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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03027/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

La controversia trae origine dalla liquidazione del compenso spettante a un difensore d’ufficio per l’attività svolta in favore di una assistita. In primo grado l’opposizione al provvedimento di liquidazione era stata accolta, ma con riduzione di un terzo delle spese relative all’attività di recupero del credito ai sensi dell’art. 106-bis del D.P.R. n. 115/2002. Dopo un primo ricorso per cassazione accolto con rinvio, la Corte d’appello, in sede di rinvio, rideterminava il credito e compensava integralmente le spese, ritenendo che lo Stato non potesse farsi carico di spese eccessive o superflue. Il difensore d’ufficio ricorreva nuovamente per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in combinato con l’art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, deducendo che la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione e che, comunque, non era corretto considerare superflue o non congrue le procedure esecutive necessarie per dimostrare l’infruttuoso tentativo di recupero del credito; (2) violazione dell’art. 384 c.p.c., perché il giudice del rinvio si sarebbe discostato dal principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, oltre a non regolare le spese conformemente al dictum di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che, in caso di accoglimento dell’opposizione, le spese devono essere liquidate in favore della parte vittoriosa e non possono essere compensate sulla base di una valutazione ex post di congruità o proporzione tra credito da recuperare e costi delle procedure esecutive. Ha inoltre rilevato che l’art. 116 del D.P.R. n. 115/2002 impone l’esperimento delle procedure di recupero come condizione per la liquidazione del compenso, senza subordinare tale attività a una preventiva verifica di convenienza economica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, cui è stato demandato anche il regolamento di tutte le spese dei giudizi di merito e di legittimità, sulla base del principio di diritto enunciato in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; in caso di accoglimento dell’opposizione non era giustificata la compensazione integrale in favore della parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti previsti dalla norma; non è sufficiente una generica valutazione di sproporzione o eccessività delle spese sostenute.

  • art. 116 D.P.R. n. 115/2002

    Per la liquidazione del compenso del difensore d’ufficio è necessario l’esperimento delle procedure di recupero del credito, senza che il giudice possa pretendere una preventiva valutazione di congruità o convenienza ex ante.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione anche quanto alla regolazione delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione delle norme sostanziali e processuali indicate è stata dedotta come motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002

    Nel precedente giudizio era stata operata una riduzione delle spese relative all’attività di recupero del credito.

Massime di principio

  • Nella liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio, l’esperimento delle procedure di recupero del credito costituisce adempimento necessario e non può essere svalutato dal giudice con una valutazione ex post di convenienza economica.
  • La compensazione delle spese processuali è possibile solo nei casi espressamente previsti dall’art. 92 c.p.c.; non è legittima una compensazione fondata sulla sola sproporzione tra importo da recuperare e costi sostenuti.
  • Quando la Corte di cassazione cassa con rinvio indicando un principio di diritto, il giudice di rinvio deve attenersi anche alle indicazioni implicite sulla regolazione delle spese, senza introdurre criteri incompatibili con il dictum di legittimità.
  • In presenza di accoglimento dell’opposizione al provvedimento di liquidazione, la parte vittoriosa ha diritto, di regola, alla rifusione delle spese salvo specifica e rigorosa ricorrenza dei presupposti di legge per la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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