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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20485/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Restano ferme la sentenza di merito e la conferma della condanna per furto aggravato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pavia per furto aggravato. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse erronea; la Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere una diversa lettura delle prove, preclusa in sede di legittimità, e perché non individuava specifici travisamenti delle emergenze processuali, a fronte di una motivazione di merito basata sulle dichiarazioni della persona offesa e su plurimi riscontri esterni. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, lamentando anche la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; anche tale censura è stata giudicata inammissibile per la mancanza di una concreta illustrazione delle ragioni poste a sostegno della doglianza.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Non citato.

  • art. 533 c.p.p.

    al di là di ogni ragionevole dubbio

    La censura del ricorrente richiamava la regola di giudizio sull'affermazione di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era priva di adeguata specificazione e quindi inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, perché il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo giudizio di merito.
  • La censura per vizio di motivazione è inammissibile se non indica in modo specifico quali sarebbero i travisamenti delle risultanze processuali decisivi per la decisione.
  • Quando la sentenza di merito fonda l'affermazione di responsabilità su dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili e su elementi di riscontro esterno, il ricorso che non si confronti specificamente con tali argomenti non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La deduzione della violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio deve essere sorretta da ragioni concrete e specifiche; formulazioni generiche o assertive non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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