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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/568

Regolamento delegato (UE) 2017/568 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce i criteri tecnici che i mercati regolamentati devono utilizzare per ammettere alla negoziazione diverse categorie di strumenti finanziari, verificando in particolare la loro liberamente negoziabilità e la possibilità di negoziazione equa, ordinata ed efficiente. Prevede regole specifiche per valori mobiliari, azioni, quote di organismi di investimento collettivo, derivati e quote di emissioni. Inoltre impone ai mercati regolamentati procedure per verificare il rispetto degli obblighi dell’emittente e per agevolare l’accesso alle informazioni pubblicate ai sensi del diritto UE.

Norme tecniche UE sui criteri e sulle procedure per l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati.

Ambito di applicazione

Si applica ai mercati regolamentati dell’Unione e, in concreto, ai valori mobiliari, alle azioni e quote di organismi di investimento collettivo, agli strumenti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE, nonché alle quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 11, della stessa direttiva. Incide anche sugli emittenti, in quanto disciplina la verifica del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e l’accesso alle informazioni pubblicate. Esclude ulteriori obblighi per le quote di emissioni già conformi alla direttiva 2003/87/CE. Si applica a decorrere dalla data indicata all’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati

Il regolamento delegato integra la direttiva 2014/65/UE con norme tecniche di regolamentazione volte a precisare quando uno strumento finanziario possa essere ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato. La logica di fondo, richiamata dai considerando, è assicurare mercati equi, ordinati ed efficienti, evitando restrizioni alla trasferibilità, asimmetrie informative e aggiramenti della disciplina settoriale applicabile.

Ambito oggettivo e criteri generali

Il testo disciplina i requisiti per l’ammissione di valori mobiliari, azioni, quote di organismi di investimento collettivo, derivati e quote di emissioni. L’elemento centrale è la verifica che lo strumento sia liberamente negoziabile e che la negoziazione possa svolgersi in modo equo, ordinato ed efficiente, sulla base di informazioni adeguate e di meccanismi di regolamento e consegna idonei quando necessario.

Valori mobiliari: libera negoziabilità e negoziazione ordinata

Ai sensi dell’articolo 1, un valore mobiliare è liberamente negoziabile se può essere trasferito senza restrizioni tra le parti e se i titoli della stessa categoria sono fungibili. Le restrizioni di trasferimento, in linea di principio, escludono tale qualificazione, salvo che sia improbabile una perturbazione del mercato. I titoli non interamente liberati possono comunque essere considerati liberamente negoziabili se esistono garanzie contro limitazioni alla negoziazione e se il pubblico dispone di informazioni sufficienti sulle relative implicazioni.

Per la valutazione della negoziazione equa, ordinata ed efficiente, l’articolo 2 impone al mercato regolamentato di considerare le informazioni da prospetto o comunque pubblicamente disponibili, incluse le informazioni finanziarie storiche, quelle sull’emittente e la panoramica delle attività. Per le azioni, rileva anche la distribuzione al pubblico. Per gli strumenti collegati a un sottostante, occorre inoltre verificare chiarezza contrattuale, affidabilità e accessibilità del prezzo del sottostante, sufficienza delle informazioni per la valutazione, correttezza del prezzo di regolamento e, se vi è consegna fisica, adeguate procedure di regolamento e consegna.

Quotazione ufficiale

L’articolo 3 prevede una presunzione importante: il valore mobiliare ammesso alla quotazione ufficiale ai sensi della direttiva 2001/34/CE, se la quotazione non è sospesa, è considerato liberamente negoziabile e negoziabile in modo equo, ordinato ed efficiente.

Azioni e quote di organismi di investimento collettivo

Per le azioni e quote di OICVM o di altri organismi di investimento collettivo, l’articolo 4 richiede anzitutto che la commercializzazione sia consentita nello Stato membro del mercato regolamentato. Per gli organismi aperti, il mercato deve valutare la distribuzione al pubblico, l’esistenza di dispositivi di market-making o di meccanismi alternativi di riscatto, e per gli ETF anche l’esistenza di tali meccanismi almeno quando il prezzo di mercato si discosta sensibilmente dal valore netto di inventario; è inoltre richiesta la pubblicazione periodica del NAV.

Per gli organismi chiusi, contano la distribuzione al pubblico e la trasparenza sul valore, assicurata tramite informazioni sulla strategia di investimento o pubblicazione periodica del NAV.

Derivati

L’articolo 5 disciplina l’ammissione degli strumenti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE. Il mercato regolamentato deve verificare la chiarezza delle condizioni contrattuali, l’affidabilità e l’accessibilità del prezzo o della misura del valore del sottostante, la disponibilità di informazioni sufficienti per valutare il derivato, la correttezza del meccanismo di determinazione del prezzo di regolamento e, se il contratto prevede o consente consegna fisica, l’esistenza di procedure adeguate di regolamento e consegna e di informazioni pertinenti sul sottostante.

Per alcuni derivati specificamente indicati ai punti 5, 6, 7 e 10, il requisito della pubblica accessibilità del prezzo del sottostante non si applica se il contratto consente con probabilità la divulgazione al mercato del prezzo o degli strumenti per valutarlo, se esistono adeguati dispositivi di vigilanza e se il mercato assicura corretto regolamento e consegna in linea con il contratto.

