Regolamento (UE) 2017/569
Regolamento delegato (UE) 2017/569 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all'esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce una regola tecnica uniforme per decidere quando sospendere o escludere dalla negoziazione i derivati collegati a uno strumento finanziario già sospeso o escluso. La disciplina si concentra sui derivati riferiti a un unico sottostante, ritenuti quelli con il nesso più stretto con lo strumento originario. L’obiettivo è preservare il regolare funzionamento del mercato e assicurare coerenza applicativa tra le diverse sedi di negoziazione previste dalla direttiva MiFID II.
Norme tecniche di regolamentazione sulla sospensione e sull’esclusione dalla negoziazione dei derivati collegati a uno strumento finanziario sospeso o escluso.
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori di mercati regolamentati, alle imprese di investimento e ai gestori di mercati che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o sistemi organizzati di negoziazione (OTF), con riferimento ai derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE. L’obbligo opera quando il derivato è relativo o riferito a un solo strumento finanziario e tale strumento finanziario è stato sospeso o escluso dalla negoziazione. Si applica negli Stati membri a decorrere dal 3 gennaio 2018, in modo direttamente applicabile e uniforme. Non disciplina espressamente ipotesi di derivati legati a panieri, indici o altri fattori multipli, salvo il richiamo nei considerando alla valutazione del nesso.
Norme tecniche di regolamentazione sulla sospensione e sull’esclusione dalla negoziazione dei derivati collegati a uno strumento finanziario sospeso o escluso
Il regolamento delegato (UE) 2017/569 integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) dettando norme tecniche di regolamentazione in materia di sospensione ed esclusione dalla negoziazione. La finalità, come emerge dai considerando, è assicurare un’applicazione uniforme tra le diverse sedi di negoziazione e preservare il regolare funzionamento del mercato quando viene meno la negoziazione dello strumento finanziario sottostante.
Finalità e logica della disciplina
Il legislatore delegato parte dall’idea che, in alcuni casi, la sola sospensione o esclusione dello strumento finanziario originario non sia sufficiente. Se il derivato ha un nesso particolarmente stretto con quel sottostante, la misura deve estendersi anche al derivato, altrimenti l’obiettivo di tutela della correttezza e dell’ordine del mercato potrebbe essere compromesso.
I considerando precisano che il criterio decisivo è la forza del collegamento tra derivato e sottostante:
- il collegamento è massimo quando il derivato dipende da un solo strumento finanziario;
- il collegamento è più debole quando il derivato dipende da un indice o da un paniere di strumenti finanziari;
- la capacità di determinare correttamente il prezzo del derivato risulta più compromessa nel primo caso.
Ambito soggettivo e oggettivo
La norma si applica ai gestori di mercati regolamentati, alle imprese di investimento e ai gestori di mercati che gestiscono MTF o OTF. L’oggetto della disciplina è costituito dai derivati rientranti nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE.
L’obbligo scatta quando:
- il derivato è relativo o riferito a un solo strumento finanziario;
- lo strumento finanziario sottostante è stato sospeso o escluso dalla negoziazione.
Regola operativa
L’articolo 1 impone la sospensione o l’esclusione dalla negoziazione del derivato nelle ipotesi sopra indicate. La formulazione è perentoria e non prevede margini discrezionali per i casi che rientrano nel criterio normativo del rapporto con un unico sottostante.
Rapporti con i doveri di gestione del mercato
I considerando ricordano che, al di là dell’ambito specifico del regolamento, il gestore della sede di negoziazione deve comunque garantire una negoziazione equa, ordinata ed efficiente. Se la sospensione o l’esclusione del sottostante mette a rischio tali condizioni anche per il derivato, il gestore può valutare misure adeguate, inclusa la sospensione o l’esclusione di propria iniziativa.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 3 gennaio 2018. Il testo ribadisce la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Sospensione o esclusione dei derivati collegati a un unico sottostante
Il gestore di un mercato regolamentato e l’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF sospendono o escludono dalla negoziazione il derivato di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE quando il derivato è relativo o riferito a un solo strumento finanziario e quest’ultimo è stato sospeso o escluso dalla negoziazione.
Coerenza con la disciplina MiFID II e funzione del nesso con il sottostante
I considerando chiariscono che la misura mira a evitare disfunzioni nella formazione del prezzo e a garantire una negoziazione equa, ordinata ed efficiente. La necessità di estendere la sospensione/esclusione ai derivati dipende dalla forza del nesso con il sottostante, risultando più intensa quando il derivato dipende da un solo strumento finanziario e meno forte quando dipende da panieri o indici.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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