Cassazione Penale, Sentenza n. 23128/2025 del 20/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato loro ascritto e aveva modificato le statuizioni civili. Tonini ha dedotto due motivi incentrati sul presunto travisamento della prova: in particolare sostiene che la persona offesa detenesse l'originale di un certificato azionario (Tonini Finance) e che l'errata valutazione di tale prova incida sulla quantificazione del danno e della provvisionale. Palazzini ha dedotto un motivo unico, affermando vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) relativi sia all'elemento oggettivo che soggettivo del reato e lamentando la mancata considerazione del ruolo del figlio della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Palazzini, la Corte ha ritenuto il ricorso un mero riesame di merito e genericamente formulato, privo dell'indicazione di un specifico vizio di legittimità della motivazione così come richiesto dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; pertanto la doglianza è inammissibile perché si limita a ribadire argomenti già valutati in sede di merito. Quanto a Tonini: il primo motivo è stato ritenuto non consentito (inammissibile) perché si tratta di una 'doppia conforme' e la censura per travisamento della prova non era stata dedotta in appello (violazione della catena devolutiva), oltre a risultare generica e non dimostrare la decisività dell'asserito travisamento; il secondo motivo (sulla provvisionale) è manifestamente infondato poiché la determinazione di una provvisionale non è sindacabile in Cassazione. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e alla multa di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile come liquidato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
Regola i vizi di motivazione sindacabili in Cassazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). La Corte ha richiamato che la censura può riguardare solo tali difetti e non consente un riesame del merito; l'illogicità rilevante deve essere manifesta.
art. 606 cod. proc. pen., comma 3
Stabilisce limiti alla deduzione in Cassazione di censure non valutate in sede di appello. La Corte ha escluso la deducibilità del travisamento della prova in presenza di 'doppia conforme' se la questione non era stata sollevata in appello.
art. 610 cod. proc. pen., comma 5
Norma procedurale relativa alla trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti: la Corte ha trattato il ricorso in camera di consiglio in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti.
art. 611 cod. proc. pen., comma 1-bis e ss.
Richiamate in relazione alle modalità di trattazione collegiale e assenza di trattazione orale: la Corte ha applicato le disposizioni sulla trattazione in camera di consiglio.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e ad una somma a titolo di ammenda.
artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione ai motivi generici o aspecifici che determinano l'inammissibilità: la Corte ha ritenuto che alcune doglianze fossero generiche e quindi inammissibili ai sensi di tali disposizioni.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione giudica la legittimità (non il merito): non è consentito proporre letture alternative dei fatti, ma solo dedurre vizi specifici di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità).
- In presenza di 'doppia conforme' (sentenze di primo e secondo grado che adottano le stesse valutazioni), non è ammissibile sostenere un travisamento della prova in Cassazione quando la censura non è stata sollevata in appello; la catena devolutiva impone che le questioni siano dedotte in appello.
- Le censure generiche o che si risolvono in una riproposizione del merito sono inammissibili: il ricorso per Cassazione deve indicare con precisione il vizio di diritto o di motivazione rilevante ai fini di legittimità.
- La quantificazione o attribuzione di una provvisionale, quando la condanna al risarcimento è generica, non è sindacabile in Cassazione; la provvisionale è destinata ad essere travolta dalla liquidazione definitiva e quindi la relativa determinazione non è oggetto tipico di ricorso per Cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche e sanzionatorie (spese processuali e ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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