Quote di emissioni

L’articolo 6 stabilisce che le quote di emissioni riconosciute conformi alla direttiva 2003/87/CE sono ammissibili alla negoziazione su un mercato regolamentato senza ulteriori obblighi imposti dal presente regolamento.

Obblighi degli emittenti e accesso alle informazioni

L’articolo 7 impone ai mercati regolamentati di adottare e pubblicare sul proprio sito internet procedure per verificare il rispetto degli obblighi dell’emittente derivanti dal diritto dell’Unione. La verifica deve essere effettiva e commisurata alla natura dell’obbligo, anche tenendo conto della vigilanza svolta dalle autorità competenti. Le procedure devono spiegare i processi seguiti e il modo in cui l’emittente può dimostrare la conformità; inoltre, l’emittente deve essere informato dei propri obblighi al momento dell’ammissione e su richiesta.

L’articolo 8 richiede infine dispositivi facilmente accessibili, gratuiti e pubblicati sul sito del mercato per facilitare ai membri e partecipanti l’accesso alle informazioni pubblicate ai sensi del diritto dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla data prevista dall’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Criteri generali per i valori mobiliari

Un valore mobiliare è considerato liberamente negoziabile se può essere trasferito senza restrizioni tra le parti dell’operazione e se tutti i valori della stessa categoria sono fungibili. Le restrizioni al trasferimento escludono in linea di principio tale qualificazione, salvo che sia improbabile un impatto perturbativo sul mercato. I titoli non interamente liberati possono essere considerati liberamente negoziabili se sono previste garanzie contro restrizioni alla negoziabilità e se sono disponibili al pubblico informazioni sufficienti sulle condizioni di non completa liberazione e sulle conseguenze per gli azionisti.

Negoziazione equa, ordinata ed efficiente dei valori mobiliari

Per valutare se un valore mobiliare possa essere negoziato in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato deve considerare le informazioni pubbliche o da pubblicarsi ai sensi della direttiva 2003/71/CE, incluse informazioni finanziarie sugli esercizi passati, informazioni sull’emittente e una panoramica delle attività. Per le azioni, occorre considerare anche la distribuzione al pubblico. Per taluni valori mobiliari collegati a un sottostante, la valutazione richiede criteri su chiarezza del contratto, affidabilità e accessibilità del prezzo del sottostante, disponibilità di informazioni sufficienti, correttezza del meccanismo di pricing del regolamento e, se previsto il regolamento fisico, adeguate procedure di consegna e ottenimento delle informazioni sul sottostante.

Quotazione ufficiale

Il valore mobiliare ammesso alla quotazione ufficiale ai sensi della direttiva 2001/34/CE, purché la quotazione non sia sospesa, è considerato liberamente negoziabile e negoziabile in modo equo, ordinato ed efficiente.

Azioni e quote di organismi di investimento collettivo

Il mercato regolamentato deve verificare che la commercializzazione nel proprio Stato membro sia consentita. Per gli organismi di investimento collettivo aperti, la valutazione tiene conto della distribuzione al pubblico, di adeguati dispositivi di market-making o alternativi per il riscatto degli investitori, e, per gli ETF, dell’esistenza di tali meccanismi almeno nei casi di scostamento significativo dal valore netto di inventario; inoltre, è richiesta trasparenza sul valore tramite pubblicazione periodica del NAV. Per gli organismi chiusi, contano la distribuzione al pubblico e la trasparenza sul valore attraverso informazioni sulla strategia di investimento o pubblicazione periodica del NAV.

Derivati

Per gli strumenti finanziari derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE, il mercato regolamentato deve accertare la chiarezza delle condizioni contrattuali, l’affidabilità e accessibilità del prezzo del sottostante, la disponibilità di informazioni sufficienti per valutare il derivato, la correttezza del prezzo di regolamento e, se previsto il regolamento fisico, l’esistenza di procedure adeguate di consegna e di accesso alle informazioni sul sottostante. Per i derivati di cui ai punti 5, 6, 7 e 10, il requisito di accessibilità pubblica del prezzo del sottostante non si applica se il contratto consente verosimilmente la divulgazione al mercato del prezzo o degli strumenti per valutarlo, se esistono adeguati dispositivi di vigilanza e se il regolamento/consegna avvengono correttamente secondo le condizioni contrattuali.

Quote di emissioni

Le quote di emissioni riconosciute conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, richiamate dall’allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, sono ammissibili alla negoziazione su un mercato regolamentato senza ulteriori obblighi imposti dal presente regolamento.

Verifica degli obblighi dell’emittente

Il mercato regolamentato deve adottare e pubblicare sul proprio sito web procedure per verificare il rispetto, da parte dell’emittente, degli obblighi imposti dal diritto dell’Unione. La verifica deve essere effettiva e calibrata sulla natura dell’obbligo, tenendo conto delle attività di vigilanza delle autorità competenti. Le procedure devono descrivere i processi usati e il modo migliore con cui l’emittente può dimostrare la conformità. L’emittente deve essere informato dei propri obblighi al momento dell’ammissione alla negoziazione e su sua richiesta.

Accesso alle informazioni pubblicate

Il mercato regolamentato deve predisporre dispositivi facilmente accessibili, gratuiti e pubblicati sul proprio sito internet per agevolare l’accesso dei membri o partecipanti alle informazioni pubblicate ai sensi del diritto dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla data indicata all’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaristrumenti finanziaritrasparenzaorganismi di investimento collettivoabusi di mercato

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