Cassazione Penale, Sentenza n. 16896/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti concorrenti, con SABBATINO e altri, in vari reati tributari. Le censure principali sono: vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla riqualificazione e alla sussistenza dei reati contestati (dichiarazione infedele art. 4 d.lgs. n. 74/2000; dichiarazione fraudolenta art. 3 d.lgs. n. 74/2000; indebita compensazione art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000), con particolare rilievo alla qualificazione dei fatti come semplice attività professionale di consulenza e alla presunta inidoneità delle intercettazioni a provare una partecipazione consapevole. Sono state anche dedotte censure sulla determinazione e ripartizione della confisca per equivalente (richiamando i principi delle Sezioni Unite "Massini") e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; il PORTA ha inoltre dedotto il mancato superamento della soglia di punibilità per il reato di indebita compensazione, posto che gli F24 a lui riconducibili sarebbero stati modesti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha, in parte, accolto il ricorso limitatamente al profilo della prescrizione relativo al capo 11) ascritto a PORTA Luca: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per quel capo perché il reato è estinto per prescrizione, ha eliminato la porzione di pena relativa (mesi sei di reclusione) e ha revocato la confisca per equivalente quantificata in Euro 110.051,75 connessa a quel capo. Per il resto i ricorsi sono stati respinti: il ricorso di PORTA è rigettato nella restante parte; i ricorsi di CAPASSO e OZZELLA sono rigettati e questi ultimi sono condannati al pagamento delle spese processuali. La Corte ha confermato la valutazione di merito circa la partecipazione consapevole dei ricorrenti alle condotte dichiarative e fraudolente ove non annullate per prescrizione, ritenendo assorbenti e congrue le risultanze documentali e captative valutate da primo e secondo grado.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 3)
Articolazione della fattispecie di dichiarazione fraudolenta: la Corte l'ha ritenuta applicabile quando la presentazione di una dichiarazione con credito IVA inesistente deriva da operazioni simulate (es. cessione fittizia di ramo d'azienda) finalizzate a creare un credito fittizio
d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 4)
Dichiarazione infedele: la norma è stata applicata per qualificare le condotte consistenti nell'indicazione in dichiarazione di poste fittizie e credito IVA inventato; la Corte ha ritenuto che il credito fittizio costituisca profitto autonomo del reato
d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 10‑quater)
Indebita compensazione: richiamata per valutare la punibilità e la soglia di punibilità; la Corte ha ritenuto necessario il riferimento agli F24 effettivamente utilizzati per valutare la soglia, e ha annullato per prescrizione la posizione relativa a tale capo per PORTA
d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 12‑bis)
Confisca del profitto: la Corte ha affrontato la distinzione tra confisca diretta e per equivalente nei reati tributari, conformandosi all'orientamento che ritiene possibile la confisca diretta quando il vantaggio (risparmio d'imposta) sia nella disponibilità del soggetto; la confisca per equivalente può assumere natura sanzionatoria quando colpisce persone fisiche diverse dall'ente beneficiario del vantaggio
codice penale (art. 62‑bis)
Riferito alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto infondato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce della pervasività e gravità delle condotte
cod. proc. pen. (art. 618 e richiamo alla giurisprudenza S.U. "Massini")
Richiami alla disciplina e alla giurisprudenza sulla ripartizione della confisca in caso di concorso: la sentenza ha discusso l'applicazione dei principi Massini e l'impossibilità, nei reati tributari dichiarativi, di sempre ripartire il profitto singolarmente tra i correi quando il vantaggio è unitario e beneficia l'ente
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., "Massini" e pronunce successive della Terza Sezione)
La Corte ha richiamato e declinato gli insegnamenti delle Sezioni Unite Massini e delle pronunce successive della Terza Sezione: in particolare la qualificazione della confisca diretta vs. per equivalente nei reati tributari e la possibilità di applicare la confisca per equivalente, con natura sanzionatoria, nei confronti dei soggetti fisici coinvolti quando il profitto si realizza unitariamente in favore dell'ente
Massime di principio
- Le intercettazioni, se valutate nel contesto e con criterio di linearità logica, possono costituire prova diretta di partecipazione consapevole: per superare la valutazione di merito è necessario dimostrare un travisamento decisivo e incontestabile del contenuto
- La qualifica di "consulente fiscale" non esclude responsabilità penale: il consulente che non si limiti a mera prestazione tecnica ma concorra fattivamente (es. convincendo a operazioni simulate, procurando o proponendo documentazione fittizia, garantendo aspetti economici) può essere ritenuto concorrente nei reati tributari
- In reati tributari dichiarativi il "profitto" comprende non solo l'imposta evasa ma anche il credito IVA fittizio creato in dichiarazione; tale profitto può essere oggetto di confisca diretta se le somme o il vantaggio sono nella disponibilità del contribuente
- La confisca per equivalente può essere disposta nei confronti delle persone fisiche coinvolte quando il vantaggio fiscale si realizza in favore dell'ente; in tale ipotesi la confisca assume carattere anche sanzionatorio, con la necessità di rispettare i principi di proporzionalità e i limiti dell'ammontare complessivo del profitto
- La prescrizione può comportare l'annullamento senza rinvio delle statuizioni penali e la revoca delle misure ablative collegate a quel reato; per il giudicato relativo ad altri capi la "doppia conforme" resiste se non è dimostrato un travisamento decisivo
- In fase difensiva, per contrastare efficacemente imputazioni basate su elementi captativi e documentali, è cruciale contestare specificamente la catena probatoria: ad esempio dimostrare l'assenza di disponibilità di documenti, l'assenza di effettiva partecipazione alle decisioni aziendali, o fornire riscontri documentali alternativi
- Quando si contesta la quantificazione della confisca è importante proporre in modo puntuale e documentato l'alternativa di calcolo (es. limite all'imposta effettivamente evasa, o ripartizione provata del profitto tra i concorrenti) e, in tema di compensazioni, fornire conteggi dettagliati degli F24 effettivamente presentati per valutare la soglia di punibilità
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