Sentenza del 29/09/2022 n. 739 - Corte di Giustizia UE
Causa C-235/21 - IVA - Fatturazione - Art.203, Direttiva CEE n.112 del 2006 - Contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno - Soggetto debitore dell'IVA - Mancata emissione della fattura - Contratto scritto - Assimilazione a fattura - Condizione - Lease back - Art.21, D.P.R. n.633 del 1972.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'IVA relativa a un contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno (sale-and-leaseback) nel quale era indicato l'importo dell'IVA ma le parti non avevano emesso fattura. Si discuteva se tale contratto potesse essere considerato una fattura ai sensi dell'art. 203 della direttiva 2006/112/CE e, quindi, se consentisse l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA; in particolare si chiedeva se fosse necessario che il contratto contenesse tutti i dati formali previsti dal capo sulla fatturazione e se fosse rilevante l'intenzione esplicita delle parti di considerarlo equivalente a una fattura.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'art. 203 della direttiva 2006/112/CE va interpretato nel senso che un contratto di sale-and-leaseback può essere considerato fattura se: (i) menziona l'IVA e (ii) contiene le informazioni necessarie — richiamabili alle disposizioni sulla "contentezza delle fatture" (Sezione 4 del Capo 3, Titolo XI) — tali da permettere all'amministrazione finanziaria di determinare se sono soddisfatti i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione dell'IVA. Non è necessario dimostrare l'intenzione soggettiva delle parti che il contratto sia assimilato a fattura; spetta invece al giudice di rinvio valutare, alla luce delle circostanze del caso e del contenuto contrattuale, se le informazioni siano effettivamente presenti (ad es. anche se l'aliquota non è espressamente indicata, purché sia desumibile). La sentenza richiama pure il principio di neutralità dell'IVA e l'obiettivo di prevenire il rischio di perdita di gettito fiscale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, art.203
L'IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura
La Corte interpreta l'art.203 nel senso che un documento che indichi l'IVA può costituire 'fattura' se contiene le informazioni necessarie per verificare i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione
Direttiva 2006/112/CE, art.218
Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo
Un documento diverso dall'intestazione 'fattura' può essere riconosciuto come fattura se soddisfa le condizioni previste dal capo sulla fatturazione
Direttiva 2006/112/CE, art.219
Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale
La norma disciplina l'assimilazione di documenti alla fattura; la Corte la collega alla necessità che il documento dia le informazioni richieste per accertare il diritto alla detrazione
Direttiva 2006/112/CE, art.226 (estratti)
Nelle fatture ... sono obbligatorie ai fini dell'IVA soltanto le indicazioni seguenti: 9) l'aliquota IVA applicata; 10) l'importo dell'IVA da pagare
Le indicazioni obbligatorie mirano a consentire alle autorità di verificare sia l'imposta dovuta sia l'esistenza del diritto alla detrazione; mancanze formali possono essere tollerate se le informazioni sostanziali sono comunque disponibili
ZDDV-1 (legge slovena sull'IVA), art.67
Per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, un soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti: a) per le detrazioni ... il soggetto passivo deve far redigere una fattura ...
La normativa nazionale collega l'esercizio del diritto alla detrazione alla produzione di una fattura, ma la Corte UE consente che anche altri documenti possano essere considerati fatture se contengono le informazioni necessarie
ZDDV-1, art.76
L'IVA è dovuta: ... 9) da chiunque indichi tale imposta in una fattura
Riproduce il principio secondo cui l'indicazione dell'IVA in un documento può far nascere l'obbligo di versamento, principio applicato dalla Corte UE alla valutazione dei contratti come possibili fatture
ZDDV-1, art.81, par. 8
Ai fini della presente legge, tutti i documenti in forma cartacea o elettronica che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 80.a a 84.a della presente legge sono considerati fatture
La norma nazionale già prevede l'assimilazione di documenti a fatture se soddisfano i requisiti formali; la Corte UE richiede che il documento contenga le informazioni necessarie a verificare i requisiti sostanziali
Massime di principio
- Un contratto può essere considerato fattura ai fini dell'IVA se indica l'importo dell'IVA e contiene le informazioni necessarie per permettere all'amministrazione finanziaria di verificare i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione (non è richiesta l'intenzione soggettiva delle parti).
- Gli obblighi formali della fattura (elencati nella Sezione 4 del Capo 3, Titolo XI della direttiva) mirano a consentire i controlli; la loro assenza non impedisce automaticamente la detrazione se le informazioni sostanziali sono comunque disponibili.
- Spetta al giudice nazionale valutare, caso per caso, se il documento (es. un contratto sale-and-leaseback) contiene dati sufficienti: importo IVA, aliquota (o la possibilità di desumerla), soggetti coinvolti, natura dell'operazione e elementi che consentono di stabilire la sussistenza dell'operazione imponibile.
- La possibilità per l'amministrazione di prevenire il rischio di perdita di gettito fiscale prevale: se le informazioni consentono tale verifica, il diritto alla detrazione non può essere negato per semplici carenze formali.
- Tuttavia, il riconoscimento di un contratto come fattura non esonera dall'obbligo generale di emettere fattura né da eventuali responsabilità connesse all'indicazione dell'IVA in un documento; le autorità fiscali possono comunque accertare l'effettiva imponibilità dell'operazione.
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