Cassazione Penale, Sentenza n. 16899/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che, pur assolvendo per il reato di cui all'art. 323 c.p. (perché il fatto non è più previsto dalla legge), aveva confermato la sussistenza di reati connessi all'edilizia (art. 44 lett. b) DPR 380/01 e art. 481 c.p.) e rideterminato la pena per i residui reati. I motivi di cassazione dedotti erano: (1) violazione di norme e carenza di motivazione perché la Corte non avrebbe valutato adeguatamente la consulenza tecnica di parte attestante la conformità urbanistica dell'opera (in particolare la distanza dall'asse della via Piave) e non avrebbe individuato la condotta contributiva del ricorrente, nonché il possibile errore nel firmare la domanda di permesso basata su documentazione infedele; (2) violazione e carenza di motivazione in relazione all'art. 44 lett. b) DPR 380/01 per la presunta illegittimità macroscopica del permesso di costruire derivante da vizi procedimentali nella variante al PPE del 2012, con la censura che la Corte avrebbe indebitamente esteso la fattispecie contravvenzionale a profili procedurali amministrativi (in contrasto con il principio di legalità) e non avrebbe adeguatamente considerato l'errore scusabile/ignoranza inevitabile del ricorrente nonostante la riconducibilità al vantaggio urbanistico e la sua qualifica di committente non esperto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, in questa sede, le censure nuove di carattere essenzialmente fattuale e procedimentale relative alla presunta illegittimità delle delibere di variante al PPE, e ha ribadito il potere/dovere del giudice penale di sindacare in via incidentale la legittimità sostanziale degli atti amministrativi che costituiscono presupposto del reato edilizio. La Corte ha confermato che la falsità delle attestazioni di conformità urbanistica (art. 481 c.p.) non era limitata alla sola questione delle distanze dall'asse viario ma riguardava la non conformità complessiva dell'opera rispetto al PRG e al PPE del 1987, non sanata dalle delibere di variante illegittime. Ha inoltre ritenuto che il ricorrente, per la sua posizione (es. ruolo nella commissione urbanistica, attività imprenditoriale) e per il vantaggio conseguito, non potesse invocare un errore scusabile: la sua consapevolezza e partecipazione morale alla attestazione falsa risultano adeguatamente motivate. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen.
La Corte d'appello aveva assolto per questo reato perché il fatto non è più previsto come reato; citato come riferimento alla sentenza di merito ma non oggetto della conferma in Cassazione
art. 481 cod. pen.
Rilevata la falsità nella attestazione della conformità urbanistica del progetto; la Corte ha confermato che la falsità riguarda la non conformità complessiva dell'opera e che il committente può concorrere nel reato quando i fatti e il suo ruolo dimostrano consapevolezza o partecipazione morale
art. 44 lett. b) DPR 380/01
Valutata la sussistenza della contravvenzione edilizia anche nel quadro della verifica, in via incidentale, della legittimità sostanziale del titolo edilizio; la Corte ha escluso che la deduzione di vizi procedimentali presentata per la prima volta in Cassazione potesse essere esaminata in questa sede se costituisce valutazione di fatto
art. 47 cod. pen.
Richiamato nel discorso sull'errore di diritto e sull'ignorantia legis; la Corte distingue tra errore sulla norma extrapenale e l'esame della scusabilità dell'ignoranza della norma rilevante
art. 5 cod. pen.
Richiamato nel contesto della valutazione della rilevanza dell'ignorantia legis scusabile come possibile causa di esclusione della colpevolezza, rimandando alla valutazione delle conoscenze e capacità del soggetto
art. 21 octies comma 2 L. 241/90
Citato per illustrare la limitazione dell'annullabilità degli atti amministrativi per vizi di procedimento o forma quando l'amministrazione dimostri l'assenza di pregiudizio; usato a supporto della distinzione tra i piani amministrativo e penale
DM 1444/1968 art. 3
Richiamato nella valutazione tecnica/urbanistica (volume edificabile) come parametro tecnico rispetto al quale è stata ritenuta l'irregolarità della volumetria prevista nelle delibere di variante
Massime di principio
- Il giudice penale può sindacare in via incidentale la legittimità sostanziale di atti amministrativi (es. permesso di costruire) quando tali atti costituiscono il presupposto del reato edilizio; la mera esistenza del titolo non esime dall'accertamento della conformità urbanistica.
- Le censure basate su deduzioni essenzialmente fattuali o su valutazioni amministrative nuove sollevate per la prima volta in Cassazione sono, di regola, inammissibili; questioni di merito devono essere sollevate e documentate nei gradi di merito.
- Il committente di lavori può essere ritenuto concorrente nel reato di falsa attestazione (art. 481 c.p.) se emergono elementi concreti che dimostrino la sua conoscenza, ruolo attivo o vantaggio dalla condotta (es. ruolo in commissione urbanistica, attività imprenditoriale, firma della domanda con l'attestazione).
- L'errore di diritto o l'ignoranza della norma extrapenale può essere valutato come causa di esclusione della colpevolezza solo se l'ignoranza è inevitabile alla luce delle conoscenze e delle capacità del soggetto; il giudice valuta il processo formativo della volontà e il profilo soggettivo dell'agente.
- Per difendersi efficacemente in fatti edilizi, il ricorrente deve fornire nei gradi di merito prove tecniche e documentali (es. consulenze tecniche, atti amministrativi utili) che dimostrino la conformità sostanziale dell'opera e l'assenza di contributo colpevole alla falsificazione delle attestazioni.
- La distinzione tra vizi di diritto/giuridici e fatti amministrativi è cruciale: atti amministrativi e procedure interne sono, in parte, "fatti" che richiedono prova e valutazione di merito; la Cassazione non sostituisce il giudizio di fatto dei giudici di merito.
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