Sentenza del 29/09/2022 n. 2919 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Imposte sui redditi - Accertamento - Conti correnti bancari - Soggetti terzi - Intestazione - Contribuente - Riferibilità - Presunzione - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento fiscale basato su movimentazioni e giacenze di conti correnti intestati a soggetti terzi (amministratori, dipendenti, coniuge e familiari conviventi). L'Amministrazione ha ritenuto che le somme depositate o i movimenti bancari, pur essendo formalmente intestati a terzi, fossero da riferire alla sfera economica del contribuente e costituenti reddito imponibile non dichiarato.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile una presunzione semplice, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che collega direttamente il reddito accertato all'intestazione dei conti a determinati soggetti terzi (amministratori, dipendenti, coniuge e familiari conviventi). Tale presunzione è reversibile e ammette prova contraria: in mancanza di elementi idonei a confutarla, l'accertamento è stato confermato e le somme sono state imputate alla sfera economica del contribuente.
Norme richiamate
Codice civile
La norma è stata interpretata nel senso che consente l'uso di presunzioni semplici per dimostrare la riferibilità di elementi di reddito al contribuente quando risultano rapporti economici con soggetti terzi indicati (amministratori, dipendenti, coniuge, familiari conviventi); tali presunzioni ammettono prova contraria a carico del contribuente.
Massime di principio
- Quando conti correnti sono intestati a soggetti legati al contribuente (amministratori, dipendenti, coniuge, familiari conviventi) l'Amministrazione può fare ricorso a una presunzione semplice per imputare le giacenze o i movimenti al contribuente.
- La presunzione ex art. 2729 c.c. è reversibile: il contribuente ha l'onere di fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva autonomia patrimoniale e reddituale del terzo o l'assenza di collegamento economico con il contribuente.
- Le prove efficaci per il contribuente possono includere documentazione che attesti l'origine lecita e autonoma delle somme (contratti di lavoro, buste paga, atti di donazione, rendicontazioni bancarie chiare, dichiarazioni fiscali dei terzi) e l'effettivo utilizzo esclusivo dei conti da parte dei terzi.
- Per soggetti terzi non ricompresi nelle categorie indicate (estranei non conviventi o senza rapporti di amministrazione/impiego) la riferibilità al contribuente richiede elementi indiziari più forti; la presunzione semplice può essere meno agevole da sostenere.
- In caso di conti cointestati o di strumenti finanziari con intestazioni articolate, occorre valutare natura giuridica e disponibilità effettiva delle somme: la semplice intestazione non è sempre sufficiente se il contribuente dimostra la mancanza di potere di disposizione economica.
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