di mancata assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante entro il termine stabilito;
  • l’art. 2 del Decreto n. 361 del 6 agosto 2018, relativo agli interventi di attrezzaggio tecnologico delle linee ferroviarie regionali non interconnesse alla rete nazionale, di cui all’Allegato 1 del decreto medesimo;
  • la nota COMM.IMGT/IEM/041.2020 del 21 luglio 2020 della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome, che segnalava ritardi nelle attività propedeutiche alla stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e chiedeva una proroga di 12 mesi.

Contenuto dispositivo

L’unico articolo del decreto dispone la modifica del comma 1 dell’art. 4 del D.M. n. 30 del 1 febbraio 2018. In particolare, il termine entro il quale il soggetto beneficiario deve assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento dei lavori, a pena di revoca delle risorse, viene spostato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Effetti operativi

La proroga consente ai soggetti beneficiari di disporre di un ulteriore anno per completare gli adempimenti necessari all’avvio delle procedure di affidamento degli interventi finanziati. Resta fermo che la mancata assunzione dell’OGV entro il nuovo termine comporta la revoca delle risorse previste dall’art. 1 del D.M. n. 30 del 1 febbraio 2018.

Intesa con le Regioni

Il decreto dà atto dell’intesa della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, raggiunta nella seduta del 6 agosto 2020 con Atto 145/CSR, a conferma del coinvolgimento istituzionale richiesto per la rimodulazione dei termini di attuazione degli interventi.

Punti principali

Oggetto della modifica

Il decreto interviene sull’art. 4, comma 1, del D.M. n. 30 del 1 febbraio 2018, che disciplina la revoca delle risorse destinate agli interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale in caso di mancata assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante entro il termine previsto.

Proroga del termine per l’OGV

Il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2020 per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento dei lavori è prorogato al 31 dicembre 2021. La proroga è di 12 mesi ed è finalizzata a consentire il completamento delle attività propedeutiche, ritardate dall’emergenza epidemiologica.

Presupposti istituzionali

La modifica è adottata tenendo conto della nota della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 21 luglio 2020, nonché dell’intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 agosto 2020, Atto 145/CSR.

Come è indicizzato

Materieferroviefinanziamenti e contributiopere pubbliche e infrastrutture

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