Cassazione Penale, Sentenza n. 16234/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava la motivazione e la violazione di legge relativa alla condanna per ricettazione di una somma di denaro (circa euro 16.200), deducendo l'insufficienza della valutazione probatoria sul reato presupposto e sugli elementi soggettivi e oggettivi della ricettazione, e censurando il trattamento sanzionatorio con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare si contestava che la Corte territoriale avesse ritenuto la provenienza delittuosa del denaro basandosi essenzialmente sulla mancanza di giustificazione del possesso, sulle modalità di occultamento e su condotte successive dell'imputato, senza fornire elementi specifici idonei a provare la certa provenienza da un reato presupposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Ha rilevato che la mancata giustificazione del possesso e le modalità di occultamento, da sole, non possono sorreggere la qualificazione di ricettazione se non è provata anche la provenienza delittuosa del denaro con ulteriori elementi significativi. Ha altresì osservato che fatti successivi dell'imputato (es. reati di droga commessi mesi dopo) non provano il collegamento con la somma rinvenuta. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, ha disposto la restituzione della somma sequestrata all'avente diritto e ha ordinato alla Cancelleria di comunicare immediatamente l'atto al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyemangm, Rv. 268643-01
La mancata giustificazione del possesso può costituire prova della conoscenza della illecita provenienza, ma non è sufficiente da sola a configurare il reato se non è provata anche la provenienza delittuosa del bene
Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727-01
In caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione non può essere desunta unicamente dalle modalità di occultamento e dalla mancanza di redditi leciti; sono necessari ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto
Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020-01
Occorre evitare un'estensione generalizzata della contestazione di reati come ricettazione o riciclaggio basata solo su prove logiche; devono emergere elementi concreti e significativi che colleghino il denaro a un reato presupposto
art. 626 cod. proc. pen.
citato nella decisione per l'adempimento procedurale
L'articolo viene richiamato per le comunicazioni procedurali successive all'annullamento senza rinvio, in particolare per l'obbligo della Cancelleria di informare il Procuratore generale per gli eventuali provvedimenti di competenza
Massime di principio
- La sola mancanza di giustificazione del possesso di denaro e le modalità di occultamento non bastano a provare la ricettazione: la procura deve dimostrare anche la provenienza delittuosa con elementi significativi e concreti
- Indizi successivi relativi a condotte delittuose dell'interessato non stabiliscono automaticamente il collegamento con somme rinvenute in precedenza
- Nel dubbio sulla provenienza il provvedimento di condanna e la confisca non possono reggersi su inferenze meramente logiche: è necessaria prova del reato presupposto o elementi equivalenti di certezza
- In caso di annullamento per inesistenza del fatto, le somme sequestrate devono essere restituite all'avente diritto
- Il ruolo della giurisprudenza di legittimità è quello di limitare pratiche di generalizzata ablazione di denaro contante evitando compressioni eccessive del diritto di proprietà senza adeguata prova
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