Cassazione Penale, Sentenza n. 02292/2026 del 21/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per plurimi furti aggravati: (1) hanno contestato la motivazione rispetto al furto del 2 maggio 2018 in danno di Taddia Lucia, sostenendo che le immagini di videosorveglianza non consentirebbero di identificare gli occupanti della Lancia Ypsilon ritenuta in loro uso e che la mera presenza dell'auto non prova la loro partecipazione al reato; (2) Della Santina ha dedotto violazione dell'art. 81 cod. pen. relativo al reato continuato, sostenendo che la Corte di merito avrebbe individuato erroneamente come reato piu' grave il furto aggravato giudicato nel presente procedimento invece del reato di ricettazione già giudicato con sentenza irrevocabile, contendendo che il criterio corretto per individuare la violazione piu' grave sarebbe la determinazione in astratto (confronto delle pene edittali) e non la determinazione in concreto adottata dai giudici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha dichiarato il vizio inammissibile per essere una rilettura del merito (valutazione delle prove e riconoscimento delle persone), confermando che i giudici di merito hanno fornito motivazione coerente e non macroscopicamente illogica rispetto al riconoscimento della responsabilita' per il furto del 2 maggio 2018 (targa riconoscibile, accertamenti che collegano il veicolo agli imputati, analogia di condotta con gli altri episodi). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza infondata: ha richiamato il principio secondo cui, in caso di continuazione tra reati in parte gia' giudicati con sentenza irrevocabile e reati sub iudice, il giudice di cognizione puo' fare riferimento al criterio della pena effettivamente inflitta per i reati gia' definiti (ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p. e in linea con la giurisprudenza di legittimita'), e ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte dei giudici di merito, del criterio della determinazione della pena in concreto per individuare il reato piu' grave. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilievo della compenetrazione di più azioni partecipate (concorso di persone) nella commissione dei reati.
art. 81 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della continuazione e all'individuazione del reato piu' grave ai fini del cumulo e della determinazione della pena.
art. 624 cod. pen.
Norma base che definisce il reato di furto, applicata alle condotte contestate.
art. 625 n. 2 cod. pen.
Aggravante per il furto commesso con violenza sulle cose, valorizzata nel giudizio per due dei furti contestati.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato per il criterio con cui il giudice dell'esecuzione confronta pene da irrogare e gia' irrogate; principio esteso alla cognizione nel caso di reati in parte definiti da sentenza irrevocabile.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per l'opportunita' di considerare, nella comparazione delle violazioni in caso di continuazione con reati definiti, la pena gia' irrogata per i reati definitivi.
Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013 (Ciabotti) e giurisprudenza correlata
Principio generale: in caso di continuazione tra piu' fatti 'sub iudice', il reato piu' grave va individuato in astratto mediante confronto delle pene edittali. Tuttavia, la regola non si applica indistintamente quando alcuni reati sono gia' definiti: in tale ipotesi il giudice puo' confrontare la pena gia' inflitta con quella da irrogare.
Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018 (Assinnata) e altri arresti citati
Conferma la possibilita' per il giudice di cognizione di usare il criterio della pena gia' inflitta per reati definitivi ai fini della comparazione e dell'individuazione del reato piu' grave nella continuazione.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito: i motivi che si riducono a una diversa lettura delle prove sono inammissibili salvo macroscopica illogicita' della motivazione.
- Quando si contesta l'identificazione basata su immagini di videosorveglianza, e' necessario dimostrare vizi logici o incongruenze macroscopiche nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito; la semplice proposta di una lettura alternativa non e' sufficiente in Cassazione.
- In caso di continuazione fra reati in parte gia' definiti con sentenza irrevocabile e reati sub iudice, il giudice di cognizione puo' confrontare la pena effettivamente inflitta per i reati definitivi con la pena da irrogare per i reati attuali per individuare il reato piu' grave (criterio della pena concreta), conformemente all'art. 187 disp. att. c.p.p. e giurisprudenza consolidata.
- Se si intende impugnare la determinazione del reato piu' grave in continuita', occorre contestare la corretta applicazione dei criteri legali (astratto vs. concreto) e dimostrare che il giudice non ha rispettato il principio di parita' di trattamento tra pene omogenee o ha travisato norme applicabili; mera disputa numerica sulle pene non basta.
- Per tutelarsi efficacemente in casi analoghi, chi impugna dovrebbe: (a) indicare precise e concrete ragioni di illogicita' o contraddittorieta' nella motivazione; (b) se si contesta la comparazione delle pene, argomentare perche' la pena applicata in concreto non puo' essere considerata significativa o confrontabile con quella gia' irrogata; (c) ove possibile, proporre ricorso per cassazione su profili di diritto puro piuttosto che su rivalutazioni probatorie.
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