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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 329 del 06/08/2020

D.M. n. 329 del 6 agosto 2020 di modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, che disciplina la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le asseverazioni dei professionisti. L’intervento recepisce le novità introdotte dal d.l. n. 34/2020, in particolare per il superbonus al 110%, lo sconto in fattura/cessione del credito e l’obbligo di specifiche polizze assicurative e di nuovi modelli per SAL e attestazioni finali. Le nuove regole si applicano alle spese sostenute dal 1° luglio 2020, ai fini delle detrazioni e delle opzioni fiscali previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 34/2020.

Aggiornamento del decreto MIT n. 58/2017 sulle linee guida sismabonus per adeguarlo alle modifiche del decreto-legge n. 34/2020 (superbonus, sconto e cessione del credito)

Aggiornamento del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 in materia di sismabonus e superbonus

Il decreto ministeriale aggiorna le linee guida MIT sulla classificazione del rischio sismico delle costruzioni e sulle asseverazioni dei professionisti, coordinandole con la disciplina introdotta dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L’obiettivo è rendere compatibili le procedure tecniche e documentali con il nuovo regime di detrazione maggiorata, sconto in fattura e cessione del credito.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama come presupposto l’articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che demanda a un decreto MIT la definizione delle linee guida per la classificazione del rischio sismico e per l’attestazione dell’efficacia degli interventi. Sono inoltre richiamati:

  • l’articolo 119 del d.l. n. 34/2020, che eleva al 110% la detrazione per specifici interventi antisismici;
  • l’articolo 121 del medesimo decreto-legge, che disciplina lo sconto sul corrispettivo e la cessione del credito;
  • il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
  • il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, quale testo da aggiornare.

Il decreto precisa che l’aggiornamento è necessario soprattutto per disciplinare le modalità di presentazione dell’asseverazione prevista dai commi 13 e 13-bis dell’articolo 119.

Modifiche all’articolo 3 del D.M. n. 58/2017

Il cuore dell’intervento è l’inserimento di nuovi commi nell’articolo 3 del D.M. n. 58/2017.

Polizza assicurativa per attestazioni e asseverazioni

Per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, tutte le attestazioni e asseverazioni rese dai professionisti e redatte secondo gli allegati B, B-1 e B-2 devono essere coperte da apposita polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’articolo 119, comma 14, del d.l. n. 34/2020.

Stato di avanzamento lavori e modello SAL

Per poter utilizzare l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, il direttore dei lavori deve emettere lo stato di avanzamento lavori, abbreviato in SAL, secondo il modello di cui all’allegato 1 del decreto. Il SAL:

  • costituisce attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
  • è rilevante per l’ottenimento dei benefici fiscali in caso di intervento in corso;
  • deve rispettare i limiti di importo e numero previsti dall’articolo 121, comma 1-bis, cioè non più di due SAL per ciascun intervento complessivo e ciascun SAL riferito ad almeno il 30% dell’intervento.

Il deposito dei SAL avviene con le modalità del comma 5 e, al completamento dell’intervento, contestualmente all’attestazione di ultimazione dei lavori redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2.

Trasmissione ai fini del visto di conformità

La documentazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter deve essere consegnata dai professionisti incaricati ai soggetti indicati dall’articolo 119, comma 11, del d.l. n. 34/2020, per l’apposizione del visto di conformità richiesto dalla disciplina fiscale.

Sostituzione dell’allegato B

Il decreto dispone la sostituzione integrale dell’allegato B del D.M. n. 58/2017 con l’allegato B allegato al nuovo provvedimento. Ciò implica l’aggiornamento del modello di asseverazione tecnica utilizzato nell’ambito degli interventi antisismici agevolati.

Ambito temporale di applicazione

Le nuove disposizioni si applicano alle spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020, ma solo ai fini delle detrazioni e delle opzioni fiscali disciplinate dagli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34/2020. Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Punti principali

Aggiornamento delle linee guida sismabonus

Il decreto interviene sul D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, che contiene le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi. L’aggiornamento si rende necessario per coordinare il testo con le modifiche apportate dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77/2020.

Polizza assicurativa per attestazioni e asseverazioni

Per le spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per tutte le attestazioni e asseverazioni redatte secondo gli allegati B, B-1 e B-2 è richiesta una apposita polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall’articolo 119, comma 14, del d.l. n. 34/2020.

SAL per sconto in fattura e cessione del credito

Per beneficiare dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del d.l. n. 34/2020, il direttore dei lavori deve emettere lo stato di avanzamento lavori (SAL) secondo il modello dell’allegato 1. Il SAL attesta la conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, e deve rispettare i limiti di numero e importo previsti dalla norma fiscale.

Deposito documentazione e visto di conformità

La documentazione relativa alle asseverazioni e al SAL deve essere consegnata ai soggetti di cui all’articolo 119, comma 11, del d.l. n. 34/2020, per l’apposizione del visto di conformità. Il deposito del SAL avviene con le modalità previste dal decreto, in coordinamento con l’attestazione di ultimazione dei lavori e, ove previsto, con il collaudo statico.

Sostituzione dell’allegato B e decorrenza

L’allegato B del D.M. n. 58/2017 è sostituito integralmente con l’allegato B del nuovo decreto. Le nuove disposizioni si applicano alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 esclusivamente ai fini delle detrazioni e delle opzioni di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34/2020, e il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del MIT.

Come è indicizzato

Materiesicurezza sismicaediliziafinanziamenti e contributi

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