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Sentenza

Sentenza del 29/09/2022 n. 28432 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca impugnava l'irrogazione di sanzioni relative alla mancata comunicazione di un trasferimento di Euro 39.000.000 verso l'estero effettuato da Confcommercio su conto intestato a Garlsson, deducendo: 1) assenza dell'obbligo di segnalazione perché si trattava di un deposito cauzionale infruttifero non soggetto alla normativa sul monitoraggio fiscale (D.L. n.167/1990); 2) nullità dell'atto sanzionatorio per omessa allegazione del preliminare di compravendita richiamato nella motivazione; 3) erronea applicazione della sanzione percentuale (art.5 D.L. 167/1990) invece di quella fissa prevista per violazioni formali (art.7); 4) violazione del principio di proporzionalità e rilievo di questioni comunitarie e costituzionali; 5) esistenza di incertezza normativa oggettiva (contraddittorietà della prassi amministrativa, circolare 45/E/2010); 6-8) richieste di riduzione della sanzione fino al minimo o alla metà del minimo per manifesta sproporzione ai sensi del D.Lgs. n.472/1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: 1) l'obbligo per gli intermediari di mantenere evidenza e comunicare trasferimenti verso l'estero ha portata ampia e opera anche indipendentemente dalla natura 'fruttifera' del deposito; 2) la banca non ha dimostrato nei modi richiesti l'effettiva rilevanza del preliminare richiamato nell'atto sanzionatorio (motivo inammissibile per mancata autosufficienza); 3) la sanzione percentuale prevista dall'art.5 D.L. n.167/1990 è applicabile (la sanzione prevista dall'art.7 riguarda esclusivamente le modalità formali di trasmissione); 4) il giudice di merito ha motivatamente rideterminato la sanzione al 15% in applicazione dello ius superveniens e ciò non contrasta con i principi di proporzionalità comunitari o costituzionali; 5) non ricorre l'incertezza normativa oggettiva che esenterebbe dalla sanzione. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese (Euro 13.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167, artt. 1, 5, 7

    Art.1 impone agli intermediari di mantenere evidenza dei trasferimenti da/verso l'estero sopra la soglia; art.5 prevede la sanzione pecuniaria percentuale (10-25%/25% ai tempi); art.7 regola le modalità formali di comunicazione e le sanzioni per violazione delle modalità tecniche, distincte dalla violazione dell'obbligo sostanziale di segnalazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, art. 13

    Richiamato per la quantificazione delle sanzioni amministrative in combinato disposto con le norme sulle modalità formali di comunicazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 6 e 7

    Art.6 (esimente per incertezza normativa): la Corte richiede oggettiva impossibilità di individuare la norma; art.7 disciplina i criteri di determinazione e le riduzioni della sanzione, compresa la possibilità di mitigazione fino a mezzeria del minimo in casi straordinari (recentemente modificata).

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Rilevata in relazione ai requisiti di conoscibilità degli atti richiamati nella motivazione dell'atto impositivo; la mancanza di allegazione di atti può rendere inammissibile il ricorso se non provati i concreti elementi integrativi.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 16 (modifica art.7 D.Lgs. 472/1997)

    Modifica formale della disciplina delle riduzioni sanzionatorie (eliminazione del termine 'eccezionali'), ma la Corte ritiene che la valutazione della congruità della sanzione resti appannaggio del giudice di merito.

  • Costituzione (artt. 3 e 117)

    Citati in relazione a questioni di ragionevolezza e di conformità al diritto dell'Unione; la Corte ha ritenuto non fondate le censure di illegittimità costituzionale rispetto a questi principi.

  • Trattato UE (art. 5 TUE) e TFUE (art. 63)

    Richiamati per il principio di proporzionalità e la libertà di circolazione dei capitali; la Corte ha ritenuto compatibile il regime sanzionatorio nazionale con tali principi nella fattispecie.

  • Codice Civile, art. 1767

    Richiamato nella censura iniziale della banca (riferito alla natura del deposito), ma la Corte ha ritenuto che i fatti di causa non dimostrassero l'assenza dell'obbligo di segnalazione.

Massime di principio

  • L'obbligo per gli intermediari di mantenere evidenza e comunicare trasferimenti verso l'estero ha una portata ampia e sussiste indipendentemente dalla circostanza che l'operazione produca o meno reddito tassabile in Italia; la natura 'infruttifera' del deposito non esonera automaticamente l'intermediario.
  • La sanzione prevista dall'art.5 del D.L. n.167/1990 (percentuale sull'importo trasferito) è diretta alla violazione sostanziale dell'obbligo di segnalazione; le sanzioni legate alle modalità formali di trasmissione (art.7) sono distinte e non alternative automatiche.
  • La possibilità di ottenere riduzioni della sanzione (compresa la mitigazione ex ius superveniens o ai sensi del D.Lgs. n.472/1997) è valutata dal giudice di merito con apprezzamento di fatto: la Corte di legittimità non rivaluta discrezionalmente la congruità del quantum quando ben motivata.
  • La difesa basata su presunta nullità per mancata allegazione di atti richiamati dall'atto impositivo richiede prova concreta e autosufficiente in sede di ricorso; l'omessa trascrizione dei passi rilevanti rende il motivo inammissibile.
  • L'esimente per 'incertezza normativa oggettiva' è applicabile solo in presenza di un'effettiva e accertabile impossibilità di individuare con sicurezza la norma applicabile (indici rigorosi); la contraddittorietà di prassi amministrative/circolari va documentata e valutata dal giudice.
  • Questioni di compatibilità con il diritto UE e principi di proporzionalità devono essere fondate e dimostrate: gli Stati hanno margine nella scelta delle sanzioni purché non eccedano quanto necessario a perseguire gli obiettivi legittimi e rispettino i diritti fondamentali.

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