Sentenza del 14/10/2015 n. 20677 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di recupero del credito d'imposta per incremento occupazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 10, della legge n. 388 del 2000, contestando l'indebita utilizzazione del credito negli anni 2001 e 2003. Dopo la decisione favorevole alla società della CTP e il rigetto dell'appello dell'Ufficio da parte della CTR, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. In particolare, sosteneva che la CTR avesse erroneamente concentrato la decisione sulla cumulabilità dei crediti d'imposta, mentre il recupero riguardava l'utilizzo, per ciascun anno, di somme superiori a quelle spettanti e compensabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo non conteneva il necessario momento di sintesi o quesito di fatto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis ai ricorsi relativi a sentenze pubblicate nel periodo considerato. Tale requisito doveva indicare in modo chiaro e sintetico il fatto controverso e il nesso tra il vizio di motivazione denunciato e la decisione impugnata. La Corte ha quindi confermato, sul piano processuale, la decisione favorevole alla società e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro, oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, commi 1 e 10
Prevede le forme di credito d'imposta per incremento occupazionale oggetto della controversia. La CTR aveva ritenuto che la società avesse diritto ai diversi crediti e che gli stessi fossero cumulabili.
Legge n. 388 del 2000, art. 8
È stata interpretata dai giudici di merito nel senso di consentire la cumulabilità delle agevolazioni con altri benefici, inclusi i crediti d'imposta rilevanti nella controversia.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo. Nel caso concreto, tuttavia, il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza del requisito formale previsto dall'art. 366-bis c.p.c.
Art. 366-bis c.p.c.
"L'illustrazione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione."
Per i ricorsi soggetti alla norma ratione temporis, la denuncia del vizio di motivazione doveva concludersi con un momento di sintesi autonomo, chiaro e immediatamente identificabile. La sua omissione comportava l'inammissibilità del ricorso.
Art. 91 c.p.c.
In applicazione del principio della soccombenza, la parte il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile è stata condannata a rimborsare alla controparte le spese del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al momento della proposizione del ricorso; la mancanza di un requisito processuale può impedire l'esame del merito.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, non è sufficiente descrivere genericamente l'errore del giudice: occorre individuare con precisione il fatto controverso, la carenza motivazionale e il suo carattere decisivo.
- Il ricorrente deve contestare la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Se il giudice ha deciso su una questione diversa da quella indicata nel ricorso, la censura può risultare inadeguata o inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso lascia ferma la decisione impugnata e comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- In materia di agevolazioni fiscali e crediti d'imposta, occorre distinguere tra la cumulabilità astratta dei benefici e la concreta misura del credito effettivamente spettante e utilizzabile in compensazione per ciascun periodo d'imposta.
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