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Sentenza

Sentenza del 22/05/2017 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Lecco

IVA - Agevolazioni prima casa - Revoca agevolazione - Legittimato passivo - Solidarietà in capo al venditore - Soggetto passivo IVA - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’avviso di liquidazione con cui gli era stata richiesta la maggiore IVA conseguente alla revoca dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa. La revoca derivava dalla dichiarazione dell’acquirente, ritenuta mendace, circa la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione e la classificazione dell’immobile come abitazione non di lusso. Il venditore ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere il soggetto cui imputare la decadenza dal beneficio.

La decisione

La contestazione è stata accolta: l’avviso di liquidazione notificato al venditore è nullo per difetto di legittimazione passiva. La solidarietà prevista dall’art. 57 del d.P.R. 131/1986 non è applicabile, poiché si riferisce all’imposta di registro e non consente di imputare al venditore la maggiore IVA derivante dalla revoca dell’agevolazione prima casa. La maggiore imposta deve essere accertata nei confronti dell’acquirente, la cui dichiarazione sui requisiti agevolativi instaura un rapporto diretto con l’Amministrazione finanziaria. Il venditore non è quindi responsabile della scelta dell’acquirente di applicare il regime agevolato.

Norme richiamate

  • Art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma sulla solidarietà passiva prevista per l’imposta di registro non si applica alla maggiore IVA richiesta a seguito della revoca dell’agevolazione prima casa.

  • Agevolazione IVA prima casa con aliquota del 4%

    La revoca del beneficio per mancanza dei requisiti deve essere contestata al soggetto che ha dichiarato di possederli, normalmente l’acquirente, e non al venditore soggetto passivo IVA.

Massime di principio

  • Quando la decadenza da un’agevolazione fiscale dipende da una dichiarazione resa dall’acquirente, l’accertamento deve essere normalmente rivolto a quest’ultimo, in quanto titolare del rapporto diretto con l’Amministrazione finanziaria.
  • Il venditore soggetto passivo IVA non diventa automaticamente responsabile della maggiore imposta dovuta per la revoca dell’agevolazione prima casa concessa sulla base delle dichiarazioni dell’acquirente.
  • La solidarietà prevista per una determinata imposta, come quella dell’art. 57 del d.P.R. 131/1986 per l’imposta di registro, non può essere estesa automaticamente all’IVA senza una specifica previsione normativa.
  • In casi analoghi occorre distinguere tra la responsabilità del venditore per l’applicazione dell’aliquota in fattura e la responsabilità dell’acquirente per la veridicità dei requisiti personali e oggettivi dichiarati per ottenere il beneficio.

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