Cassazione Civile, Sentenza n. 23343/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli opponenti impugnavano un precetto notificato il 1.8.2016, con cui si chiedeva il pagamento di € 8.271,09 per prestazioni professionali rese su due ordinanze; deducevano: nullità del precetto per omissione dell'avvertimento di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c. (sovraindebitamento); incertezza sulla parte da escutere (indicazione contemporanea di più soggetti); mancata preventiva escussione del patrimonio sociale (per il solo Pazzaglia in proprio); mancata preventiva notifica del decreto ingiuntivo alla base delle ordinanze; intervenuto pagamento integrale di € 17.925,82. In cassazione hanno articolato dieci motivi tra i quali la rilevanza dell'omissione dell'avvertimento di legge, vizi di qualificazione della domanda (artt. 615-617 c.p.c.), vizio motivazionale per rinvio per relationem sulla responsabilità del socio accomandatario, mancata istruzione e sospensione del giudizio per pendenza di giudizio di falso, e la censura sulla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (omissione dell'avvertimento ex art. 480, comma 2): ha ritenuto tale omissione mera irregolarità e non causa di nullità del precetto, motivando che la novella normativa mira a promuovere le procedure di composizione della crisi e non a tutelare diritti soggettivi con termini di decadenza; ha poi osservato che la società ricorrente non aveva allegato di essere non assoggettabile al fallimento (condizione di ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento), per cui non poteva vantare danno. Il terzo motivo (vizio di motivazione per rinvio per relationem da un provvedimento collegiale sul punto della responsabilità del socio accomandatario) è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto insufficiente il richiamo per relationem alla precedente ordinanza senza esporne contenuti e svolgere autonoma valutazione critica, in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c.; perciò ha cassato la sentenza in quella parte e ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato, con valutazione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Altri motivi sono stati dichiarati inammissibili (perché attengono all'opposizione ad esecuzione e dovevano essere proposti con appello) o assorbiti; la condanna per lite temeraria è risultata assorbita in conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo. Inoltre la Corte ha dichiarato irricevibile una memoria di osservazioni prodotta tardivamente da Pazzaglia e censurato il comportamento processuale del difensore.
Norme richiamate
art. 480, comma 2, c.p.c.
Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore
La Corte ha stabilito che l'omissione di questo avvertimento costituisce mera irregolarità e non la nullità del precetto: la norma, introdotta dalla novella d.l. n.83/2015, mira a promuovere procedure di composizione della crisi e non introduce decadenze processuali tali da giustificare la nullità dell'atto.
legge 27 gennaio 2012, n.3 (artt. 6 ss.)
Le procedure di composizione della crisi (accordo, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio) sono strumenti che il precetto dovrebbe promuovere; la Corte richiama che l'accesso è soggetto a condizioni soggettive (non fallibilità) e che il ricorrente non ha dimostrato la propria legittimazione ad accedere, quindi non può lamentare la perdita di tale opportunità.
art. 7, comma 2, lett. a), legge n.3/2012
"La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo (...)"
La Corte ha richiamato la norma per affermare che soggetti assoggettabili al fallimento non possono utilmente invocare le procedure di sovraindebitamento; ciò ha inciso sul giudizio circa l'eventuale pregiudizio derivante dall'omissione dell'avvertimento.
art. 12, comma 5, legge n.3/2012
"La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo"
Usata per rafforzare il principio secondo cui la fallibilità del soggetto rende inammissibili o inefficaci le proposte nell'ambito della legge n.3/2012, incidendo sulla rilevanza dell'omissione dell'avvertimento per soggetti assoggettabili al fallimento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte ha ritenuto violato tale principio quando il Tribunale ha richiamato per relationem un precedente provvedimento senza esporre il contenuto e senza autonoma valutazione critica: la motivazione deve essere autosufficiente e consentire la verifica delle ragioni di fatto e di diritto.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per ricordare il minimo costituzionale della motivazione delle decisioni: il richiamo per relationem non esime il giudice dall'esporre le ragioni e la valutazione autonoma, pena nullità parziale della sentenza.
artt. 615-617 c.p.c.
Richiamati nella qualificazione delle domande come opposizione ad esecuzione: la Corte ha osservato che questioni attinenti all'an dell'azione esecutiva e alle eccezioni relative ai titoli vanno in genere trattate nell'ambito dell'opposizione ad esecuzione e che alcune censure sono state impropriamente proposte in cassazione (dove risultano inammissibili se attengono all'opposizione ex art.615).
art. 2304 c.c.
La norma (sulla responsabilità sussidiaria del socio) è stata al centro del motivo poi accolto: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale che si era limitato a richiamare un precedente provvedimento senza adeguata esplicazione e valutazione critica.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha spiegato che la condanna per lite temeraria decisa dal primo giudice risulta assorbita in conseguenza dell'accoglimento del motivo che ha portato alla cassazione parziale; non è stata invece confermata nella parte decisoria originaria.
art. 100 c.p.c.
Richiamato implicitamente per affermare che la società ricorrente non ha dimostrato un interesse processuale rilevante (ossia la propria idoneità ad accedere alle procedure di sovraindebitamento) e quindi non poteva dedurre danno dall'omissione dell'avvertimento.
art. 492, comma 2, c.p.c.
Richiamato a confronto: la Corte distingue l'avvertimento richiesto per il pignoramento (che presuppone decadenze e diritti processuali immediati) dall'avvertimento introdotto nell'art.480, comma 2, che ha finalità promozionali e non presuppone decadenze che giustifichino la nullità.
Massime di principio
- L'omissione dell'avvertimento ex art. 480, comma 2 (secondo periodo) c.p.c. è, secondo la Cassazione, mera irregolarità e non determina automaticamente la nullità del precetto: per ottenere un annullamento bisogna allegare e provare un concreto pregiudizio derivante dall'omissione (es. l'impossibilità di accedere tempestivamente a una procedura di composizione della crisi).
- Il soggetto che lamenta la perdita dell'opportunità di accedere alle procedure di sovraindebitamento deve dimostrare la propria legittimazione sostanziale ad accedervi (p.es. non essere assoggettabile al fallimento); società soggette al fallimento difficilmente possono vantare tale pregiudizio.
- Se il giudice si limita a richiamare per relationem provvedimenti terzi senza riprodurne i contenuti e senza svolgere autonoma valutazione critica, la motivazione è insufficiente e la decisione può essere annullata per violazione dell'obbligo motivazionale (art.111 Cost., art.132 c.p.c.).
- Questioni relative all'an dell'azione esecutiva, alla validità del titolo o alla opponibilità di provvedimenti formatisi in giudizio di cognizione devono essere solitamente dedotte nell'opposizione ad esecuzione o con i rimedi di impugnazione ordinari (appello) e non sono sempre proponibili in cassazione ove configurino censure di fatto o attengano all'opposizione ex art.615 c.p.c.
- Produzioni documentali tardive o memo non formalmente riconosciuti dal difensore possono essere dichiarati irricevibili; il comportamento processuale del difensore può essere censurato quando travalica le norme deontologiche e processuali.
- Se una censura processuale è dichiarata fondata e comporta la cassazione parziale della sentenza, le eventuali statuizioni accessorie (es. condanna per lite temeraria) possono risultare assorbite e devono essere riconsiderate dal giudice di rinvio.
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